PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA – TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE
La domanda per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale va presentata al dirigente scolastico entro il 15 marzo di ogni anno.
E’ escluso dalla possibilità di poter presentare la domanda in argomento il personale Ata appartenente al profilo professionale di DSGA.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere la durata della prestazione lavorativa. Il tempo parziale può essere realizzato:
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzione dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
Al personale interessato è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d’istituto.
L’assunzione di altro lavoro, o la variazione della seconda attività da parte del dipendente con il rapporto di lavoro a tempo parziale, deve essere comunicata al dirigente scolastico entro 15 giorni.
Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.
I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa.
Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D. Lgs. n. 61/2000.
Il contratto di part time avrà decorrenza dal 1° settembre 2021 con durata minima di due anni.
Al termine dei due anni, se si vuole mantenere il part-time, non è necessaria alcuna richiesta di proroga (salvo che nel contratto stipulato non sia stata indicata una precisa scadenza). Il ritorno al tempo pieno, invece, deve essere esplicitamente richiesto.
Anche per la modifica di un contratto di part-time in essere (cambiamento di orario e/o tipologia part-time) si deve presentare domanda entro il 15 marzo al Dirigente Scolastico.
Al seguente link: MODULO DOMANDA PART TIME
Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 16/02/2024 |
Sottocategoria: ANNO 2024 | Data ultima modifica: 16/02/2024 15:04:50 |
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