NUOVO PERCORSO DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO SCUOLA SECONDARIA di I° e II° grado

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DPCM del 4 agosto 2023

G.U. n. 224 - Serie generale - del 25.09.2023 

Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado 

Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2023 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023 riguardante il percorso di formazione iniziale ai fini del reclutamento del personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado. 

Il nuovo sistema, comunque, non riguarderà i docenti della scuola dell’infanzia e primaria, per i quali rimane tutto invariato. 

Il DPCM permetterà l’attuazione della riforma della formazione iniziale e continua, nonché del reclutamento dei docenti, di cui alla legge 79/2022, conversione in legge del DL 36/2022. 

In particolare, il decreto in parola nel definire il percorso di formazione iniziale dei docenti di posto comune e degli ITP delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ne determina i criteri e i contenuti dell’offerta formativa, i requisiti dei centri multidisciplinari, le modalità organizzative, i costi massimi a carico degli interessati, i criteri e le modalità di svolgimento della prova finale, al fine del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento per le relative classi di concorso. 

Per quanto concerne, invece, i vecchi 24 CFU conseguiti fino al 31 ottobre 2022, sarà possibile utilizzarli per partecipare ai concorsi a cattedra solo fino al 31 dicembre 2024.

Dal 1° gennaio 2025, infatti, per diventare docenti sarà indispensabile completare un percorso di formazione iniziale abilitante di 60 CFU/CFA (nelle discipline antropo-psico- pedagogiche, metodologie, tecnologie didattiche e linguistiche). Il percorso di formazione abilitante (60 CFU/CFA) potrà essere svolto durante il percorso di studi o dopo aver ottenuto la laurea.

Il percorso di abilitazione da 60 CFU/CFA e requisiti previsti Art. 7 commi 1, 2 e 3 del DPCM

Il nuovo reclutamento degli aspiranti docenti prevede laurea magistrale (o triennale per ITP) + percorso di abilitazione di 60 CFU/CFA + concorso + anno di prova in servizio con test finale e valutazione conclusiva. Gli ITP fino al 31 dicembre 2024 avranno la possibilità di accedere al percorso di abilitazione con il possesso del solo diploma. 

Per partecipare ai concorsi, quindi, gli aspiranti docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado dovranno preventivamente conseguire l’abilitazione (60 CFU/CFA) e superare una prova finale, comprendente una prova scritta e una lezione simulata. 

Al percorso abilitante da 60 CFU/CFA potranno accedere anche gli studenti iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei titoli idonei all'insegnamento. Gli iscritti a corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico devono avere già acquisito almeno 180 CFU/CFA.

 

Il percorso di abilitazione all’insegnamento da 60 CFU/CFA è organizzato direttamente dalle università attraverso i Centri di formazione iniziale e in stretto rapporto con il sistema scolastico.

La struttura del percorso comprende almeno 10 crediti di area pedagogica e di attività di tirocinio diretto (svolto in classe) e indiretto (simulato presso gli atenei) non inferiori a 20 CFU/CFA. 

A differenza di quanto accaduto finora con i 24 CFU, il nuovo iter formativo accademico/universitario sarà strutturato e condotto in base alle classi di concorso corrispondenti. Ciò implica che, a differenza dei programmi per i 24 CFU (di natura trasversale), questi percorsi di formazione saranno specifici per ciascuna classe di concorso.

Struttura del percorso formativo abilitante da 60 CFU/CFA Art. 7 commi 1 e 2 del DPCM

Art. 2 bis, comma 1, D.LGS N. 59/2017

Pertanto, nell’organizzazione dei percorsi di abilitazione, oltre alle materie trasversali relative alle diverse classi di concorso, saranno inclusi corsi specifici per la disciplina di riferimento e tirocini da effettuarsi per la classe di concorso di pertinenza.

Il percorso abilitante da 60 CFU/CFA entrerà in vigore a pieno regime solo a partire dal 1° gennaio 2025. Fino a quella data è prevista una fase transitoria durante la quale sarà ancora possibile utilizzare i vecchi 24 CFU, purché conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

Tirocinio 

Art. 7 comma 3 del DPCM

Il tirocinio, con l’affiancamento del tutor (ART. 10 DEL DPCM), prevede la compilazione e la discussione dell’E-portfolio delle competenze professionali acquisite dal tirocinante, con particolare riferimento all’analisi di casi e situazioni problematiche emersi nel gruppo-classe nel corso del tirocinio, da attestarsi nel diario di tirocinio. 

