PENSIONATI E PENSIONANDI - POSSIBILITA' RICHIESTA IMMEDIATA TFS/TFR

Attiva per pensionati iscritti Fondo Credito la funzione Inps per richiesta anticipo tutta buonuscita (T.F.S./T.F.R.) all'1% + una tantum 0.50% per spese di amministrazione

Dall’01/02/2023 l'INPS ha attivato la funzione on line riservata ai Pensionati che hanno aderito al Fondo Credito Inps per richiedere con proprio SPID (oppure firmando delega a un Patronato) tutta la buonuscita (TFS/TFR) al tasso di interesse all'1% + una tantum 0,50% per spese amministrazione.
 

Cos'è+

L’anticipazione ordinaria del Trattamento di Fine Servizio ( TFS ), dal 1° febbraio 2023, consente agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di ottenere l’importo del TFS maturato e non liquidato, al netto di interessi e spese, senza doverne attendere l’esigibilità e l’erogazione nei termini previsti dalla normativa vigente.

A chi è rivolto+

Possono richiedere l’anticipazione del TFS gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali cessati dal servizio e che hanno diritto ad una prestazione di TFS non ancora interamente erogata, per i relativi importi maturati, disponibili e non ancora esigibili.

Come funziona+

L’anticipazione può essere richiesta per l’intero ammontare del TFS maturato o per una parte dello stesso.

Sull’anticipazione TFS è prevista l’applicazione di un tasso di interesse fisso per l'intera durata del finanziamento, che attualmente è pari all’1%.

L’interesse è calcolato sul periodo che va dall’erogazione del finanziamento alla data di esigibilità del TFS più il periodo necessario per il relativo accredito (tre mesi dalla data di esigibilità della prima rata, 30 giorni dall’eventuale data di esigibilità della seconda e terza rata), salvo procedere al relativo ricalcolo sulla base dell’effettiva corresponsione delle somme alla Gestione Unitaria ed all’eventuale restituzione all’iscritto delle somme trattenute in eccedenza.

Sull’importo dell’anticipazione del TFS al lordo degli interessi si applica la ritenuta dello 0,50% per spese di amministrazione.

Con l’erogazione del finanziamento l’utente riceverà in unica soluzione la somma corrispondente a tutto il TFS anticipato, al netto di interessi e spese; questa somma sarà restituita alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali direttamente dall’Ente erogatore del TFS (INPS o altro Ente diverso da INPS), nelle date nelle quali avrebbe operato il versamento al richiedente.

Domanda+

REQUISITI

Possono richiedere l’anticipazione i pensionati che hanno confermato l’adesione al Fondo Credito per il periodo di pensione e risultano perciò iscritti alla Gestione, sempre che il loro TFS sia maturato, disponibile e non ancora esigibile.

In caso di una persona cessata dal servizio che non abbia diritto alla pensione ma abbia un nuovo impiego, il finanziamento potrà essere erogato se, all’atto della domanda, il richiedente stesso risulti iscritto alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, e se il TFS è maturato, disponibile e non ancora esigibile.

I cessati dal servizio senza diritto a pensione e privi di nuovo impiego che comporti l’adesione obbligatoria o volontaria alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali non potranno beneficiare della prestazione poiché, per fruire della stessa, è indispensabile che i richiedenti risultino iscritti alla Gestione sia al momento della presentazione della domanda, sia al momento della relativa concessione.

COME FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata esclusivamente online, a pena di inammissibilità, a partire dal 1° febbraio 2023, accedendo al servizio presente in questa pagina.

È possibile presentare la domanda di anticipazione TFS dopo la cessazione dal servizio se si è in pensione, oppure nuovamente impiegato, a condizione che il nuovo impiego comporti l’iscrizione, automatica o volontaria, alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

In caso di presenza di altre cessioni o vincoli sul TFS è possibile chiedere l’anticipazione del Trattamento limitatamente alla quota ancora “libera” da vincoli o cessioni.

È necessario che il richiedente specifichi nella domanda se il finanziamento è richiesto per l’intero ammontare del TFS disponibile o per un importo minore, indicandone in tal caso l’entità.

È anche necessario che il richiedente precisi se il TFS sarà corrisposto in seguito a pensionamento o a cessazione dal servizio senza diritto a pensione e nuovo impiego con iscrizione alla Gestione Unitaria.

L’iscritto deve inoltre indicare che, nel caso in cui la somma richiesta non sia disponibile, intende comunque chiedere il finanziamento per l’ammontare effettivamente disponibile.

Il richiedente è tenuto ad accettare che con l’importo finanziato siano prima rimborsate le eventuali morosità maturate su precedenti finanziamenti ottenuti dalla Gestione Unitaria e i relativi interessi. È anche facoltà dell’iscritto richiedere l’anticipata estinzione di altri finanziamenti ottenuti dalla Gestione Unitaria che non presentino morosità e con ammortamento in corso.

È possibile chiedere l’anticipazione del TFS sia nel caso in cui il Trattamento sia da erogare da parte dell’INPS, sia nel caso in cui l’Ente erogatore sia diverso rispetto all’Istituto.

