SOTTOSCRITTA L'IPOTESI CONTRATTO SULLA MOBILITA'

DOCENTI - ATA

MOBILITÀ PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO ED ATA A.S. 2013/14 - SOTTOSCRITTA L’IPOTESI DI CONTRATTO

 

Ieri, 17/12/2013, si è tenuta al MIUR la riunione conclusiva per il rinnovo del CCNI della mobilità; si è proceduto all’esame finale del testo, in base alle modifiche apportate nelle precedenti riunioni.

 

Al termine della riunione è stata sottoscritta l’Ipotesi di CCNI concernente la mobilità del personale docente educativo ed ATA per l’a.s. 2014/2015.

 

Tale Ipotesi, in base alle procedure previste dal D.Lvo n. 150/2009, sarà inviata, speriamo in tempi brevissimi, dalla Direzione Generale del Bilancio del MIUR al MEF e alla Funzione Pubblica, per la prevista procedura di verifica congiunta della compatibilità economico-finanziaria e normativa del testo sottoscritto.

 

La procedura di cui al D. Lgs. 150/2009 e i tempi richiesti per l’attuazione della stessa, (massimo 30 giorni in relazione all’operato di MEF e Funzione Pubblica), e i tempi molto lunghi e lenti per le procedure interne di controllo del MIUR, attuate dalla Direzione Generale del Bilancio e dall’Ufficio centrale del Bilancio, (preliminari all’invio del testo a Funzione Pubblica e MEF), hanno motivato la Direzione Generale del Personale della scuola e le OO.SS. ad avviare e concludere un serrato confronto per la revisione del testo del CCNI 11/3/2013, che ha rappresentato, secondo un metodo di lavoro già attuato negli anni precedenti, una prima base di lavoro e di confronto.

 

Già dal primo incontro del 1° ottobre scorso, la Delegazione SNALS-Confsal, nell’esprimere un giudizio sostanzialmente positivo sul testo del CCNI 11/3/2013, ha dichiarato la propria contrarietà a possibili stravolgimenti delle tabelle, ai fini di non modificare gli equilibri interni delle graduatorie di istituto e di non vanificare, con la modifica dei punteggi, anche le legittime aspettative degli interessati e le tutele per il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità. In conseguenza, il nostro sindacato ha proposto, nel corso delle varie riunioni, solo alcuni correttivi all’articolato del CCNI, derivanti da necessità di chiarimenti e finalizzati ad ottenere la massima uniformità interpretativa dello stesso sul territorio; ha, proposto inoltre di recepire nel testo del CCNI alcune note interpretative emanate dall’Amministrazione in relazione al precedente CCNI. Ha condiviso la necessità di effettuazione di alcune modifiche, resesi indispensabili per i dovuti aggiornamenti legislativi, o per le incertezze interpretative di alcuni articoli del precedente CCNI, anche su segnalazioni pervenute dalle strutture provinciali o regionali del sindacato.

 

Nella riunione odierna la delegazione SNALS-CONFSAL ha nuovamente richiesto, con forza, all’Amministrazione di effettuare la procedura dei controlli interni al MIUR, con la massima celerità, evidenziando che sono stati proprio i ritardi all’interno del Ministero la causa della tardiva sottoscrizione definitiva del CCNI della mobilità, firmato in Ipotesi il 6/12/2012 e sottoscritto definitivamente soltanto in data 11/3/2013.

 

 

Nella PREMESSA le parti hanno concordato sull’opportunità di prevedere un punteggio per i docenti che, a seguito della frequenza dei corsi CLIL, avranno acquisito i titoli per l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera.

 

Ecco alcune delle novità introdotte:

All’art. 1 – (CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO) –

 

Al comma 4, tra le possibili motivazioni della riapertura del confronto negoziale, (anche su richiesta di un solo soggetto firmatario), è stata prevista anche l’attuazione dell’art. 15 del D.L. 104/2013, convertito in legge 128/2013.

 

Al comma 5, è stata prevista una possibile riapertura del confronto negoziale, (anche su richiesta di un solo soggetto firmatario), per definire una sessione contrattuale per la mobilità relativa al sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, alla luce della circolare sugli organici di diritto, attuativa dell’art. 15 della legge 128/2013 (di conversione del D.L. 104/2013).