Il tirocinio si svolge presso le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione, ivi compresi i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, accreditati. L’USR predispone e aggiorna annualmente un elenco telematico delle istituzioni scolastiche accreditate.

La frequenza dei percorsi abilitanti da 60 CFU/CFA

Ai fini dell’accesso all’esame finale dei percorsi abilitanti è richiesta una presenza minima del 60% alle attività formative. Le attività di cui trattasi potranno essere svolte interamente in presenza o, ad eccezione delle attività di tirocinio e di laboratorio, in modalità telematica, purché non superino il 20% del totale.

In via transitoria, esclusivamente per gli anni accademici 2023-2024 e 2024-2025, con l'approvazione della legge 112/2023 (legge di conversione del Decreto Legge PA bis), i percorsi abilitanti potranno essere svolti in modalità telematica sincrona fino al 50% del totale (possibilità non prevista per le attività di tirocinio e di laboratorio).

Tale facoltà è stata prevista a causa della necessità di gestire un elevato numero di candidati strettamente legato all'introduzione del nuovo sistema di formazione.

La prova finale del percorso abilitante 60 CFU/CFA Art. 9 del DPCM

L'esame finale del percorso abilitante comprende una prova scritta e una lezione simulata che valutano l'acquisizione delle competenze professionali delineate nel nell'allegato A del decreto.

PER TUTTI

La prova scritta - consiste in un'analisi critica breve di episodi, casi, situazioni e problemi emersi durante il tirocinio del percorso di formazione iniziale. Serve a verificare le competenze acquisite dal tirocinante nelle attività svolte in classe e nell'ambito della didattica disciplinare, con particolare riferimento alle attività di laboratorio e all’acquisizione delle conoscenze delle materie psicopedagogiche.

SOLO PER LE SEGUENTI IPOTESI

ART. 7 comma 6 (vincitori concorso straordinario)

ART. 13 (conseguimento ulteriori abilitazioni) del DPCM

La prova scritta consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della relativa classe di concorso.

La lezione simulata - della durata massima di 45 minuti - prevede la progettazione di una attività didattica innovativa, con la quale vengono illustrate le scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche fatte in relazione al percorso di formazione iniziale per la specifica classe di concorso.

La commissione giudicatrice dell'esame finale sarà composta da due professori universitari o docenti delle Istituzioni AFAM membri del consiglio didattico, uno dei quali ricoprirà anche il ruolo di presidente. 

Faranno, inoltre, parte della commissione anche un membro designato dall'USR e un esperto esterno di formazione nelle materie pertinenti al percorso abilitante, selezionabile anche tra i tutor. 

La commissione avrà la facoltà di assegnare un punteggio massimo di 10 alla prova scritta e 10 alla lezione simulata.

L'esame finale è considerato superato se il candidato ottiene almeno 7/10 sia nella prova scritta che nella lezione simulata.

Una volta superato l'esame finale l’aspirante docente otterrà l'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso corrispondente.

Riconoscimento dei crediti Art. 8 del DPCM

Per quanto concerne la possibilità di raggiungere i 60 CFU/CFA, possono essere considerati validi i 24 CFU/CFA ottenuti in base al sistema normativo precedente entro il 31 ottobre 2022, con la condizione imprescindibile di aver acquisito almeno 10 CFU/CFA derivanti da tirocinio diretto.

In riferimento alle linee guida per il riconoscimento dei crediti di cui all’allegato B del DPCM in parola, saranno ritenuti validi i crediti coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale (allegato A).

In particolare:

  • sarà possibile il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi crediti acquisiti nel corso degli studi universitari o accademici, purché essi siano strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale di cui all’allegato A; l’individuazione dei crediti formativi da acquisire con modalità aggiuntiva è effettuata sulla base del riconoscimento, dell’attestazione e dell’eventuale certificazione delle competenze maturate dagli studenti;
  • in ogni caso, il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a 12 nel caso delle attività formative relative alle scienze dell’educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative relative alle competenze psicosocio- antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso;
  • il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a 5 nel caso delle attività di tirocinio;
  • il riconoscimento deve avvenire secondo criteri di omogeneità dei contenuti con riferimento ai settori scientifico disciplinari, tenendo conto degli obiettivi delle attività formative oggetto del riconoscimento e dei risultati di apprendimento degli studenti, senza limitazioni legate alle specifiche denominazioni degli insegnamenti, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dalle linee guida ECTS (sistema europeo per l’accumulazione e il trasferimento di crediti) 2015;
  • nel caso dei dottori di ricerca e dei dottorandi iscritti al terzo anno i consigli di corso valutano le competenze trasversali e disciplinari acquisite nel percorso del dottorato ai fini di un eventuale riconoscimento nel percorso di formazione iniziale.

