SOTTOSCRITTA L’IPOTESI DI CCNI PER LA MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA A.S. 2017/2018
TITOLO I – PERSONALE DOCENTE
All’art. 2 – DESTINATARI – si prevede che le disposizioni relative ai trasferimenti e passaggi si applicano a tutti i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Al comma 2) si precisa, per i docenti, ancora in attesa di titolarità definitiva nella provincia, o che abbiano perso la titolarità definitiva, che gli stessi sono tenuti a presentare domanda di trasferimento e, in caso di mancata presentazione della domanda, sono sottoposti a mobilità d’ufficio, considerando come partenza il primo ambito della provincia di titolarità.
Inoltre, al comma 3) si stabilisce che i docenti immessi nei ruoli, ai sensi dell’art. 1, comma 98, lett. b) e c) della legge 107/15 (nominati in ruolo con procedura nazionale), che non abbiano ottenuto, nel corso della mobilità 2016/2017 un ambito territoriale di titolarità, partecipano alle operazioni tra province diverse. In caso di mancata presentazione della domanda tali docenti sono trasferiti, con punti zero, partendo dalla provincia di immissione in ruolo.
All’art. 3 – MOBILITA’ TERRITORIALE – al comma 1) si precisa che la mobilità per l’a.s. 2017/2018 è attuata per scuole e/o ambiti territoriali.
Al comma 2) si prevede che, nel movimento, il posto coperto da docente che abbia ricevuto l’incarico triennale è considerato indisponibile, fino a quando lo stesso non ottenga, a domanda, tramite la mobilità, altra titolarità di scuola o di ambito.
Altra importante precisazione è quella contenuta al comma 3) che prevede: “in attesa del coordinamento normativo previsto dall’art. 1, comma 180, della legge 107/2015 e in applicazione dell’art. 1, comma 1, per l’a.s. 2017/2018, il vincolo di cui all’art. 399, comma 3, del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non viene applicato”. Conseguentemente anche i docenti immessi nei ruoli potranno partecipare alla mobilità interprovinciale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di nomina previsto dal citato articolo del Testo Unico.
Al comma 6) si chiarisce che le preferenze di scuola sono espresse attraverso il Codice di istituzione scolastica autonoma, con l’eccezione dei CPIA, dei percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti, scuole carcerarie od ospedaliere o sezioni di scuola speciale.
Al comma 7) è stato previsto, relativamente alle autonomie scolastiche ubicate in comuni diversi, che le modalità e i criteri per l’assegnazione dei docenti ai posti ubicati in comuni diversi rispetto a quello sede di organico, siano definiti in contrattazione di istituto.
All’art. 4 – MOBILITA’ PROFESSIONALE – vi evidenziamo:
al comma 9) la mobilità professionale sui posti degli insegnamenti specifici dei licei musicali, disponibili per la mobilità professionale sia di cattedra che di ruolo; la stessa avviene secondo le seguenti priorità:
al punto a. il personale che ha insegnato per almeno 10 anni continuativi nella specifica disciplina nei soli istituti dove erano già attivate le sperimentazioni di ordinamento di liceo musicale (il cui elenco, previsto dalla nota 8822/2014, è inserito nella nota 4 allo stesso);
al punto b. si prevede la successiva precedenza, ai fini del passaggio nella sola sede di attuale servizio, per il personale che ha insegnato, nella specifica disciplina e nella stessa sede dei licei musicali, istituiti a partire dall’a.s. 2010/2011, graduato in base al numero di anni di effettivo servizio e, nel caso di pari numero di anni, in base alle tabelle dell’All. 2 –Mobilità professionale.
Ogni Ufficio Scolastico Territoriale definirà le graduatorie provinciali per ciascuna classe di concorso, da utilizzarsi, in caso di concorrenza tra più aspiranti, per l‘individuazione del personale da confermare nella sede di servizio.
Al comma 10) si prevede una successiva graduazione del restante personale che aspiri al passaggio di cattedra o di ruolo su tali insegnamenti nei licei musicali, in base agli anni di effettivo servizio nei medesimi licei e, in caso di concorrenza sulla base delle tabelle di cui all’All. 2; il passaggio può essere richiesto su un solo liceo musicale, anche di provincia diversa.
