Gli incrementi tabellari inseriti nelle tabelle per valori stipendiali, perequativo, cia sono irrisori. Vedi, per es., Tabella A1 stipendio CS
1-1-2016 + Euro 4.90 lordo mensile; Indennità Direzione DSGA Tabella E1.2 importo dall’1-3-2018 + Euro 6.50 lordo mensile. Tutti i valori sono esposti al lordo dipendente e pertanto le cifre che verranno percepite al netto subiscono una decurtazione consistente (riduzione dal 35 al 44% in base all’aliquota Irpef gravante sui compensi erogati).
Non si è tenuto minimamente conto delle nuove incombenze che continuamente vengono assegnate al personale, sia per quanto riguarda i profili dei CS (sorveglianza degli alunni, supporto ai progetti, ai Pon, supporto all’attività amministrativa e didattica, flessibilità continua d’orario, sostituzione dei colleghi assenti fino a 7 giorni, assistenza agli alunni disabili, ecc.) che per quanto riguarda gli altri profili (sostituzione di colleghi assenti fino ai 29 giorni, nuove procedure amministrative, dematerializzazione e digitalizzazione di tutte le pratiche, utilizzo di sistemi informatici obsoleti e che creano fortissimi disservizi per la gestione e trasmissione dei dati, utilizzo di software e procedure d’archivio diversi tra le varie istituzioni scolastiche sul territorio, ecc.). In pratica l’adeguamento delle retribuzioni non corrisponde agli incrementi stipendiali che dovrebbero essere previsti per le mansioni che già vengono svolte dal personale ata. E’ auspicabile che l’opportunità di istituire una commissione per la definizione e classificazione delle competenze e professionalità del personale ata, anche in relazione a quelle vigenti in altre amministrazioni e all’estero, venga attivata e concluda i lavori nei tempi stabiliti dal contratto, e si spera che non diventi solo un documento scritto a cui non dare attuazione ed esecuzione.
Nessuna valorizzazione è stata prevista per le professionalità e le specificità espresse dal personale, nell’ambito delle procedure che vengono adottate.
Non si è minimante tenuto conto del fortissimo disagio in cui vertono le II.SS. determinato dal taglio della dotazione organica (44.500 unità nel 2010/11 a cui si sono aggiunte le 2.020 previste dalla legge finanziaria del 2015). L’incremento della dotazione organica, con l’autorizzazione dell’organico di fatto, non è sufficiente a consentire di raggiungere gli standard ottimali per un buon funzionamento delle istituzioni scolastiche.
Non si è tenuto conto del consistente numero di posti vacanti di Dsga (circa 1670 all’inizio dell’anno scolastico) ai quali si aggiungeranno i nuovi collocati a riposo. Oltre al concorso ordinario, procedura che dovrebbe essere attivata entro il 2018, sarebbe opportuno in deroga a quanto previsto dall’art. 48 del CCNL 29-11-2007 e dalla sequenza contrattuale del 25-7-2008, di consentire il passaggio professionale verticale dall’area B all’area D degli assistenti amministrati, tenuto conto che la figura del coordinatore amministrativo (area C), pur prevista regolarmente nel nostro contratto, non è mai stata attuata. Il numero esiguo di posti indicato nel bando del concorso ordinario, che il Miur si apprestava a bandire nel 2011 (450 unità), se non variasse, non consentirà comunque di assegnare un Dsga ad ogni singola istituzione scolastica sprovvista di titolare. Questo percorso riservato consentirebbe inoltre di riconoscere la professionalità e l’impegno profuso dagli assistenti amministrativi che da anni sono utilizzati nel profilo superiore.
Nessuna risorsa è stata prevista per la mobilità professionale verticale e orizzontale (tra profili e aree) per tutto il personale ata.
Nessun incremento è stato previsto, rispetto alla cifra liquidata, per indennità ai Dsga che svolgono la funzione, a decorrere dall’1-9-2012 anche nelle scuole sottodimensionate. Quest’ultime, pur mantenendo l’autonomia, sono sprovviste anche della figura del dirigente scolastico.
Nessuna equiparazione della indennità di funzione liquidata a chi viene utilizzato come Dsga, al resto del personale della scuola che viene utilizzato in altri compiti, con il riconoscimento del differenziale degli stipendi iniziali dei due livelli e non invece con l’attribuzione della differenza dello stipendio iniziale di Dsga rispetto a quello percepito come assistente amministrativo.
All’art. 40 comma 3 si chiarisce che la formulazione del piano di lavoro del personale ata deve avvenire in "uno specifico incontro" a cui è presente, oltre il DSGA, anche il DS. La stesura del testo è più chiara rispetto all’art. 53 comma 1 del contratto precedente, dove la proposta del Dsga veniva formulata con l’obbligo di "sentire il personale ata", ma non riprende per intero la richiesta di definire l’incontro come "assemblea del personale ata". La maggior parte delle istituzioni scolastiche, negli ultimi anni, hanno escluso completamente la partecipazione del personale ata alla formulazione della stesura del piano di lavoro.