La fase transitoria - Percorsi abbreviati da 30 E 36 CFU/CFA Art. 14 del DPCM

Il passaggio al nuovo reclutamento dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado avverrà in maniera graduale ed è prevista una fase transitoria fino al 31 dicembre 2024 che prevede alcune eccezioni e, soprattutto, l’istituzione di percorsi abbreviati da 30 e 36 CFU/CFA.

Durante la fase transitoria, si apriranno opportunità per gli aspiranti docenti che desiderano partecipare ai concorsi a cattedra.

I requisiti per l'ammissione sono differenziati rispetto alla norma e sarà offerta la possibilità di accedere alle selezioni in modi alternativi.

La prima opzione prevede il possesso del titolo di studio richiesto per la specifica classe di concorso, accompagnato da un totale di 30 CFU/CFA.

In alternativa, è possibile partecipare ai concorsi con un totale di 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

In entrambi i casi, tuttavia, sarà poi necessario integrare i crediti mancanti durante il primo anno di assunzione in prova con contratto a tempo determinato.

Inoltre, per consentire al maggior numero di docenti di partecipare ai concorsi, sono previste diverse tipologie di percorsi abilitanti e i relativi crediti da conseguire:

Tempistica dei percorsi abilitanti da 30 e 60 CFU/CFA

Il DPCM, tenendo conto sia della fase di implementazione della riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti che della fase transitoria, fissa anche la data di conclusione dei percorsi formativi abilitanti da 30 e 60 CFU/CFA durante la fase transitoria:

  • entro il 28 febbraio 2024 per i 30 CFU/CFA
  • entro il 31 maggio 2024 per i 60 CFU/CFA

Sintesi per tipologia dei percorsi abilitanti facilitati previsti

30 CFU/CFA per il conseguimento di ulteriore abilitazione Art. 13 DPCM – All. 2

I docenti già in possesso di abilitazione per una determinata classe di concorso o per un diverso grado di istruzione e coloro che hanno conseguito la specializzazione sul sostegno, potranno conseguire un’altra abilitazione in ulteriori classi di concorso o gradi di istruzione, se in possesso del titolo di studio necessario per l’accesso, mediante l’acquisizione di 30 CFU/CFA nell'ambito di un percorso universitario di formazione iniziale specificatamente dedicato alle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle materie di riferimento.

Al riguardo, con l'approvazione della legge 112/2023, sono state apportate alcune modifiche: in particolare, i 30 CFU/CFA nelle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento potranno essere acquisiti anche attraverso modalità telematiche sincrone, in deroga al limite previsto del 20%, esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati.

Inoltre, non è più previsto il tirocinio diretto pari a 10 CFU/CFA.

30 CFU/CFA per i docenti con 3 anni di servizio o vincitori del concorso straordinario bis

Per i docenti che hanno un servizio presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, e che siano vincitori di concorso, l’integrazione della formazione iniziale e il superamento della prova finale necessari all’abilitazione avviene nel primo anno di immissione in servizio a tempo determinato durante il quale dovranno essere conseguiti 30 CFU/CFA. Fermo restando che almeno una annualità deve essere nella specifica classe di concorso per la quale si partecipa.

Lo stesso vale per i candidati che hanno superato il Concorso Straordinario bis. In entrambi i casi l’abilitazione potrà essere conseguita attraverso i percorsi abilitanti da 30 CFU/CFA.