 

 

All’art. 2 – (MOBILITA’ TERRITORIALE A DOMANDA E D’UFFICIO. DESTINATARI) –

 

Al comma 2, in applicazione dell’art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013, convertito in legge 128/2013, è stato previsto che il personale docente non può partecipare ai trasferimenti interprovinciali per un triennio a partire dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo; in conseguenza i docenti assunti con decorrenza giuridica 1.9.2011 o precedente, possono presentare domanda di mobilità interprovinciale.

 

Il blocco triennale per la presentazione di domanda di mobilità interprovinciale non si applica ai beneficiari dell’art. 7, comma 1 punti I – III e V del contratto, con la precisazione, (che recepisce una nota già emanata dall’Amministrazione lo scorso anno, a proposito del blocco quinquennale all’epoca previsto) che il figlio che assiste un genitore con grave disabilità può derogare dal blocco triennale ai fini della mobilità interprovinciale, pur non beneficiando della precedenza prevista all’art. 7 punto V.

 

Al punto 5 si prevede che l’assegnazione delle sedi ai titolari delle classi di concorso C555 e C999, che sono transitati su altra classe di concorso o posto, avviene nell’ambito delle tre fasi della mobilità territoriale.

 

 

All’art. 3/bis – (MOBILITA’ TERRITORIALE E PROFESSIONALE DEI DOCENTI TRANSITATI NEI RUOLI STATALI) –

 

Al comma 2 si prevede che a partire dall’anno 2014/2015 i posti vacanti presso l’istituto “L. Da Vinci”, “Barabino Galilei” di Genova e “Dosso” di Ferrara sono disponibili ai fini della mobilità territoriale e professionale in entrata, a condizione che le operazioni di transito siano state completate.

 

 

All’art. 5 – (RIENTRI E RESTITUZIONI A RUOLO O QUALIFICA DI PROVENIENZA) –

 

Al comma 1, tra i destinatari dell’assegnazione di sede definitiva con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità, viene inserito il personale di cui all’art. 15, commi 6 e 7, del D.L. 104/2013 convertito in Legge 128/2013.

 

 

All’art. 7 – (SISTEMA DELLE PRECEDENZE COMUNI ED ESCLUSIONI DALLA GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO) –

 

Al comma 1 (sistema delle precedenze comuni) sono state apportate alcune modifiche e, in particolare:

 

-    al punto III – personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative – è stata prevista, per i soggetti di cui ai punti 1 (disabili di cui all’art. 21 della L. 104/92) e 3 (personale appartenente alle categorie previste dall’art. 33 comma 6 della L. 104/92), la precedenza nei trasferimenti anche nella prima fase;

 

-    al punto V è stato integrato il titolo che diviene quello appresso riportato “ASSISTENZA AL CONIUGE ED AL FIGLIO CON DISABILITA’: ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE”.

 

Inoltre è stata aggiunta la precedenza, anche nella prima fase, tra distretti diversi dello stesso comune, oltre che nella seconda e terza fase dei trasferimenti ai genitori, anche adottivi, ed a chi esercita tutela legale, (individuato dall’Autorità Giudiziaria competente), di disabile in situazione di gravità, al coniuge, e, limitatamente alla prima e seconda fase, al solo figlio referente unico che assista il genitore.

 

È stato precisato che, ai fini della mobilità a domanda, la condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al punto V deve avere carattere permanente.

 

Al comma 2 (esclusione dalla graduatoria di istituto per l’individuazione dei perdenti posto) è stata effettuata una riscrittura del punto a, chiarendo, per i beneficiari delle precedenze di cui ai punti I – III – V e VII del comma 1 dell’art. 7, che tali precedenze sono riconosciute alle condizioni previste nei singoli punti. È stato inserito, tra le precisazioni di cui al punto a, che nei casi di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità l’esclusione dalla graduatoria si applica anche in casi di patologie con certificazione di disabilità rivedibile, a condizione che la durata del riconoscimento ecceda il termine di scadenza delle domande di mobilità volontaria.

