ALCUNE INFORMAZIONI PER IL PERSONALE NEO-IMMESSO IN RUOLO
ANNO di FORMAZIONE e di PROVA
Per il personale DOCENTE
Il periodo di prova dura un anno scolastico.
Nello stesso anno c’è l’obbligo della partecipazione alla formazione.
Viene richiesto lo svolgimento di almeno 180 giorni di servizio nel corso dell’anno scolastico di cui almeno 120 per attività didattiche.
Sono computati nei 180 giorni di servizio:
tutto il servizio svolto dall’inizio dell’anno scolastico al termine delle lezioni;
comprese le domeniche, le festività, il giorno libero e le sospensioni delle attività didattiche;
i primi 30 giorni del congedo obbligatorio per maternità;
i periodi di interruzione delle lezioni per ragioni di pubblico interesse (locali per seggi elettorali, profilassi…).
Non sono utili:
i giorni di congedo ordinario e straordinario, di permesso e di aspettativa a qualunque titolo fruiti.
Sono compresi nei 120 giorni di attività didattiche:
i giorni effettivi di insegnamento;
i giorni impiegati per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica (attività valutative, progettuali, formative, collegiali)
Fermo restando l’obbligo formativo di 50 ore di formazione per tutti, i 180 giorni di servizio e i 120 giorni di attività didattica sono ridotti proporzionalmente per i docenti in servizio su part-time e spezzoni orario.
Le attività formative per il periodo di prova hanno una durata complessiva di 50 ore.
Al docente neo immesso in ruolo viene affiancato un tutor designato dal dirigente scolastico, sentito il parere del collegio dei docenti.
Al termine dell’anno di formazione e prova il docente sostiene un colloquio innanzi al comitato di valutazione, composto dal D.S., dal tutor e da tre docenti dell’Istituto.
Il dirigente scolastico procede infine alla valutazione sulla base dell’istruttoria compiuta.
Per il personale ATA
Il periodo di prova decorre dalla data di assunzione in servizio e dura:
2 mesi per l'area A (collaboratore scolastico)
4 mesi per le altre aree
I mesi devono essere di "servizio effettivamente prestato" (vedi sopra personale docente).
La malattia ed altre assenze interrompono il computo del periodo.
In caso di assenza per motivi di salute, si ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 6 mesi, trascorsi i quali l'Amministrazione può recedere dal contratto.
Il periodo di prova si intende superato se trascorsi i 2 o 4 mesi non si ricevono comunicazioni contrarie dal Dirigente scolastico, salvo il diritto alla proroga.
IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE DOCENTE E ATA - DOCUMENTI DI RITO
Il neoassunto deve fornire “in tempi brevi” (C.M. 29.7.2003, n. 65) la documentazione di rito per l’accesso ai pubblici impieghi e per l’accesso alla cattedra o al posto, pena l’annullamento della stipulazione del contratto o la risoluzione del rapporto di lavoro eventualmente già instaurato.
I requisiti per l’accesso all’impiego sono documentati con la presentazione dei seguenti certificati:
Autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 e seguenti D.P.R. 445/00, di:
nascita;
cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
assenza di condanne penali;
godimento dei diritti politici;
posizione nei confronti degli obblighi di leva;
possesso del titolo di studio;
possesso dell’abilitazione;
possesso di eventuale specializzazione per il sostegno;
non avere rapporti di impiego pubblico o privato;
non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dall’art. 508 del D. Lgs. 297/94 (per il personale docente) oppure dall’art. 58 del D. Lgs. 29/93 (per il personale ATA).
ASSENZE DEL PERSONALE A T. I.