All’art. 5 – MOBILITA’ TERRITORIALE E PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE TRANSITATO NEI RUOLI STATALI – al comma 2) si prevede l’indisponibilità per la mobilità in entrata dei posti presso gli istituti dove è stata attuata la statizzazione, in caso non sia stato ancora perfezionato il transito di tali docenti considerando, separatamente, classe di concorso e, ciascun ruolo (diplomati o laureati).
All’art. 6 – PROCEDIMENTO DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI – si prevede al comma 1) che ogni docente potrà esprimere, con un’unica domanda, fino a 15 preferenze di cui al massimo 5 scuole, appartenenti al proprio ambito o ad ambiti diversi, sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale; per tale ultima mobilità sarà possibile esprimere anche codici sintetici delle province. La mobilità provinciale precede quella interprovinciale.
Al comma 2) si precisa che le preferenze richieste nella domanda sono esaminate nell’ordine indicato dall’aspirante e secondo il punteggio e le precedenze di ciascuna. In caso di parità prevale l’anzianità anagrafica.
Al comma 7) si prevede che per accedere in tutti gli ordini di scuola ai posti di sostegno o, relativamente alla scuola primaria, ai posti di lingua, il docente deve esprimere nel modulo domanda con quale ordine di preferenza intende essere trattato.
Al comma 9) si prevede che prima di eseguire la mobilità gli Uffici scolastici assegneranno l’ambito di partenza per i docenti già di ruolo e in attesa di sede definitiva, ad eccezione del personale immesso nei ruoli ai sensi dell’art. 1, comma 98, lett. b) e c) della legge 107/2015 (nominati in ruolo con procedura nazionale), che non ha ottenuto titolarità su ambito territoriale.
All’art. 8 – SEDI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’ – vi segnaliamo: al comma 6) si prevede l’accantonamento, ai fini delle immissioni in ruolo autorizzate per l’a.s. 2017/2018, del 60% delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.
Al comma 7) si prevede, ai fini dell’effettuazione dei trasferimenti per scuole o per ambiti di provincia diversa da quella di titolarità, il limite del 30% delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.
Al comma 8) si prevede l’attuazione della mobilità professionale del personale docente nel limite del 10% delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.
Al comma 9) è stato precisato che il calcolo dei contingenti previsto nei commi precedenti si effettua con arrotondamento, all’unità successiva del resto decimale più alto. E’ stato altresì prevista nel caso di resto pari, l’assegnazione del posto alla mobilità territoriale.
Al comma 12) si prevede, per la mobilità professionale verso i posti delle nuove classi di concorso dei licei musicali previsti al comma 9) dell’art. 4, l’utilizzo del 50% di tutti i posti vacanti e disponibili e si prevede, in caso di posto unico o resto dispari, l’assegnazione del posto alla mobilità professionale.
All’art. 9 – MODALITA’ DI INDICAZIONE DELLE SEDI DI ORGANICO – al comma 1) si prevede che ai fini dei trasferimenti e passaggi nella scuola dell’infanzia siano utilizzabili i posti dell’organico, di sostegno, di tipo speciali, i posti presso le scuole ospedaliere. Si puntualizza, altresì, che i posti dell’organico, di sostegno e di tipo speciale sono richiedibili mediante il codice di scuola sede di organico dei docenti. Analogamente per la scuola primaria, i posti di sostegno, di tipo speciale e i posti dell’organico sono richiedibili mediante indicazione del codice sede di organico docenti. Anche l’organico delle scuole secondarie di I e II grado è richiedibile con l’indicazione del codice sede di organico risultante dai bollettini.
Tale innovazione deriva dalla nuova impostazione dell’organico, per il quale l’Amministrazione, unilateralmente, ha stabilito che l’organico del personale docente avrà un codice unico, in attuazione del contenuto della legge 107/2015. In tal senso si ricorda che l’organico non è materia di contrattazione ma soltanto di informativa alle OO.SS., peraltro non ancora effettuata.
