PENSIONAMENTI PERSONALE DELLA SCUOLA

PENSIONI

CIRCOLARE DEL MIUR SUL COLLOCAMENTO A RIPOSO DAL 1° SETTEMBRE 2012

 

Con la circolare n. 23 del 12/3/12, relativa alle cessazioni del servizio a decorrere dall’1/9/2012 del personale della scuola, il MIUR ha fissato il termine finale del 30/3/2012 per la presentazione delle domande.

 

La suddetta circolare ha richiamato, inoltre, i requisiti necessari per il collocamento in quiescenza, secondo le direttive ai sensi del D.L. n. 201 del 6/12/2011 convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011, per coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31/12/2011 per il diritto alla pensione a decorrere dall’1/9/2012:

 

-                    età anagrafica di 65 anni per gli uomini e di 61 anni per le donne con almeno 20 anni di anzianità contributiva;

 

-                    anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall’età anagrafica;

 

-                    quota 96, con requisiti minimi di 60 anni di età e 35 anni di contributi specificando che l’ulteriore anno, eventualmente necessario per raggiungere la “quota 96”, può essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e di contribuzione (es.: 60 anni e 4 mesi di età e 35 anni e 8 mesi di contribuzione);

 

-                    almeno 57 anni di età e 35 anni di contributi, entro il 31/12/2011, per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo ai sensi dell’art. 1/comma 9 della legge n. 243/04. A tale proposito si chiarisce che le lavoratrici che raggiungano il requisito dei 57 anni di età e dei 35 anni di contributi a decorrere dall’1/1/2012 sono soggette alle finestre di cui all’art. 1/comma 21 della legge n. 148/2011, e potranno conseguentemente cessare solo a decorrere dall’1/9/2013.

 

Si ribadisce inoltre che la recente circolare n. 2 dell’8/3/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che tutti i lavoratori che hanno maturato i requisiti sopra elencati entro il 31/12/2011, restano soggetti al regime previgente e pertanto non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il regime contributivo pro-rata per le anzianità maturate dopo l’1/1/2012. Pertanto, nell’anno 2012 e negli anni successivi, potranno essere collocati a riposo sempre al compimento dei 65 anni di età salvo proroga discrezionale da parte dell’Amministrazione di appartenenza.

 

La stessa circolare ha richiamato anche i requisiti necessari, che devono essere calcolati al 31 dicembre 2012, per il collocamento a riposo con decorrenza 1.9.2012 e che devono rispettare le nuove regole che sono così modificate:

 

-                    per la pensione di vecchiaia l’età è di 66 anni, sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva;

 

-                    per la pensione anticipata indipendentemente dall’età anagrafica, è necessaria un’anzianità contributiva di 41 anni ed 1 mese per le donne e di 42 anni ed 1 mese per gli uomini.

 

Si precisa infine che, sempre entro la data del 30/3/2012, gli interessati possono revocare la istanze di cessazione dal servizio, ritirando tramite POLIS, la domanda di dimissioni già inoltrata.

 

Il suddetto termine vale anche per coloro che, avendo raggiunto la “quota 96” chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento di pensione.

 

 


Categoria: News provincialiData di pubblicazione: 12/03/2012
Sottocategoria: Anno 2012Data ultima modifica: 12/03/2012
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