Il DPCM definisce la struttura dei percorsi da 30 CFU/CFA che andranno a completare il percorso di formazione dopo il superamento del concorso:

  • 4 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica
  • 3 CFU/CFA Formazione inclusiva delle persone con BES
  • 3 CFU/CFA in Discipline di area linguisticodigitale
  • 3 CFU/CFA in Discipline psicosocio-antropologiche
  • 6 CFU/CFA in Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento
  • 2 CFU/CFA Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento
  • 9 CFU/CFA di Tirocinio indiretto

30 CFU/CFA necessari prima e 30 CFU/CFA dopo il concorso Art. 14 commi 2 e 3 DPCM – All.ti 3 e 4

Fino al termine del 2024, l'accesso ai concorsi per l'insegnamento sarà possibile anche per chi ha completato solamente 30 CFU/CFA del percorso formativo. Tuttavia, coloro che risultano vincitori del concorso, avendo ottenuto solo 30 crediti formativi universitari e accademici, saranno tenuti a completare la formazione iniziale con ulteriori 30 CFU/CFA. Inoltre, dovranno superare la prova finale necessaria all'abilitazione nel loro primo anno di servizio a tempo determinato.

Nel DPCM sono definiti i contenuti dell’offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA necessari per la partecipazione al concorso e la struttura dei percorsi necessari:

  • 6 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica
  • 5 CFU/CFA di Tirocinio diretto
  • 3 CFU/CFA in Formazione inclusiva delle persone con BES
  • 3 CFU/CFA in Disciplina di area linguisticodigitale
  • 4 CFU/CFA in Disciplina psicosocio-antropologiche
  • 9 CFU/CFA in Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento

Risultano altresì definiti gli ulteriori 30 CFU/CFA necessari per il completamento della formazione iniziale, cui accedono di diritto, nonché sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso formativo, comprendente una prova scritta e una lezione simulata.

Il DPCM definisce la struttura dei percorsi da 30 CFU che andranno a completare il percorso di formazione dopo il superamento del concorso:

  • 4 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica
  • 15 CFU/CFA di Tirocinio indiretto
  • 9 CFU/CFA in Didattica delle discipline, linguaggio delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento
  • 2 CFU/CFA in Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica

36 CFU/CFA per i docenti con i 24 CFU Art. 14 comma 4 DPCM – All. 5

Per i docenti che hanno conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 è prevista la possibilità di partecipare al concorso a cattedra anche in assenza di abilitazione.

Tuttavia, in caso di superamento del concorso, gli stessi stipuleranno un contratto a tempo determinato e dovranno integrare la formazione iniziale con 36 CFU/CFA per abilitarsi a seguito del superamento di una prova scritta e di una lezione simulata.

Il DPCM definisce la struttura dei percorsi da 36 CFU/CFA:

  • 3 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica
  • 10 CFU/CFA di tirocinio diretto
  • 3 CFU/CFA di tirocinio indiretto
  • 3 CFU/CFA in Discipline di area linguisticodigitale
  • 15 CFU/CFA in Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento
  • 2 CFU/CFA in discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica

Costi dei percorsi di formazione abilitante

Il DPCM stabilisce il costo massimo a carico dei partecipanti per l’iscrizione ai percorsi di abilitazione. Nello specifico:

Fabbisogno di docenti e attivazione dei percorsi abilitanti Art. 6 DPCM

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito individua il fabbisogno di docenti, per i tre anni scolastici successivi, per il sistema nazionale di istruzione, ivi comprese le scuole paritarie, i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, nonché le scuole italiane all’estero.

Nello specifico, il fabbisogno di docenti verrà stimato per classe di concorso tenendo conto:

  • dei posti vacanti della programmazione regionale degli organici, al netto dei docenti abilitati nominati a tempo determinato;
  • del contingente di personale docente privo di abilitazione assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili, ma non vacanti, nel triennio precedente;
  • dei posti vacanti e disponibili del contingente del personale docente di scuola Secondaria di primo e secondo grado per le scuole italiane all’estero;
  • delle esigenze di personale abilitato delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, quantificate, in caso di impossibilità di determinazione entro il termine previsto dal comma 3 dell’art. 6 del DPCM, in una maggiorazione fino al 30% del fabbisogno stimato sulla base delle lettere a) e b) dello stesso.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito comunica al Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), entro il mese di febbraio di ogni anno, il fabbisogno di personale docente.

Successivamente le università e le istituzioni AFAM, secondo le modalità definite dal MUR, indicheranno, in un’apposita banca dati, il potenziale formativo su base triennale per ciascun percorso, adeguato a garantire la selettività delle procedure concorsuali, con riferimento alle singole classi di concorso.

