COMUNICATO STAMPA INPS

NESSUNA PRESCRIZIONE CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI PUBBLICI

PRESCRIZIONE CONTRIBUTI DIPENDENTI PUBBLICI: CHIARIMENTI DALL’INPS

In merito alla prescrizione dei contributi dei dipendenti iscritti alle gestioni pubbliche, confluite nell’INPS, si chiarisce che la posizione assicurativa potrà essere sistemata anche dopo il 1° gennaio 2019.

Questa data ha rilievo per i rapporti fra INPS e datori di lavoro pubblici, perché mutano le conseguenze del mancato pagamento contributivo accertato dall’Istituto.

Il 31 dicembre 2018 non deve essere considerato come la data ultima entro cui l’iscritto/dipendente pubblico può chiedere la variazione della propria posizione assicurativa, ma come il termine che consente al datore di lavoro pubblico di continuare ad applicare la precedente prassi consolidata nella Gestione dell’ex INPDAP che individuava la data di accertamento del diritto alla contribuzione di previdenza e assistenza come giorno dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione. Sotto questo aspetto, la circolare INPS 15 novembre 2017, n. 169 non ha fatto altro che dettare disposizioni di armonizzazione in materia di prescrizione fra tutte le gestioni dell’Istituto, facendo decorrere la prescrizione contributiva dalla data di scadenza del termine per effettuare il versamento; al tempo stesso, è previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2018, durante il quale i datori di lavoro possono continuare ad avvalersi delle modalità in uso nell’INPDAP per la regolarizzazione contributiva.

A maggior chiarimento, va evidenziato che i flussi di denuncia che perverranno all’INPS dal 1° gennaio 2019 saranno gestiti secondo le nuove indicazioni; i datori di lavoro pubblici potranno quindi continuare ad aggiornare le posizioni assicurative dei dipendenti, ma per i flussi trasmessi dal 1° gennaio 2019 dovranno sostenere un onere calcolato secondo le indicazioni della circolare INPS 169/2017 (ossia sarà obbligato a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza riferito a periodi di servizio per cui è intervenuta la prescrizione, utilizzando come base di calcolo il criterio della rendita vitalizia).

Pertanto, il termine del 31 dicembre 2018 non è un termine decadenziale per i lavoratori. I lavoratori pubblici possono, anche successivamente al 31 dicembre 2018, presentare richiesta di variazione della posizione assicurativa. Ciò che cambia sono gli effetti che scaturiscono a carico dei datori di lavoro pubblici, mentre il periodo di lavoro alimenta il conto assicurativo e viene reso disponibile alle prestazioni.

I dipendenti che vogliano verificare la propria posizione assicurativa possono accedere, tramite PIN, all’estratto conto e verificarne la correttezza. In caso riscontrassero lacune o incongruenze, possono chiedere la variazione RVPA, istanza per la quale non è previsto alcun termine perentorio.

L’unica eccezione è costituita dagli iscritti alla Cassa Pensioni Insegnanti ( CPI), ossia gli insegnanti delle scuole primarie paritarie (pubbliche e private), gli insegnanti degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali (non rientrano in questa categoria, invece, i docenti MIUR). Per questi lavoratori, nell’ipotesi di prescrizione dei contributi, il datore di lavoro può sostenere l’onere della rendita vitalizia; nel caso in cui non vi provveda, il lavoratore dovrà pagare tale onere per vedersi valorizzato il periodo sulla posizione assicurativa.

Le precisazioni dell’INPS  ci dicono:

-    Il termine del 31.12.2018 non riguarda il dipendente pubblico, ma gli adempimenti del datore di lavoro (Pubblica Amministrazione);

-    Il periodo di prescrizione per i dipendenti pubblici dal 1.01.2019 passa dai 10 anni ai 5 anni;

-    I contributi prescritti, ai sensi dell’art. 3 comma 9 della legge 335 del 1995 non possono essere più versati dall’Amministrazione una volta prescritti e nel caso che fossero versati l’INPS provvederà alla restituzione.

Il datore di lavoro, comunque, al fine di tutelare il lavoratore, come riportato nella circolare INPS n. 169, al quale in ogni caso i periodi prescritti, pur privi di contribuzione, sono utili ai fini del calcolo della pensione, sarà obbligato a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza relativo ai periodi prescritti versando l’importo della rendita vitalizia necessaria.

Riassumendo quindi si prospettano due possibilità:

Periodi scoperti da contribuzione che non sono ancora prescritti (fino al 31.12.2018):

    fino al 31 dicembre 2018, i datori di lavoro possono continuare ad avvalersi delle modalità in uso nell’INPDAP per la regolarizzazione contributiva.

Periodi scoperti da contribuzione e già prescritti (dopo il 31.12.2018):

    I flussi di denuncia che perverranno all’INPS dal 1° gennaio 2019 saranno gestiti secondo le nuove indicazioni; i datori di lavoro pubblici potranno quindi continuare ad aggiornare le posizioni assicurative dei dipendenti, ma per i flussi trasmessi dal 1° gennaio 2019 dovranno sostenere un onere calcolato secondo le indicazioni della circolare INPS 169/2017 (ossia sarà obbligato a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza riferito a periodi di servizio per cui è intervenuta la prescrizione, utilizzando come base di calcolo il criterio della rendita vitalizia ex art. 13 legge n. 1338 del  12.08.1962).

COMUNICATO STAMPA INPS

Nessuna prescrizione per la copertura previdenziale dei dipendenti pubblici

Si precisa che dal 1° gennaio 2019 i pubblici dipendenti potranno continuare a sistemare la loro posizione contributiva senza incorrere in alcuna conseguenza prescrittiva sul diritto al riconoscimento previdenziale dei periodi di lavoro presso la pubblica amministrazione.

Le novità introdotte dalla circolare INPS n. 169 del 15 novembre 2017 riguardano invece le amministrazioni pubbliche che verranno assoggettate alla stessa disciplina prevista per il lavoro privato in materia di prescrizione quinquennale dell’omesso pagamento dei contributi previdenziali.

A partire dal 1° gennaio 2019 il datore di lavoro pubblico non potrà più regolarizzare i versamenti dei contributi mancanti e prescritti secondo la prassi in uso nell’ex INPDAP, ma dovrà sostenere un onere parametrato a quello corrispondente alla rendita vitalizia in vigore nelle gestioni private dell’INPS.

Un’eccezione riguarda unicamente gli insegnanti delle scuole primarie paritarie, gli insegnanti degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali. Questi lavoratori sono iscritti alla Cassa Pensioni Insegnanti (CPI), e nell’ipotesi di prescrizione dei contributi, il datore di lavoro può sostenere l’onere della rendita vitalizia, ma nel caso in cui non vi provveda, è direttamente il lavoratore che dovrà pagare il detto onere per vedersi valorizzato il periodo sulla posizione assicurativa.*

Si ricorda che i lavoratori dipendenti pubblici che vogliano comunque verificare la propria situazione contributiva, lo possono fare dal sito istituzionale accedendo, tramite PIN, all’estratto conto personale e verificarne la correttezza.

In caso riscontrassero lacune e/o incongruenze possono richiedere la variazione della posizione assicurativa (RVPA), istanza per la quale non è previsto alcun termine perentorio.

 

*I nostri Uffici di Forlì (mercoledì 10.00-12.00 e venerdì 16.00-18.00) e Cesena (giovedì dalle 16.00 alle 18.00) sono a disposizione per controlli ed eventuali segnalazioni all'INPS.


Categoria: News provincialiData di pubblicazione: 03/10/2018
Sottocategoria: Anno 2018Data ultima modifica: 03/10/2018
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