 

Al comma 3 (campo di applicazione del sistema delle precedenze) sono state effettuate alcune precisazioni e integrazioni ed, in particolare:

 

-    al punto a si chiarisce che le precedenze di cui al comma 1, valide ai soli fini della mobilità volontaria, non sono valide ai fini della riassegnazione del personale a seguito del dimensionamento (artt. 20, 47 e 48 del CCNI);

 

-    al punto b si precisa che le precedenze di cui al comma 2 sono valide ai soli fini dell’esclusione dalla graduatoria di istituto dei perdenti posto, inserendo il chiarimento “compresa l’individuazione del perdente posto a seguito del dimensionamento”.

 

È stato inoltre inserito un nuovo punto c, nel quale si prevede che, in riferimento al comma 18 dell’art. 18, l’esclusione dei beneficiari delle precedenze di cui al comma 2 dalla graduatoria per l’attribuzione di cattedra orario esterna di nuova istituzione, si attua soltanto in caso di cattedra orario tra comuni diversi o distretti sub-comunali diversi.

 

È stato previsto un nuovo comma 4 relativo a “Decadenza dal beneficio delle precedenze”.

 

In tale comma si prevede, per i beneficiari delle precedenze di cui all’art. 7, l’obbligo di comunicare il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo alle stesse, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento.

 

 

All’art. 9 – (DOCUMENTAZIONI E CERTIFICAZIONI) –

 

È stato precisato, al comma 1 – punto a, che la situazione di gravità delle persone con sindrome di down, ai sensi della L. 289/2002, può essere documentata, anche ai fini della mobilità, con certificazione del medico di base.

 

 

All’art. 21 – (INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA) –

 

Al comma 2: è stata prevista, per i posti di sostegno, l’individuazione dei perdenti posto distinta per ciascuna tipologia. Il docente soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità se in possesso di specializzazione per una tipologia di posto per la quale ci sia posto vacante nell’ambito della stessa scuola, partecipa con precedenza, a domanda o d’ufficio, al trasferimento su tale posto.

 

 

All’art. 22 – (TRATTAMENTO PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA DELL’INFANZAI E PRIMARIA)

 

Al comma 7, in riferimento alle domande condizionate al permanere nella posizione di sovrannumero del personale docente soprannumerario, si precisa che prima di richiedere codici di altri comuni o distretti sub-comunali, tale personale deve richiedere anche il codice del distretto sub-comunale di titolarità (ovviamente nel caso in cui il comune di titolarità abbia più distretti).

 

 

All’art. 24 – (TRATTAMENTO DEI PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO ED ARTISTICA)

 

Al comma 4, è stata effettuata, per la scuola secondaria, una modifica analoga a quella effettuata all’art. 22 comma 7, per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria.

 

 

All’art. 31 – (SERVIZIO PRESSO OSPEDALI E ISTITUZIONI PENITENZIARIE)

 

Ai fini della priorità ivi prevista nella prima, seconda e terza fase della mobilità, è stato sostituito il termine “tre anni di esperienza” con “tre anni di servizio”

 

 

All’art. 32 – (SERVIZIO PRESSO I CORSI PER ADULTI)

 

È stata inserita la precisazione che la priorità destinata all’accesso ai corsi per l’istituzione e la formazione degli adulti presso i Centri Territoriali e di Corsi Serali per chi abbia comunque tre anni di servizio in tali tipologie di insegnamento, si applica non soltanto nella seconda fase, ma anche nella prima e nella terza.

 

 

All’art. 37/bis – (MOBILITA’ INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA) –

 

È stato previsto, al comma 8, il diritto all’utilizzo con precedenza, per il rientro nella scuola di servizio relativo all’a.s. 2012/2013.

 

 

PERSONALE ATA

 

 

All’art. 44 – (DESTINATARI) -

 

E’ stato modificato il comma 2, inserendo nei destinatari dei movimenti il personale docente inidoneo ed appartenente alle classi di concorso C555 e C999, transitato nei ruoli ATA, ai sensi dell’art. 15 del D.L. 104/2013, convertito in L. 128/2013.

