IL PERSONALE ATA NELL'IPOTESI DEL CCNL 2016/18

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IL PERSONALE ATA NELL’IPOTESI DEL CCNL 2016/18
Parte Generale
Art. 1 comma 10 Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL, se compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative previste dal D.Leg.vo 165/2001.
 
Responsabilità Disciplinare
Art. 10 comma 1 Le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al presente titolo riguardano il personale Ata in servizio nelle II.SS.
Art. 11 Obblighi del dipendente.
Art. 12 Sanzioni disciplinari:
Art. 13- Codice disciplinare.
Non vi è molta chiarezza per quanto riguarda l’individuazione del responsabile dell’azione disciplinare in relazione alle contestazioni da notificare e le relative sanzioni da comminare. Si presuppone che i termini siano gli stessi definiti dal decreto 150/2009 con le modifiche recepite dal decreto 75/2017. Vengono recepite le sanzioni previste dal decreto "Brunetta" per quanto riguarda gli aspetti disciplinari in cui viene previsto il licenziamento con preavviso (comportamenti molesti o molestie sessuali nei confronti dei minori e colleghi, dichiarazione false e mendaci al fine di ottenere dei benefici in fase di mobilità territoriale e professionale) e senza preavviso.
Art. 13 comma 11 Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito dell’I.S. secondo le previsioni dell’art. 55 comma 2 del D.Leg.vo 165/2001.
Art. 13 comma 12 In sede di prima applicazione del presente CCNL, il Codice Disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di applicazione del CCNL e si applica dal 15° giorno successivo dalla pubblicazione.
Artt. 14 e 15 Nei casi di rapporto tra sospensione cautelare e provvedimento disciplinare e tra sospensione cautelare in riferimento a procedimenti penali vengono recepite le indicazioni previste dal D.Leg.vo 165/2001.
Art. 17 comma 1 - Si può procedere, in via conciliativa, alla determinazione della sanzione disciplinare da applicare, tra il lavoratore e l’amministrazione che infligge la sanzione. Non può essere attuata nei casi in cui la norma prevede il licenziamento con o senza preavviso. La sanzione erogata non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge e dal contratto collettivo per l’infrazione per la quale si procede. Non è soggetta ad impugnazione.
 
Disposizioni Particolari
Art. 18 Congedi per le donne vittime di violenza.
Per le lavoratrici che usufruiscono dei percorsi di protezione e che sono debitamente certificati come previsto dall’art. 24 del D. Leg.vo 80/2015, è stata prevista la possibilità di usufruire di un periodo massimo di congedo pari a 90 giorni lavorativi, da fruire entro il triennio successivo dalla data della certificazione di protezione. L’assenza può essere fruita ad ore nella misura massima pari alla metà dell’orario giornaliero svolto nel mese antecedente dell’inizio del congedo.
Art. 21 Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale. Verranno analizzati i dati relativi alle assenze del personale, tenendo conto della situazione storica e ne verranno determinati gli scostamenti rispetto ai parametri di confronto, relativi agli studi di settore che verranno pubblicati a livello nazionale. Se nellanno successivo, a consuntivo, non si verificheranno degli obiettivi di miglioramento, le risorse variabili dei fondi destinati ai trattamenti accessori non subiranno alcun incremento rispetto agli anni precedenti e questo fino a quando non verranno raggiunti gli obiettivi di miglioramento. La contrattazione integrativa disciplina gli effetti del presente articolo sulla premialità individuale.
Disposizioni Generali
Art. 24 comma 2 Appartengono alla comunità educante, il dirigente scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti…
 
