NASPI
RICHIESTA INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE NASPI
Il personale precario che termina il proprio rapporto di lavoro (supplenza fino al termine delle lezioni/esami, termine attività didattiche o qualsiasi altra data) può presentare domanda per la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego ( NASpI).
A chi è rivolta
La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi:
DECORRENZA E DURATA
L'indennità di disoccupazione NASpI spetta a partire:
Al seguente link https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50593 del portale INPS tutte le modalità, limiti di reddito e percentuali spettanti.
Chi intende usufruire dei servizi del nostro PATRONATO EPAS, per la richiesta dell'indennità, dovrà presentarsi, previo appuntamento, con le informazioni che trovate in fondo a questo comunicato e all’appuntamento deve essere presente l’interessato per la firma della richiesta.
Abbiamo attivato il servizio di prenotazione ONLINE per il PATRONATO Clicca QUI oppure inquadra con la tua fotocamera il QR code
In caso di impedimento a prenotare, causa carenza disponibilità di orari, invitiamo a mandare una mail cliccando su questo link: RICHIESTA APPUNTAMENTO PER NASPI
Le informazioni necessarie per la compilazione della domanda di disoccupazione sono le seguenti:
TIPO DI ATTIVITA’ |
REDDITO PRESUNTO 2021 in Euro |
Autonoma |
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Parasubordinata |
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Occasionale di tipo accessorio |
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Subordinata |
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Le note sottoriportate riguardano la generalità dei fruitori della NASPI per casistiche particolari si rimanda all’appuntamento in ufficio con la Responsabile del Patronato.
1.La naspi e il lavoro autonomo. Il lavoratore che intraprenda un attività autonoma sotto Naspi, dalla quale derivi un reddito inferiore ai 4.800 euro annui, deve informare l’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito previsto annuo. L’indennità sarà ridotta del 80% del reddito previsto. La riduzione sarà ricalcolata d’ufficio dopo la dichiarazione dei redditi. Per i lavoratori esentati dalla dichiarazione dei redditi devono comunque presentare entro il 31 marzo dell’anno successivo un’autocertificazione reddituale.
2.La Naspi e il servizio civile è cumulabile ma prestazione ridotta dell’80% del compenso previsto
3.La Naspi e borse di studio, borse lavoro, stage, tirocini professionali, attività sportiva dilettantistica sono interamente cumulabili e non occorre la comunicazione all’inps. Nel caso di assegni ricerca e borse studio non possono superare gli 8.000 euro e la prestazione è soggetta alla riduzione del 80% del percepito
4.La Naspi e il lavoro occasionale. Compensi non superiori ai 5.000 euro. Entro questo limite indennità interamente cumulabile .
5.La Naspi e il lavoro accessorio. Interamente cumulabile nei limiti dei 3.000 euro. Per i compensi dai 3.000 euro ai 7.000 euro la Naspi sarà pagata per un importo ridotto pari all’80% del compenso rapportato al periodo intercorso tra la data d’inizio dell’attività e la data di termine del godimento dell’indennità o se antecedente, la fine dell’anno.
6.La Naspi e il lavoro intermittente In caso di rioccupazione con lavoro intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e l’obbligo di corresponsione della indennità di disponibilità da parte del datore di lavoro è ammissibile il cumulo della prestazione di disoccupazione con il reddito da lavoro, sempre nei limiti degli 8.000 euro per il mantenimento dello stato di disoccupato. Qualora il lavoro intermittente sia senza obbligo di risposta e senza quindi la relativa indennità la Naspi resta sospesa per le sole giornate lavorate e può essere riconosciuta per i periodi di non lavoro interni al contratto. Quindi è ammesso il cumulo tra la Naspi e il reddito da lavoro ma sempre nel limite degli 8.000 euro.
Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 07/06/2021 |
Sottocategoria: Anno 2021 | Data ultima modifica: 17/06/2021 18:39:38 |
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