T.F.A. RESOCONTO INCONTRO MIUR

 

Si è svolto, nel pomeriggio di ieri 14 maggio, il programmato incontro sul tema del TFA e problematiche collegate al conseguimento dell’abilitazione. All’incontro erano presenti per l’Amministrazione: il Capo Dipartimento, Dott.ssa Stellacci, il direttore generale del personale scolastico, Dott. Chiappetta, e il direttore generale dell’università, Dott. Livon.

 

Il giudizio complessivo sulle ipotesi avanzate inizialmente dai rappresentanti dell’Amministrazione non può che essere fortemente negativo per i motivi che illustreremo di seguito, in relazione alle diverse fattispecie.

 

Tuttavia, dopo un lungo e serrato confronto, che ha assunto in alcune occasioni anche toni forti ed aspri, si è arrivati ad ipotizzare, per alcuni aspetti, delle possibili soluzioni. Teniamo, quindi, in sospeso un giudizio definitivo fino a quando, entro brevissimo tempo, l’Amministrazione ci farà pervenire le ipotesi ufficiali di chiarimento per iscritto, in modo da poter verificare la corrispondenza tra le stesse e le richieste del sindacato.

 

 

Per chiarezza riportiamo di seguito separatamente i diversi aspetti del problema trattati

 

 

1.                   TFA ORDINARIO nei diversi aspetti:

 

 

Ø       TFA (art. 15 decreto 249/2010) per le classi di concorso, di esclusiva competenza dell’università, per cui è attualmente prevista l’attivazione. Si è discusso, in pratica, di alcuni aspetti applicativi delle procedure attivate, con scadenza fissata al 4 giugno 2012. L’Amministrazione si è espressa sui vari punti come segue:

 

ü       ha sollevato dubbi sulla validità per “ambiti disciplinari”. Inizialmente ha negato la validità dell’abilitazione conseguita per la classe A043 anche per la A050 e viceversa, lingua straniera nella scuola media anche per lingua straniera nella scuola sec. 2° grado e viceversa, ed fisica nella scuola media anche nella scuola sec. di 2° grado … Ha affermato la volontà di riconoscere la validità per più classi di concorso solo per le abilitazioni “a cascata”: A051 anche per A050; A052 anche per A051 e A050; A050 o A051 congiunta ad A036  anche per la A037, A047 congiunta ad A038 anche per la A049. Il sindacato ha contestato il mancato riconoscimento delle abilitazioni “per ambiti” con una motivata e nutrita serie di argomentazioni, denunciando che, diversamente, si opererebbe una ingiustificabile “disparità di trattamento” nei confronti dei docenti aventi titolo a partecipare per queste classi di concorso in quanto, essendo le uniche in cui coincide giorno ed ora della prova preselettiva, sarebbero esclusi dalla possibilità di partecipare alle prove per entrambe. Ha sollevato, anzi, il problema di quei casi in cui le prove relative allo stesso ambito disciplinare si svolgono contemporaneamente in diverse università della regione e ha chiesto che il superamento della prova preselettiva presso una università valga, se superata, anche per l’altra ai fini dello svolgimento delle successive prove scritta ed orale. Alla fine di una accesa discussione, Il Dott. Livon si è impegnato a trovare gli strumenti operativi per l’ammissione alla prova scritta ed orale tra università della stessa regione in caso di superamento del test preselettivo e la Dott.ssa Stellacci e il Dott. Chiappetta sono sembrati possibilisti sul mantenimento della validità dell’abilitazione con riferimento agli ambiti disciplinari. Stante la delicatezza del tema siamo in attesa di un testo scritto, promesso entro brevissimo tempo, con cui l’aAmministrazione dovrebbe formalizzare questi chiarimenti. Resta inteso che gli aspiranti, che vorranno fruire della possibilità di accedere alla prova scritta ed orale per le classi di concorso dell’ambito, dovranno pagare due volte la quota di iscrizione;

 

ü       per quanto riguarda l’eventuale frequenza ai corsi, dopo il superamento delle prove, ovviamente, in caso di superamento delle stesse per più classi di concorso, l’aspirante dovrà optare per una soltanto. Su precisa richiesta del sindacato, è stato garantito che si procederà a scorrimento di altro aspirante per la classe per cui non si effettua l’opzione;

 

ü       in relazione alla data di possesso dei requisiti per poter partecipare alle prove preselettive, sia nel caso di conseguimento di laurea specialistica, sia nel caso di acquisizione di crediti formativi integrativi, è stato chiarito che gli stessi devono essere posseduti entro la data di scadenza delle domande;