 
Personale ata
Art. 30 Periodo di prova Il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza per una sola volta. Rispetto al contratto precedente è molto limitativo, infatti nel precedente testo non era prevista limitazione di proroga.
Art. 31 Permessi orari retribuiti per motivi personali e familiari Possono essere usufruiti anche ad ore per un massimo di 18 per anno scolastico. Le modalità di presentazione della richiesta sono le stesse previste dal CCNL 29-11-2007. In caso di richiesta di permesso ad ore, tenuto conto che non è consentito usufruire congiuntamente nella stessa giornata di altri permessi orari previsti dalla norma, non è chiaro, poiché nel testo non è citato, se vi è limitazione di richiesta oraria (ad es. fino ad un massimo di tre al giorno o se è possibile richiederne quattro, cinque). A differenza del contratto precedente, le ore sono riproporzionate in caso di prestazione lavorativa part time.
Art.32 - Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge Per i destinatari dei 3 giorni di permesso della legge 104/92 è possibile usufruire di tali assenze anche ad ore nel limite di 18 mensili. Deve essere di norma predisposta una programmazione mensile, fatti salvi i casi di necessità o urgenze non programmabili, per i quali è prevista la possibilità di presentare la richiesta nelle 24 ore precedenti, e comunque non oltre l’orario di inizio di lavoro del giorno interessato. Sono salvi i permessi per i donatori di sangue e midollo osseo e i congedi di cui all’art. 4 comma 1 della legge 53/2000 (gg. 3 di congedo all’anno per grave infermità del coniuge/convivente o di un parente entro il secondo grado purchè stabilmente convivente con il lavoratore). Era già prevista la rimodulazione delle giornate di assenza in caso di orario part time.
Art. 33 Assenze per lespletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici Nel contesto dei periodi di assenza per motivi di salute, è possibile usufruire di ore 18 massime per anno scolastico per l’espletamento di visite. Se i permessi sono usufruiti ad ore non vengono decurtati dall’importo della CIA, in caso contrario seguono la normativa delle assenze. Sono riproporzionati in caso di prestazione lavorativa part time. E’ possibile usufruire per le suddette assenze anche dei permessi previsti per motivi personali e familiari e per recupero ore di servizio aggiuntivo (prestazioni straordinarie). In caso di superamento del monte ore previsto per le visite specialistiche e delle ore di permesso per motivi personali e familiari e di eventuali prestazioni straordinarie, e il lavoratore debba assentarsi per altre visite, non è chiaro se possa o meno assentarsi usufruendo delle giornate di assenza per motivi di salute, come previsto nel precedente CCNL.
 
Art. 34 Commissione per lordinamento professionale personale Ata Dovrà essere istituita una commissione, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del CCNL, per procedere alla definizione di una nuova classificazione professionale del personale ata e per garantire in modo ottimale le esigenze organizzative e funzionali delle istituzioni scolastiche, La Commissione dovrà concludere i lavori entro il mese di luglio.
Art.39 Indennità per il DSGA che copra posti comuni a più istituzioni scolastiche. E’ stata estesa fino al termine dell’anno scolastico, ai DSGA che prestano servizio nelle scuole sottodimensionate, una indennità mensile fissa e ricorrente, pari ad Euro 214.00 lordi.
 
Disposizioni speciali
Art. 40 comma 1 I contratti del personale docente, educativo ed ata non possono più essere definiti con la dicitura "fino all’avente diritto", ma devono sempre indicare la data precisa di cessazione. E’ stata inserita nelle clausole di risoluzione del rapporto di lavoro, anche la possibilità di interruzione del contratto, in seguito ad individuazione dell’avente diritto, relativamente alla pubblicazione di nuove graduatorie.
Art. 40 comma 2 Le ferie maturate e non godute sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle disposizioni e norme vigenti.
Art. 40 comma 3 Allinizio dellanno il Dsga formula una proposta del piano delle attività del personale ata, in uno specifico incontro. Il D.S. individua, sulla base delle proposte che emergono nella suddetta riunione, le figure che parteciperanno ai lavori delle commissioni o dei comitati per visite ed i viaggi d’istruzione, per l’assistenza agli alunni disabili, per la sicurezza, nonché per l’elaborazione del PEI.
 