Con decreto del MUR, da adottarsi ogni anno sentito il MIM, è individuato il livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale, tenendo conto del fabbisogno e del potenziale formativo indicato dalle università e dalle istituzioni AFAM. Se il numero delle domande di ammissione ai percorsi di formazione iniziale per specifiche classi di concorso eccede il livello sostenibile, le università e le istituzioni AFAM possono programmare a livello locale l’accesso a tali percorsi.

L’offerta formativa complessiva delle università e delle istituzioni AFAM è volta a formare un numero di insegnanti abilitati commisurato ai fabbisogni, anche su base territoriale, del sistema nazionale di istruzione, in relazione alle tipologie delle classi di concorso, e, in ogni caso, a garantire la selettività delle procedure concorsuali.

Riguardo la selettività delle procedure concorsuali (numero chiuso), il Decreto Legge PA bis ha disposto l’estensione delle lezioni online per evitare il numero chiuso e la selezione in ingresso nei nuovi percorsi formativi abilitanti all’insegnamento.Tale decisione, certamente, agevolerà i docenti interessati, che in alcuni casi sono in attesa della possibilità di abilitarsi anche da un decennio.

In prospettiva, però, dal momento che l’attivazione dei percorsi di formazione abilitante dipenderà sia dal fabbisogno di docenti del sistema scolastico che dalla disponibilità delle singole università, è possibile affermare che il conseguimento dei 60 CFU/CFA sarà a numero chiuso.

Quota di riserva per i titolari di contratti di docenza Art. 14 comma 6 DPCM

Il personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado che, nell’anno scolastico precedente l’avvio dei percorsi abilitanti, risulti titolare di contratti a tempo determinato presso una istituzione scolastica statale o scuola paritaria ovvero nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, potrà accedere, per i primi tre cicli, ai percorsi relativi alla classe di concorso riferita al contratto di docenza, nei limiti della riserva di posti del 45% per il primo ciclo e del 35% per il secondo e terzo ciclo.

La percentuale è calcolata, nello specifico, sulla base dell’offerta formativa programmata e accreditata per ogni classe di concorso in ciascuna università o istituzione AFAM.

Da precisare, inoltre, che il 5% di tale quota è riservato ai titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni.

Se il numero delle domande di accesso ai percorsi eccede i limiti della riserva di posti, con decreto di individuazione del livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale, saranno definiti anche i criteri di individuazione degli aventi diritto all’accesso ai percorsi.

Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario (ANVUR)

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM del 4 agosto 2023, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario provvederà a ratificare le linee guida relative all'accreditamento iniziale dei percorsi di formazione abilitante per gli insegnanti. Queste ultime terranno conto anche delle indicazioni del Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017.

Riferimenti legislativi richiamati nel DPCM del 4 agosto 2023

  • Decreto Legislativo 59/2017
  • Decreto Legge 36/2022
  • - Legge 79/2022
  • Decreto Legge 75/2023
  •  Legge 112/2023

FAQ

Di seguito le risposte alle domande frequenti:

FAQ 1 - Domanda: COMPATIBILITA’ TRA PERCORSI UNIVERSITARI EX DPCM 04.08.2023 ED ALTRI CORSI UNIVERSITARI

Risposta: La Legge 22 aprile 2022 n.33 e il DM 29 luglio 2022 n. 930 hanno modificato la vecchia normativa preesistente (R.D. 1933) prevedendo la possibilità di una doppia iscrizione ai corsi universitari. 

A decorrere dall’a.a. 2022/23 è quindi possibile iscriversi contemporaneamente a:

  • Due corsi di laurea magistrale o triennale, anche presso diverse università, purché appartengano a classi di laurea diverse, con il conseguimento di due titoli di studio distinti. Occorre in ogni caso che i due corsi si differenzino per almeno due terzi delle attività formative;
  • Due corsi di diploma accademico di I e II livello AFAM o corso AFAM contemporaneamente ad un corso di laurea o master, o dottorato di ricerca o specializzazione;
  • Un corso di laurea o di laurea magistrale e un master, o dottorato di ricerca o specializzazione (ad eccezione della specializzazione medica).

Nel caso in cui uno dei due corsi sia a frequenza obbligatoria, è consentita l’iscrizione ad un secondo corso a condizione che non sia previsto l’obbligo di frequenza (salvo che la frequenza obbligatoria sia limitata alle sole attività di laboratorio e di tirocinio.)