 

ü       per quanto riguarda le modalità di “accesso in soprannumero” per coloro che ne hanno i requisiti (art. 15, comma 17), stante la differenza dei bandi delle diverse università – alcune hanno previsto la scadenza del 4 giugno, altre non ne hanno prevista alcuna – è stato assunto l’impegno di chiarire modalità e tempi in modo univoco;

 

ü       in merito all’interpretazione della valutazione dei titoli di servizio nella compilazione della graduatoria per chi ha superato le prove relative “al servizio prestato in altra classe che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di abilitazione per cui si concorre”, l’orientamento dell’amministrazione è che sia applicabile solo al caso che comprenda, stante la dizione al plurale, “tutti gli insegnamenti” e, quindi, sia in pratica applicabile ad un limitato numero di casi, sostanzialmente riconducibili a quelle delle abilitazioni che abbiamo definito “a cascata”;

 

ü       in relazione all’ ”incompatibilità” di frequenza nello stesso anno accademico di due percorsi universitari (ad esempio un master e il TFA), si è convenuto che questa sarà riferibile all’anno accademico 2012/2013 di effettivo svolgimento del corso TFA;

 

ü       in relazione alla possibilità di effettuazione del tirocinio in ambito territoriale diverso da quello dell’università di frequenza del TFA e, più in generale, alla possibilità di svolgere attività di insegnamento contestualmente alla frequenza al corso TFA, l’Amministrazione ha manifestato apertura, in particolare per il secondo aspetto, ma si è riservata scelte e chiarimenti in una fase successiva.

 

Su tutti gli aspetti relativi a chiarimenti sulle norme già emanate, la delegazione SNALS-CONFSAL ha chiesto e ottenuto che il Ministero emani, in tempi brevissimi, le FAQ relative e le invii, prima della loro diffusione, alle OO.SS., in modo da poterne verificare i contenuti e contribuire a renderle il più chiare possibili.

 

Ø       TFA (art. 15 decreto 249/2010) per le classi di concorso per cui non è prevista l’attivazione

 

I rappresentanti dell’Amministrazione non hanno potuto fornire alcun chiarimento al riguardo, se non ribadire che: per alcune, attivabili, non vi è stata alcuna disponibilità da parte delle università, mentre per altre, stante la situazione degli organici, non è possibile prevederne l’effettuazione.

 

La  delegazione del nostro sindacato, ha denunciato con forza l’ingiustizia che si sta concretizzando nei confronti dei docenti di alcune classi di concorso che pagano “i piccoli numeri, non remunerativi” e/o le pesanti conseguenze dei “tagli”.

 

Ø       TFA (art. 15 decreto 249/2010) per le classi di concorso non ancora attivate di  competenza delle istituzioni AFAM o di università ed AFAM

 

Il Capo Dipartimento si è impegnato a sollecitare l’avvio delle procedure relative a questa articolazione del TFA, in modo che i corsi relativi si svolgano entro il prossimo anno scolastico.

 

La delegazione del nostro sindacato ha denunciato l’ingiustificabile ritardo su questo punto e ha ribadito la necessità di accelerare l’attivazione di questi percorsi.

 

Ø       Percorsi formativi (art. 15 – comma 16 decreto 249/2010) per il conseguimento dell’abilitazione per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria destinati ai diplomati che hanno titolo all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria ai sensi del D.M. 10 marzo 1997.

 

I rappresentanti del MIUR hanno garantito che è imminente, entro la fine del mese, una convocazione su questo aspetto per la presentazione delle bozze relative alla concreta attivazione di questi corsi.

 

Anche in relazione a questo aspetto, in coerenza con le continue sollecitazioni attivate dal sindacato, la  nostra delegazione ha denunciato l’ingiustificabile ritardo e ha ribadito la necessità di accelerare l’attivazione di questi percorsi che interessano una vasta platea di personale.