Aspetti non valutati nel contratto
Gli incrementi tabellari inseriti nelle tabelle per valori stipendiali, perequativo, cia sono irrisori. Vedi, per es., Tabella A1 stipendio CS arretrato dall1-1-2016 + Euro 4.90 lordo mensile; Indennità Direzione DSGA Tabella E1.2 importo dall’1-3-2018 + Euro 6.50 lordo mensile. Tutti i valori sono esposti al lordo dipendente e pertanto le cifre che verranno percepite al netto subiscono una decurtazione consistente (riduzione dal 35 al 44% in base all’aliquota Irpef gravante sui compensi erogati).
Non si è tenuto minimamente conto delle nuove incombenze che continuamente vengono assegnate al personale, sia per quanto riguarda i profili dei CS (sorveglianza degli alunni, supporto ai progetti, ai Pon, supporto all’attività amministrativa e didattica, flessibilità continua d’orario, sostituzione dei colleghi assenti fino a 7 giorni, assistenza agli alunni disabili, ecc.) che per quanto riguarda gli altri profili (sostituzione di colleghi assenti fino ai 29 giorni, nuove procedure amministrative, dematerializzazione e digitalizzazione di tutte le pratiche, utilizzo di sistemi informatici obsoleti e che creano fortissimi disservizi per la gestione e trasmissione dei dati, utilizzo di software e procedure d’archivio diversi tra le varie istituzioni scolastiche sul territorio, ecc.). In pratica l’adeguamento delle retribuzioni non corrisponde agli incrementi stipendiali che dovrebbero essere previsti per le mansioni che già vengono svolte dal personale ata. E’ auspicabile che l’opportunità di istituire una commissione per la definizione e classificazione delle competenze e professionalità del personale ata, anche in relazione a quelle vigenti in altre amministrazioni e all’estero, venga attivata e concluda i lavori nei tempi stabiliti dal contratto, e si spera che non diventi solo un documento scritto a cui non dare attuazione ed esecuzione.
Nessuna valorizzazione è stata prevista per le professionalità e le specificità espresse dal personale, nell’ambito delle procedure che vengono adottate.
Non si è minimante tenuto conto del fortissimo disagio in cui vertono le II.SS. determinato dal taglio della dotazione organica (44.500 unità nel 2010/11 a cui si sono aggiunte le 2.020 previste dalla legge finanziaria del 2015). L’incremento della dotazione organica, con l’autorizzazione dell’organico di fatto, non è sufficiente a consentire di raggiungere gli standard ottimali per un buon funzionamento delle istituzioni scolastiche.
Non si è tenuto conto del consistente numero di posti vacanti di Dsga (circa 1670 all’inizio dell’anno scolastico) ai quali si aggiungeranno i nuovi collocati a riposo. Oltre al concorso ordinario, procedura che dovrebbe essere attivata entro il 2018, sarebbe opportuno in deroga a quanto previsto dall’art. 48 del CCNL 29-11-2007 e dalla sequenza contrattuale del 25-7-2008, di consentire il passaggio professionale verticale dall’area B all’area D degli assistenti amministrati, tenuto conto che la figura del coordinatore amministrativo (area C), pur prevista regolarmente nel nostro contratto, non è mai stata attuata. Il numero esiguo di posti indicato nel bando del concorso ordinario, che il Miur si apprestava a bandire nel 2011 (450 unità), se non variasse, non consentirà comunque di assegnare un Dsga ad ogni singola istituzione scolastica sprovvista di titolare. Questo percorso riservato consentirebbe inoltre di riconoscere la professionalità e l’impegno profuso dagli assistenti amministrativi che da anni sono utilizzati nel profilo superiore.
Nessuna risorsa è stata prevista per la mobilità professionale verticale e orizzontale (tra profili e aree) per tutto il personale ata.
Nessun incremento è stato previsto, rispetto alla cifra liquidata, per indennità ai Dsga che svolgono la funzione, a decorrere dall’1-9-2012 anche nelle scuole sottodimensionate. Quest’ultime, pur mantenendo l’autonomia, sono sprovviste anche della figura del dirigente scolastico.
Nessuna equiparazione della indennità di funzione liquidata a chi viene utilizzato come Dsga, al resto del personale della scuola che viene utilizzato in altri compiti, con il riconoscimento del differenziale degli stipendi iniziali dei due livelli e non invece con l’attribuzione della differenza dello stipendio iniziale di Dsga rispetto a quello percepito come assistente amministrativo.
All’art. 40 comma 3 si chiarisce che la formulazione del piano di lavoro del personale ata deve avvenire in "uno specifico incontro" a cui è presente, oltre il DSGA, anche il DS. La stesura del testo è più chiara rispetto all’art. 53 comma 1 del contratto precedente, dove la proposta del Dsga veniva formulata con l’obbligo di "sentire il personale ata", ma non riprende per intero la richiesta di definire l’incontro come "assemblea del personale ata". La maggior parte delle istituzioni scolastiche, negli ultimi anni, hanno escluso completamente la partecipazione del personale ata alla formulazione della stesura del piano di lavoro.

Categoria: News provincialiData di pubblicazione: 20/02/2018
Sottocategoria: Anno 2018Data ultima modifica: 20/02/2018
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