PREMIO 800 PER NASCITA O ADOZIONE DI MINORE

CIRCOLARE INPS

Premio di 800 euro per nascita o adozione di minore. Applicazione Internet per la presentazione della domanda telematica

Circolare INPS n. 78 del 28/04/2017

L’INPS con le circolari n.39 del 27/02/2017 e n.61 del 16/03/2017 ha impartito le prime indicazioni sul premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore di cui all’art. 1 co. 353 della L n.232/2016, che dispone che: “A decorrere dal 1º gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione”.

La procedura di acquisizione delle domande da trasmettere all’INPS, esclusivamente in via telematica, è stata illustrata con la nuova Circolare n. 78 del 28/04/2017.            

Si riportano, di seguito, gli aspetti salienti della stessa.

 

Presentazione della domanda

Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS che, su domanda della donna gestante o della madre del minore, provvede al pagamento dell’importo di 800 euro per evento ed in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato.

In sede di presentazione della domanda occorre specificare l’evento per il quale si richiede il beneficio e precisamente:

•    compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell’8° mese di gravidanza);

•    nascita (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza);

•    adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;

•    affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983.

 

Istruzioni per la compilazione telematica

La domanda deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:

  • WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it >Servizi on line> servizi per il cittadino> autenticazione con il PIN dispositivo> domanda di prestazioni a sostegno del reddito> premio alla nascita;
  • Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
  • Enti di Patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Per agevolare la compilazione della domanda on line, nella sezione moduli del sito www.inps.it sarà disponibile un modulo facsimile che ripropone le maschere del servizio on line.

 

Termini di presentazione della domanda e documentazione a corredo

La domanda può essere presentata a decorrere dal 4 maggio 2017 per gli eventi sopra descritti, verificatisi a partire dal 1° gennaio 2017.

I cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno considerato valido ai fini dell’assegno di natalità autocertificano il possesso di tale titolo inserendone gli estremi nella domanda telematica (numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciata; data di rilascio; termine di validità).

 

Domanda presentata dopo il compimento del 7°mese:

Al fine di accertare lo stato di gravidanza e il compimento del 7° mese di gravidanza, la richiedente la prestazione dovrà corredare la domanda selezionando alternativamente le seguenti modalità di certificazione della gravidanza:

1.   presentazione del certificato di gravidanza in originale o, nei casi consentiti dalla legge, in copia autentica direttamente allo sportello oppure spedita a mezzo raccomandata. Tale certificazione, a tutela della riservatezza dei dati sensibili in essa contenuti, sarà presentata in busta chiusa sulla quale sarà riportato il numero di protocollo e la seguente dicitura: “Documentazione domanda di Premio alla Nascita – certificazione medico sanitaria”;

2.   indicazione del numero del protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico SSN o medico convenzionato ASL;

3.   indicazione che il certificato è stato già trasmesso all’Inps per domanda relativa ad altra prestazione connessa alla medesima gravidanza;

4.   esclusivamente per le future madri non lavoratrici, in alternativa al certificato  di gravidanza, è possibile indicare il numero identificativo a 15 cifre di una prescrizione medica emessa da un medico del SSN o con esso convenzionato.

E’ inoltre consentita l’acquisizione della domanda di una richiedente che, pur avendo maturato i 7 mesi di gravidanza, non abbia portato a termine la gravidanza a causa di un’interruzione della stessa.

In questa specifica casistica, la domanda dovrà essere corredata della documentazione comprovante l’evento.

 

Domanda presentata dopo la nascita, affido, adozione

Se la domanda è presentata in relazione al parto già avvenuto, la madre dovrà autocertificare nella domanda il Codice Fiscale del bambino, ovvero le informazioni che si rendessero necessarie per accedere al beneficio. In caso di parto plurimo è richiesta l’indicazione di tutti i nati in quanto la prestazione è riconosciuta per ogni minore nato. Analoga indicazione è richiesta nel caso di adozione o affidamento preadottivo di più minori.

La domanda deve essere presentata dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento nascita/adozione.

Per i soli eventi verificatisi dal 1 gennaio al 4 maggio 2017, data di rilascio della procedura telematizzata di acquisizione, il termine di un anno per la presentazione della domanda telematica decorre dal 4 maggio.

 

Pagamento del premio

La misura del premio è pari a 800 euro per ciascun evento e in relazione a ogni figlio nato/adottato o affidato.

Alla corresponsione del premio alla natalità provvede l’INPS nelle modalità indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN). Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente. In caso di avente diritto minorenne o incapace di agire, la domanda è presentata dal legale rappresentante in nome e per conto dell’avente diritto. Anche in questo caso il mezzo di pagamento prescelto dev’essere comunque intestato all’avente diritto (minorenne o incapace di agire).

 

Gestione della domanda

Le domande presentate ed acquisite nei sistemi gestionali INPS vengono sottoposte ad istruttoria svolta dalle Strutture INPS territorialmente competenti.

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda è consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso al proprio profilo dello sportello virtuale.

La pre-informativa è trasmessa dall’INPS ai recapiti che il soggetto ha comunicato precedentemente all’Istituto al momento di presentazione della domanda.

 

Aspetti fiscali e contabili

L’articolo 1, comma 353 della legge 11 dicembre 2016, n.232 stabilisce che il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 
     
 

Categoria: News provincialiData di pubblicazione: 26/05/2017
Sottocategoria: Anno 2017Data ultima modifica: 26/05/2017
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