 

 

 

2.            TFA “SEMPLIFICATO-RISERVATO” per coloro che sono in possesso di determinati requisiti di servizio

 

 

I rappresentanti dell’Amministrazione hanno informato che il problema non è di facile soluzione sul piano giuridico-normativo e che si sta valutando la costruzione di un percorso con moduli aggiuntivi che si basi sui corsi TFA attivati e, quindi, solo relativamente alle classi di concorso attivate. L’ipotesi allo studio prevederebbe l’emanazione di “un’ordinanza di urgenza” anticipatrice di un regolamento modificativo del decreto 249/2010 con cui si “sanerebbe” sul piano formale tutta la procedura. Ciò sarebbe necessario in considerazione dei  tempi medio-lunghi necessari per la modifica del D.M. 249, quantificabili in non meno di otto/nove mesi. Con lo stesso regolamento si procederebbe anche alla definizione delle nuove procedure concorsuali ordinarie. Ovviamente, prima di procedere in questa direzione sarà necessario raggiungere, al fine dell’emanazione dell’ordinanza iniziale, al “concerto” con il MEF e al controllo da parte della Corte dei Conti. Il percorso del nuovo regolamento dovrebbe essere parallelo e contemporaneo a quello relativo alla definizione delle nuove classi di concorso.

 

Secondo questa proposta questo percorso abilitante si attiverebbe con gradualità nel tempo, man mano che si procederà all’attivazione del TFA “ordinario”.

 

In relazione ai requisiti di ammissione, la proposta dell’amministrazione, con una serie di motivazioni, è stata la seguente:

 

·         tre anni di servizio nella stessa classe di concorso per cui non si è in possesso dell’abilitazione e per cui si vuole conseguirla. Per la validità dell’anno di servizio deve trattarsi o di una supplenza annuale o di una fino al termine delle lezioni o di una supplenza di almeno 180 gg. continuativi e nella stessa istituzione scolastica. E’ stata fortemente messa in dubbio anche la valutazione del servizio sul “sostegno”;

 

·         il periodo temporale entro il quale possedere i requisiti di servizio sarebbe quello compreso tra il 1999 e il corrente anno scolastico compreso.

 

I moduli aggiuntivi consisterebbero soltanto nell’acquisizione di 27 crediti formativi (15+12), non prevedendo né prove di accesso né il tirocinio.

 

Alla fine del percorso vi sarebbero le prove finali, sempre presso l’università di frequenza.

 

Il nostro sindacato ha contestato, portando una serie di argomentazioni, la proposta con particolare riferimento a due aspetti:

 

§         quello dei requisiti di accesso che, come noto, nelle aspettative erano per lo SNALS-CONFSAL riferibili a 360 gg. di servizio e che, negli stessi comunicati del ministero, erano riferiti a 36 mesi senza i vincoli proposti in sede di incontro.

 

§         quello del riferimento per tutto il servizio da considerare alla stessa classe di concorso, al problema della valutazione per quello di sostegno e alla continuità nello stesso anno scolastico della supplenza temporanea al fine della validità dell’anno ai fini del computo dei requisiti di accesso;

 

§         alla incerta realizzazione della procedura, non solo con riferimento a tutte le classi di concorso, ma anche  per i docenti con servizi nella scuola primaria e in quella dell’infanzia.

 

La delegazione dello SNALS-CONFSAL ha chiesto all’Amministrazione un profondo ripensamento e la formulazione di una proposta che tenga conto delle legittime aspettative del personale che ha contribuito con sacrifici al mantenimento del  servizio pubblico scolastico.

 

 

 

3.            RECLUTAMENTO CON PROCEDURA CONCORSUALE

 

 

Su questo argomento non vi è stato alcun confronto, ma solo una affermazione della delegazione del MIUR che ha informato della volontà del Ministro di:

 

v      attivare rapidamente bandi di concorso, secondo le procedure vigenti, limitatamente a quelle regioni e a quei segmenti scolastici ove vi siano posti vacanti;

 

v      attivare “nuovi concorsi” secondo procedure, da definire con apposito regolamento, dopo la definizione delle nuove classi di concorso e dopo l’espletamento del “primo TFA”. Al riguardo è stata ventilata un’ipotesi temporale individuata verso la metà del prossimo anno. Basta un minimo ragionamento dei tempi  necessari per l’espletamento dei percorsi TFA per capire che la tempistica ipotizzata non è concretamente ipotizzabile.

 

Stante la situazione sopra descritta, in particolare in relazione alle incertezze sia normative e temporali che dei requisiti necessari per l’eventuale attivazione e partecipazione del “TFA semplificato-riservato”,  ci pare opportuno invitare il personale non abilitato a iscriversi al TFA ordinario.

 


Categoria: News provincialiData di pubblicazione: 16/05/2012
Sottocategoria: Anno 2012Data ultima modifica: 16/05/2012
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