 

 

All’art. 47 – (DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA – DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI – INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE SOPRANNUMERARIO)

 

Al comma 3, punto II, è stata prevista, per i DSGA assegnati a domanda sui posti rimasti disponibili nelle istituzioni scolastiche del “singolo dimensionamento”, la possibilità del rientro con precedenza (ai sensi dei punti II e IV dell’art. 7 del CCNI) in una delle istituzioni scolastiche oggetto del dimensionamento che ha coinvolto la propria scuola di titolarità, analogamente ai DSGA individuati perdenti posto. È stato, inoltre, previsto un nuovo comma 8 relativo al DSGA titolare in scuola sottodimensionata, che sia stata oggetto di dimensionamento per l’anno successivo, che potrà richiedere di beneficiare del diritto di precedenza (nel caso la scuola di precedente titolarità non risulti esprimibile), per una istituzione scolastica del medesimo comune o distretto sub-comunale o, in mancanza, di comune viciniore. Potrà nuovamente richiedere il rientro con precedenza, nell’ottennio, nel caso la scuola sottodimensionata dovesse divenire, nuovamente, sede esprimibile; qualora non abbia ottenuto trasferimento con precedenza.

 

 

Per quanto riguarda le TABELLE DI VALUTAZIONE, relative al personale docente ed educativo, vi precisiamo che all’allegato D punto A – TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTO A DOMANDA E D’UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, nella parte III – Titoli generali – al punto F, è stata inserita la valutabilità del diploma rilasciato da Accademie di belle arti o Conservatori di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31/12/2012, in applicazione della L. n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013).

 

Nessuna modifica è stata apportata alla TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA, D’UFFICIO E DELLA MOBILITA’ PROFESSIONALE E DEL PERSONALE ATA.

 

Va evidenziato, però che in più note relative sia alle tabelle del personale docente e del personale ATA, nonché nelle note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio e dei passaggi dei docenti delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e degli istituti di istruzione secondaria e artistica e del personale educativo sono state apportate alcune integrazioni, tra le quali citiamo: “non interrompe la maturazione del punteggio del servizio la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 5 del D.L.vo n. 151/2001” e la precisazione, in ordine al punteggio relativo alla continuità che il congedo, richiesto ai sensi del decreto n. 151/2001, non interrompe la maturazione del punteggio della continuità e che il punteggio relativo alla continuità non viene interrotto, altresì, nemmeno dall’utilizzo del personale docente in altri compiti per inidoneità temporanea.

 

 

Presentazione delle domande

 

 

Per quanto attiene la presentazione delle domande, vi precisiamo che i termini iniziali e finali per la presentazione delle stesse, oltre ad alcune specifiche modalità, saranno fissate con specifica Ordinanza Ministeriale.

 

Tale O.M. sarà sottoposta, in bozza, quale informativa alle OO.SS., in modo da avviare la procedura di presentazione delle domande subito dopo la sottoscrizione definitiva del contratto, a seguito dell’avvenuta procedura di verifica della Ipotesi di contratto da parte del MEF e della Funzione Pubblica.

 

Vi ricordiamo che la presentazione delle domande di mobilità territoriale e professionale per l’a.s. 2013/14, avverrà via web, tramite la procedura POLIS, sia per i docenti per e nell’ambito della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado, sia per il personale ATA.

 

 

Sarà nostra cura, vigilare sulla tempestività di tutti gli adempimenti previsti per l’Amministrazione, per consentire, auspicabilmente, la presentazione delle domande in tempi più brevi rispetto a quelli degli ultimi anni scolastici. Ciò consentirebbe agli interessati di conoscere, il più presto possibile, gli esiti delle domande presentate e permetterebbe agli Uffici Scolastici Territoriali di effettuare, in tempi molto più accettabili di quelli dei precedenti anni scolastici, le successive operazioni, relative ad utilizzazioni, assegnazioni provvisorie del personale a tempo indeterminato, nonché le nuove nomine a tempo indeterminato e le supplenze annuali e fino al 30 giugno.

 

Tutto ciò, ovviamente, sarà condizionato anche dalla emanazione della circolare relativa alle iscrizioni, che dovrebbe essere prossima e avverrà compatibilmente con i tempi di discussione e di confronto sulla circolare degli organici.

 


Categoria: News provincialiData di pubblicazione: 18/12/2013
Sottocategoria: Anno 2013Data ultima modifica: 18/12/2013
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