La novità riguarda particolarmente il personale docente della scuola secondaria di I e II grado che, precedentemente, esprimeva, ai fini del trasferimento a sezioni staccate o associate uno specifico codice.
All’art. 10 – MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE AI CENTRI TERRITORIALI PER L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE DELL’ETA’ ADULTA DI CUI AL DPR 29 OTTOBRE 2012 N. 263 NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO – al comma 3) si prevede che, in caso di indicazione di preferenza di tipo “ambito” o “provincia” non sia possibile includere le sedi di organico del CPIA richiesto, eventualmente situate in altre province; queste, invece, potranno essere richieste nelle cinque preferenze di scuola.
All’art. 11 – MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE E DEI POSTI CON TITOLARITA’ DI SCUOLA – CATTEDRE INTERNE ED ESTERNE – al comma 7) si precisa il caso di costituzione ex novo di una cattedra orario con completamento esterno da assegnare, ad uno dei docenti in servizio su cattedra nel corrente a.s. e si puntualizza che tale assegnazione avverrà in base alla graduatoria interna di istituto, con aggiornamento dei titoli al 31 agosto e con le precisazioni previste dall’art. 13, comma 3, lett. c) del CCNI. Si conferma, inoltre, come già previsto negli aa.ss. precedenti che, in presenza di più richieste volontarie di assegnazione alla cattedra orario esterne, i criteri di applicazione delle precedenze di cui all’art. 13, comma 1, sono demandati alla contrattazione di istituto.
All’art. 13 – SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONI DALLA GRADUATORIA INTERNA D’ISTITUTO – è stata prevista al punto IV la precedenza per assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da chi esercita la tutela legale, che nel CCNI 2016/2017 era inserita quale precedenza V; inoltre al punto V è stata prevista la precedenza per il personale trasferito d’ufficio negli ultimi 8 anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità, precedenza che lo scorso anno era inserita al punto IV. Inoltre sono state effettuate in tutto l’articolo, in relazione alle varie precedenze, modifiche che tengono conto del fatto che non esiste più, a seguito dell’accordo politico del 29/12, la preferenza di tipo sintetico “comune”, ma soltanto quella di tipo “scuola o ambito” e, ai fini dei trasferimenti interprovinciali, quella sintetica “provincia”. Inoltre, ai fini delle precedenze previste per il coniuge, è stata inserita anche la parte dell’unione civile, ai sensi della L. 76 del 20/5/2016.
All’art. 17 – CONTENZIOSO – al comma 2) è stato previsto, in relazione alle controversie riguardanti le materie della mobilità, che gli interessati potranno fare richiesta di conciliazione, entro 10 gg dalla pubblicazione degli esiti della mobilità, all’Ufficio presso il quale hanno presentato domanda. In caso di conciliazione per trasferimenti verso province di diverse regioni, l’Ufficio Scolastico che ha ricevuto la domanda acquisisce la valutazione dell’USR relativo alla provincia richiesta. Il comma precisa, inoltre, che non verranno considerate altre forme di contestazione dell’esito del trasferimento, tranne quelle previste in sede di giustizia amministrativa o civile. Analogamente il comma 3) stabilisce che l’accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità sia di competenza dell’ufficio presso il quale è stata presentata la domanda di mobilità, che acquisirà anche gli atti relativi a domande presentati presso altri uffici.
L’esito della mobilità verrà notificato a ciascun docente, compresi coloro che non hanno ottenuto il trasferimento.
All’art. 19 – INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA – è stato previsto, al comma 7), per l’individuazione delle situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia per l’a.s. in cui sono disposti i trasferimenti, in caso di concorrenza tra più insegnanti, che gli stessi siano considerati in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio in base al seguente ordine: 1) docenti a t.i., entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali riorganizzati nei CPIA, con decorrenza dal precedente 1° settembre, per mobilità volontaria o per conferimento di incarico triennale; 2) docenti a t.i. entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali riorganizzati nei CPIA, con decorrenza dagli anni scolastici precedenti a quello di cui al punto sopra o dal precedente 1° settembre, per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una delle preferenze richieste.
