MONETIZZAZIONE FERIE
La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) e la nota del 4 settembre 2013 prot. n. 72696 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prevedono la monetizzazione delle ferie per i docenti assunti a tempo determinato per supplenza temporanea o fino al 30/6.
Con l’entrata in vigore della legge le ferie saranno monetizzate nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di contratto.
Sono da considerare periodo di “sospensione delle lezioni” oltre a luglio ed agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizia e pasquale.
Sono da escludere i giorni di occupazione della scuola, i giorni in cui la scuola è stata chiusa per cause di forza maggiore (seggi elettorali, disinfestazione, neve, ghiaccio ecc.) o per decisione del Consiglio i Istituto. Tali eventuali giorni, quindi, non dovranno essere per nessun motivo sottratti al numero di ferie spettanti.
Riteniamo illegittimo collocare in ferie d’ufficio il personale in quanto il computo delle ferie spettanti lo si deve fare solo al termine del contratto del supplente.
Suggeriamo ai supplenti di non presentare alcuna domanda di ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, salvo precise necessità personali. Questo, sia per avere il tempo necessario a valutare eventuali azioni legali, sia per avere il diritto di attuarle.
Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 16/12/2013 |
Sottocategoria: Anno 2013 | Data ultima modifica: 16/12/2013 |
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