Nel caso in cui l’Ente erogatore del TFS sia diverso dall’INPS il richiedente deve allegare alla domanda di anticipazione la certificazione del TFS ottenuta dall’Ente competente, che deve attestare gli importi disponibili e le date di relativa esigibilità.

Nel caso in cui l’Ente erogatore del TFS sia l’INPS, se l’iscritto ha già presentato richiesta di Certificazione del Trattamento per anticipazione ordinaria e/o agevolata con istituti di credito e/o altra richiesta di Anticipazione agli iscritti alla Gestione Unitaria, la nuova domanda di finanziamento potrà essere lavorata solo una volta chiuse le precedenti, con la cessione e la conseguente presa d’atto o con rinuncia da parte del cittadino.

La domanda non può essere accolta se dalla Certificazione risulta che l’unica o ultima rata del TFS debba essere corrisposta entro sei mesi decorrenti dalla data della domanda di anticipazione.

Superati i controlli formali sulla domanda presentata, il richiedente riceve una comunicazione di disponibilità della bozza di proposta contrattuale da presentare all’Istituto. Entro 30 giorni dalla comunicazione, l’iscritto può inoltrare la proposta di contratto all’Istituto tramite la propria area personale MY INPS. In mancanza di presentazione della proposta nei termini indicati la domanda si ritiene annullata per rinuncia da parte dell’interessato.

Ricevuta la proposta di cessione e superati i relativi controlli, la proposta è accettata e ne viene data comunicazione all’utente. A questo punto il contratto di anticipazione è concluso, ma gli effetti si producono solo con la presa d’atto positiva emessa dall’Ente erogatore del Trattamento.

L’iscritto può recedere dall’anticipazione del TFS prima dell’accettazione da parte dell’Istituto della proposta contrattuale e in questo caso non è tenuto a corrispondere alcun importo, neanche a titolo di spese amministrative. Dopo l’accettazione della proposta da parte dell’Istituto non è più possibile recedere dal contratto.

Trascorsi 30 giorni dalla richiesta di presa d’atto trasmessa dall’Istituto, in mancanza di risposta da parte dell’Ente erogatore, il contratto di anticipazione è automaticamente risolto. Se la presa d’atto è negativa, certificando che non sono disponibili somme per la cessione del Trattamento, il contratto non produce effetti. In caso di disponibilità parziale del TFS , il contratto è valido per la minor somma disponibile. Dell’eventuale risoluzione, inefficacia o minor somma disponibile viene data comunicazione all’iscritto.

Una volta ottenuta la presa d’atto positiva, l’Istituto eroga il finanziamento, procedendo prima al recupero di eventuali morosità su precedenti finanziamenti erogati dalla Gestione, poi all’eventuale anticipata estinzione di altri finanziamenti della Gestione richiesta dall’iscritto ed infine all’accredito all’iscritto dell’eventuale importo residuo.

Sia nel caso in cui l’Ente erogatore del TFS sia l’INPS, sia nel caso in cui sia diverso dall’INPS, lo stesso provvede a rimborsare le somme corrispondenti al TFS ceduto, versando i relativi importi direttamente alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali, nelle date e nella misura indicate nella relativa presa d’atto: l’ ammortamento non prevede alcun esborso per il beneficiario che ha ceduto il Trattamento ed eventuali ritardi nel rimborso alla Gestione del TFS ceduto non comportano per l’iscritto alcun interesse di mora. Qualora invece il rimborso sia avvenuto in anticipo rispetto a quanto considerato per il calcolo degli interessi, l’Istituto procede al relativo ricalcolo e procede alla restituzione all’iscritto delle somme trattenute in più.

La durata dell’ ammortamento è determinata in funzione delle scadenze previste nella Certificazione rilasciata dall’Ente erogatore e nella successiva presa d’atto; non è prevista la possibilità di estinguere anticipatamente il finanziamento erogato.

L’eventuale quota di TFS non ceduta e non sottoposta ad altri vincoli viene accreditata al richiedente considerando la priorità di restituzione alla Gestione degli importi ceduti.

Nel caso in cui la presa d’atto positiva dell’Ente erogatore sia errata, l’eventuale differenza tra la somma anticipata e quella effettivamente disponibile sarà imputata all’Ente erogatore, che, ferma restando la possibilità di rivalsa verso l’iscritto, provvederà a rimborsare il dovuto alla Gestione.

Nell’ipotesi di pensionamento per “Quota 100” e “Quota 102”, in caso di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento verranno ricalcolati gli interessi applicati al finanziamento: se il richiedente è a credito, riceverà il pagamento dopo l’integrale rimborso dell’anticipazione; se è a debito, le somme dovute saranno trattenute nei limiti di legge su pensione o richieste in pagamento al beneficiario.

Tempi di lavorazione del provvedimento+

Il termine per la definizione del procedimento è fissato in 180 giorni.

Nella tabella allegata al Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.

 

 


Categoria: News provincialiData di pubblicazione: 07/02/2023
Sottocategoria: Anno 2023Data ultima modifica: 07/02/2023 18:55:55
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