È stata, inoltre, prevista l’esclusione da tali graduatorie dei docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I, III, IV e VII dell’art. 13 del CCNI.
All’art. 21 – INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO – è stata prevista, al comma 11) una dizione analoga a quella utilizzata all’art. 19 comma 7), prevedendo, tra l’altro, anche l’esclusione dalle graduatorie dei docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I, III, IV e VII dell’art. 13.
TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PERSONALE DOCENTE
Nella Tabella A) – TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI - AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D’UFFICIO PER PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, nella parte A1) – anzianità di servizio - al punto B) è stata prevista una valutazione di punti 6, ai soli fini della mobilità volontaria per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia; rimane, invece, confermata per la mobilità d’ufficio la consueta valutazione, cioè punti 3, non essendo stata innovata, in alcun modo, la valutazione prevista dalla Tabella per la mobilità d’ufficio. Analoga modifica è stata attuata al punto B1) per i medesimi servizi prestati nelle piccole isole, ai fini del punteggio aggiuntivo.
Inoltre, nella Tabella B) – TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DELLA MOBILITA’ PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, nella parte B1) – anzianità di servizio - al punto B) per il servizio preruolo o in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o servizio preruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia e al punto B1) il punteggio aggiuntivo per il servizio prestato nelle piccole isole, è stato stabilito in ragione di punti 6 per ogni anno.
TITOLO II –PERSONALE EDUCATIVO
All’art. 28 – DESTINATARI – al comma 1 si prevede che il trasferimento può essere richiesto per singole istituzioni, comuni o province, richiedendo non più di 9 province oltre a quella di titolarità.
Al comma 2) di tale articolo si precisa, inoltre, quanto segue: “per i movimenti relativi all’a.s. 2018/2019 l’Amministrazione si impegna a consentire a tale personale la presentazione delle domande e la relativa gestione in modalità digitale”.
All’art. 29 – FASI DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI – si confermano, per il personale educativo, tre distinte fasi dei trasferimenti (comunale, provinciale e mobilità professionale/interprovinciale), nel limite del 50% delle disponibilità provinciali, considerato il personale in esubero.
TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI PERSONALE ATA
Vi segnaliamo che all’art. 34 – CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA – si prevede che alla mobilità può partecipare anche il personale che, per qualsiasi motivo, non abbia ancora la sede di titolarità, ivi compreso il personale della Croce Rossa e degli Enti di area vasta che transita nel comparto scuola nei ruoli ATA, ai sensi della legge 190/2014 (art. 1, comma 425), nel corso dell’a.s. 2016/2017.
Inoltre, all’art. 40 – SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO - in analogia a quanto effettuato per il personale docente all’art. 13 del CCNI, è stata prevista l’inversione delle precedenze IV e V, rispetto al CCNI per l’a.s. 2016/2017.
All’art. 48 – SEZIONI ASSOCIATE (EX SEZIONI STACCATE O COORDINATE) – in analogia a quanto previsto all’art. 3, comma 7 per il personale docente, si è stabilito che, in caso di istituzioni scolastiche con sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico, il personale sia assegnato a tali sedi “secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto”.
TABELLE DI VALUTAZIONE
Vi segnaliamo, altresì, la modifica effettuata nella Tabella all. E – TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI, tab A di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda, d’ufficio e della mobilità professionale del personale ATA – nella parte prima - Anzianità di servizio -, al punto B) è stato previsto, ai soli fini dei trasferimenti a domanda, la valutazione di ogni mese di servizio non di ruolo o altro servizio riconosciuto o riconoscibile a punti 2, con le precisazioni contenute nelle note 3 e 11 di tale tabella.
Nulla è stato innovato per i trasferimenti d’ufficio.
Ai seguenti link: IPOTESI SIGLATA PER IL PERSONALE DOCENTE IPOTESI SIGLATA PER IL PERSONALE ATA N.B. Le parti in grassetto sono le modifiche apportate al contratto dell'anno scolastico precedente
Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 01/02/2017 |
Sottocategoria: Anno 2017 | Data ultima modifica: 01/02/2017 |
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