Tipologia |
Durata Massima |
Trattamento Economico |
Note |
Malattia Infermità |
18 mesi in 3 anni |
9 mesi al 100% 3 mesi al 90% 6 mesi al 50% |
E' possibile una proroga di altri 18 mesi senza retribuzione. |
Gravi Patologie con terapie invalidanti * |
Per tutto il periodo di ricovero e/o terapia |
Intero |
La certificazione deve essere rilasciata dal medico dell'ASL. |
Permessi orari per esigenze personali |
Fino a metà dell'orario giornaliero (ore intere) e max 2 ore per i docenti. Fino ad un massimo annuale delle ore di servizio settimanale: - 36 x ATA - 25x doc. scuola infanzia - 24 x doc. scuola primaria - 18 x doc. scuola secondaria |
Intero |
Vanno recuperati entro 2 mesi con priorità alla sostituzione di colleghi assenti o allo svolgimento di interventi didattici integrativi. |
Esami e Concorsi |
8 giorni |
Intero |
Sono compresi i giorni di viaggio. |
Lutto |
3 giorni per evento (anche non consecutivi) |
Intero |
Coniuge; parenti fino al 2°; affini 1°g.; componenti famiglia anagrafica; convivente stabile. |
Motivi personali o familiari |
Max 3 giorni |
Intero |
In aggiunta sono fruibili per gli stessi motivi i 6 gg. di ferie durante le attività didattiche, anche con oneri per la Scuola. |
Santo Patrono |
1 giorno |
Intero |
Solo se ricade durante un giorno di lezione. |
Matrimonio |
15 giorni per evento |
Intero |
Da una settimana prima a 2 mesi dopo il matrimonio. |
Aspettativa per motivi di famiglia o personali o di studio * |
12 mesi continuativi o frazionati. Non può superare 2 anni e ½ in un quinquennio. |
Nessuno |
Non si cumulano i periodi di interruzione con servizio attivo superiore a 6 mesi. |
Aspettativa per svolgere altra attività lavorativa |
1 anno scolastico |
Nessuno |
Per realizzare una esperienza lavorativa anche nel settore privato. |
Anno sabbatico |
12 mesi non frazionabili ogni 10 anni |
Nessuno |
Non cumulabile con l'aspettativa. |
Assistenza a familiari portatori H * |
3 giorni al mese |
Intero |
|
* Spettano anche al personale a tempo determinato.
Tipologia |
Durata Massima |
Trattamento Economico |
Note |
Astensione per gravi complicanze nella gravidanza |
Dall'insorgere dello stato di gravidanza e fino all'astensione obbligatoria |
Intero |
E' concessa dell’ASL di competenza su presentazione della certificazione ginecologica attestante lo stato di rischio. |
Congedo di maternità (Astensione obbligatoria) |
5 mesi e 1 giorno complessivamente: 2 mesi prima, il giorno del parto e 3 mesi dopo il parto. Previo parere del ginecologo e verifica della tipologia di lavoro è possibile 1 mese prima e 4 dopo il parto. In caso di parto prematuro i gg. non fruiti prima del parto sono aggiunti al periodo successivo. |
Intero |
In caso di adozione il periodo è fruibile dal giorno dell’ingresso in famiglia (adozioni nazionali) o in Italia (adozioni internazionali) e per i 5 mesi successivi, ridotti a 3 mesi in caso di affidamento. |
Congedo parentale (Astensione facoltativa) |
Usufruibile anche in modo frazionato nei primi 8 anni di vita del bambino con una durata complessiva di 11 mesi di cui 6 max. per la madre e 7 per il padre (10 mesi nel caso di un solo genitore). |
Nei primi 3 anni: - Intero il 1° mese - 30% i restanti 5 mesi Dal 3° all'8° anno: 30 % solo in base al reddito familiare, altrimenti nessuno |
Può essere usufruito entro i primi 8 anni dall’ingresso del minore in famiglia, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o dell’affidamento e comunque entro il compimento della maggiore età dello stesso. |
Malattia del figlio |
Fino al terzo anno di vita senza limite di durata e in aggiunta all'astensione facoltativa. Dai tre agli otto anni, 5 giorni all'anno per ciascun genitore. |
Entro i primi 3 anni di vita: 30 gg. intero. I successivi giorni senza retribuzione. Dopo il 3° e fino all’8° anno nessuna retribuzione |
Anche per genitori adottivi o affidatari anni fino al 6° anno di età (anziché fino a 3 anni). Tra i 6 e gli 8 anni, 5 giorni non retribuiti per anno di età e per ciascun genitore. |
Riposi giornalieri (Allattamento) |
2 h. al giorno se l'orario di lavoro di quel giorno è pari o superiore alle 6 h., 1 h. al giorno se l'orario di lavoro di quel giorno è inferiore alle 6 h.. In caso di parto plurimo le ore sono raddoppiate. |
Intero |
Entro il 1 ° anno di vita del bambino e, per le adozioni, entro il 1° anno di ingresso del minore in famiglia. |
Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 31/07/2017 |
Sottocategoria: Anno 2017 | Data ultima modifica: 31/07/2017 |
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