Per quanto riguarda, in particolare, la compatibilità tra corsi universitari e TFA sostegno, una Faq ministeriale, la n. 11 del 10.10.2022, ha chiarito: ”La specializzazione per il sostegno (TFA sostegno), ai fini della contemporanea iscrizione, può essere considerata come corso di specializzazione? No. Tuttavia, la contemporanea iscrizione è normativamente possibile, fermo restando quanto previsto dall’art.3 del D.M. 930/2022”.

IN CONCLUSIONE: Alla luce dell’attuale normativa (con le precisazioni riportate) i nuovi percorsi abilitanti sembrerebbero compatibili con l’iscrizione ad altri corsi universitari.

Per ciò che riguarda in particolare la questione della compatibilità dei nuovi percorsi con il TFA sostegno, in attesa di eventuali ed ulteriori chiarimenti ministeriali, il problema al momento sembra non sussistere, in quanto il TFA sostegno afferisce all’a.a. 2022/23, mentre il corso di abilitazione 30/60 CFU/CFA farà riferimento all’a.a. 2023/24.

Riguardo alla fruizione del diritto allo studio (150 ore) nel caso di contemporanea frequenza di più corsi, l’art.7 del DM 930/22 precisa: “Lo studente già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo, non può individuare, quale riferimento ai fini del beneficio per il diritto allo studio, la seconda iscrizione.”

FAQ ​​​​​​2 - Domanda: PROVE PRESELETTIVE DI ACCESSO AI PERCORSI

Risposta: La norma è precisa su questo punto: Il MIM individua il fabbisogno di docenti per i 3 anni scolastici successivi, per scuole statali, paritarie, percorsi di formazione professionale regionale e scuole italiane all’estero, distintamente per ogni classe di concorso. Il MUR da parte sua individua il livello sostenibile di attivazione dei percorsi da parte di Università e AFAM.

Se il numero di domande eccede l’offerta, l’accesso ai percorsi sarà programmato a livello locale con modalità individuate con decreto del MUR. (art. 6 DPCM). Esiste quindi la possibilità che vengano previste prove preselettive. Tuttavia il decreto PA bis prevede che per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, i percorsi di formazione iniziale possano essere svolti in modalità telematica sincrona, seppur solo fino al 50% del totale (escluse le attività di tirocinio e di laboratorio). Questo, in pratica, potrebbe permettere alle università di gestire al meglio l’accesso ai vari percorsi, alternando le lezioni in presenza e quelle a distanza e riuscendo, probabilmente, a garantire a tutti gli aspiranti docenti interessati la frequenza ai percorsi abilitanti. Un’ eccezione riguarda coloro che sono già in possesso di abilitazione o specializzazione sul sostegno i quali possono accedere al percorso di 30 CFU/CFA in soprannumero rispetto al livello sostenibile di attivazione (quindi senza limitazioni e prove preselettive).

FAQ 3 - Domanda: RICONOSCIMENTO DEI CREDITI PREGRESSI. IN QUALE TIPOLOGIA DI CORSI ABILITANTI E’ CONSENTITA

Risposta: Il DPCM 04.08.2023, in attuazione del DLGS 59/2017, riconosce, nell’ambito dell’acquisizione dei 60 CFU/CFA i crediti universitari/accademici prece-dentemente acquisiti. Nello specifico, all’art.8 del DPCM è previsto che “Ai fini del conseguimento dei CFU o CFA di cui all’art.7 comma2 (cioè 60 CFU/CFA) sono riconosciuti 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 …. fermi restando almeno 10 CFU o CFA di tirocinio diretto.”

I CFU e i CFA conseguiti nel corso di studio universitari o accademici, se coerenti con il profilo di cui all’allegato A del DPCM (Profilo conclusivo del docente abilitato, competenze professionali e standard professionali minimi), possono essere riconosciuti secondo le Linee guida di cui all’allegato B dello stesso decreto.

FAQ 4 - Domanda: SI POTRÀ CONSEGUIRE L’ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO IN TEMPO UTILE PER ISCRIVERSI ALLA PRIMA FASCIA DELLE GPS IN OCCASIONE DELL’AGGIORNAMENTO 2024?

Risposta: Prevedibilmente, come accaduto con gli specializzandi sul sostegno in occasione dell’ultimo aggiornamento, ci si potrà inserire in prima fascia GPS con riserva, con la possibilità di successivo scioglimento.

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Categoria: News provincialiData di pubblicazione: 02/10/2023
Sottocategoria: Anno 2023Data ultima modifica: 19/10/2023 17:45:26
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