Il 9 luglio 2020 il M.I. ha emanato l’avviso che a partire dalle ore 9 del 10 luglio 2020 fino alle ore 23,59 del 17 luglio 2020, è disponibile on line l’apposita istanza su POLIS per presentare la domanda per l’iscrizione nelle fasce aggiuntive alle graduatorie di merito regionali dei concorsi del 2018. Il D.M. 40 che istituisce le fasce aggiuntive alle graduatorie di merito regionali dei concorsi del 2018 è stato emanato il 27 giugno 2020
AVVISO
Presentazione istanze on line per l’iscrizione nelle fasce aggiuntive di cui al D.M. 40 del 27 giugno 2020, previste in attuazione dell’art. 1 comma 18-bis del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159.
A partire dalle ore 9 del 10 luglio 2020 fino alle ore 23,59 del 17 luglio 2020, è disponibile on line l'istanza per l’inserimento dei candidati collocati nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi, per titoli ed esami, banditi con i decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca numeri 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, nella fascia aggiuntiva alle graduatorie di merito regionali dei concorsi banditi con decreto direttoriale 7 novembre 2018, n. 1546, per i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria, e con decreto direttoriale 1° febbraio 2018, n. 85, per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado.
La presentazione della domanda per l’inserimento in fascia aggiuntiva avverrà tramite il sistema POLIS (Presentazione On Line delle Istanze), accessibile dal sito www.miur.gov.it. Per l’accesso a POLIS sarà necessario essere in possesso di un'utenza valida per l'accesso al servizio Istanze Online e aver effettuato la procedura di abilitazione o, in alternativa, essere in possesso di un’utenza SPID.
Potranno accedere all’istanza i candidati ancora presenti, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi regionali dei concorsi per titoli ed esami di cui ai D.D.G. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, per il reclutamento del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, secondaria di I e II grado nonché per i posti di sostegno.
In caso di necessità, si rinvia alle apposite Istruzioni per la compilazione dell’istanza. Possono presentare istanza di inserimento nella fascia aggiuntiva delle graduatorie di merito regionali di cui all’articolo 1, anche in una regione diversa da quella di pertinenza della graduatoria o dell’elenco aggiuntivo di origine, per la medesima classe di concorso o tipologia di posto rispetto alla graduatoria in cui sono inseriti, i soggetti che, all’atto di emanazione del presente decreto, risultano:
a. collocati nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento di personale docente per i posti comuni della scuola dell’infanzia e primaria, banditi con decreto del Direttore generale del personale scolastico 23 febbraio 2016, n. 105;
b. collocati nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento di personale docente per i posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, banditi con decreto del Direttore generale del personale scolastico 23 febbraio 2016, n. 106;
c. collocati nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento di personale docente per i posti di sostegno della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, banditi con decreto del Direttore generale del personale scolastico 23 febbraio 2016, n. 107;
2. I candidati inclusi con riserva nelle predette graduatorie ed elenchi aggiuntivi possono partecipare alla procedura. L’inserimento nella fascia aggiuntiva è disposto con riserva fino alla definizione del relativo contenzioso.
Istanza di inserimento in fascia aggiuntiva, termini e modalità di presentazione
1. I candidati possono presentare istanza di inserimento nella fascia aggiuntiva di cui all’articolo 1, a pena di esclusione, in una sola regione per ciascuna graduatoria di merito o elenco aggiuntivo in cui risultano collocati. Il candidato che intende chiedere l’inserimento per più graduatorie o elenchi aggiuntivi per i quali ha titolo ai sensi dell’articolo 3, presenta un’unica istanza con l’indicazione, per ciascuna procedura concorsuale, della regione nella cui fascia aggiuntiva intende essere collocato.
2. I candidati presentano l'istanza di inserimento esclusivamente in modalità telematica, a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
3. La Direzione generale competente per il personale scolastico fornisce, con apposito avviso pubblicato sul sito internet del Ministero, indicazioni circa il termine, il contenuto e le modalità di presentazione dell’istanza.
Ministero dell’Istruzione,
Compilazione delle fasce aggiuntive regionali
1. Ciascun USR, acquisite le istanze di propria competenza, ne verifica l’ammissibilità e procede alla compilazione di una fascia aggiuntiva alle graduatorie di merito regionali relative ai concorsi banditi con decreto direttoriale 7 novembre 2018, n. 1546, per i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria, e con decreto direttoriale 1° febbraio 2018, n. 85, per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado.
2. I candidati sono inseriti, secondo il punteggio conseguito nelle rispettive graduatorie o elenchi aggiuntivi regionali di provenienza, nella fascia aggiuntiva regionale corrispondente alla tipologia di posto, classe di concorso e grado di istruzione per i quali hanno concorso. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 dichiarate nell’istanza di partecipazione a suo tempo presentata.
3. Le fasce aggiuntive, approvate con decreto del dirigente preposto all'USR, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate all'albo e sul sito internet dell'USR.
4. Le fasce aggiuntive sono utilizzate annualmente, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e successive modificazioni, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 e sino al loro esaurimento, ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 4, comma 1–quater, lettera b) del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 e all’articolo 17, commi 2, lettera b) e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
5. In caso di rinuncia all’immissione in ruolo, l’aspirante è cancellato esclusivamente dalla fascia aggiuntiva della relativa graduatoria.
Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 11/07/2020 |
Sottocategoria: Anno 2020 | Data ultima modifica: 20/07/2020 14:17:11 |
Inserita da sp | Visualizzazioni: 1206 |
Pagina disponibile anche nella sezione: News provinciali - Anno 2020 |