DOCENTI-ATA APE SOCIALE SCUOLA PER CESSAZIONE DAL 01/09/2025

RICHIESTA CERTIFICAZIONE DIRITTO APE SOCIALE SCUOLA 2024 PER CESSAZIONE DAL 01/09/2025

SCADENZA INVIO ON LINE :entro le ore 23.59 del 15/07/2024

Si tratta del c.d. INVIO "INTERMEDIO" CON RISPOSTA (lettera) DELL'INPS ENTRO IL 15/10/2024 se la certificazione dell'INPS sarà POSITIVA sarà possibile cessazione solo il 01/09/2025

Interessa i seguenti dipendenti scuola:
1) chi assiste un parente con Handicap grave (art.3-comma 3- legge 104)
2) chi ha una invalidità pari o superiore al 74%
3) docenti scuola dell'infanzia e primaria (lavoro gravoso)
L'invio della domanda scade il 15/07/2024 ma è OPPORTUNO presentarla APPENA POSSIBILE PER "COLLOCARSI" IN GRADUATORIA ALLA POSIZIONE "UTILE" PER POTER ACCEDERE ALLA PRESTAZIONE
Le domande presentate in modalità diversa da quella telematica non potranno essere prese in considerazione.
 
Alcune precisazioni sui requisiti al momento della domanda:
 
PER ASSISTENZA PARENTE 1° GRADO CONVIVENTE CON HANDICAP - con riguardo alle condizioni di cui all’articolo 1, comma 199, lettera b), che il richiedente assista e conviva da almeno 6 mesi con un soggetto affetto da handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e con il quale sussista il tipo di relazione indicato dalla legge;
Dal 1° gennaio 2018 IL BENEFICIO E' ESTESO ANCHE ai soggetti che assistono, un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
 
PER INVALIDI ALMENO AL 74%: con riguardo alle condizioni di cui all’articolo 1, comma 179, lettera c), che il richiedente sia in possesso di una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74% accertata dalle competenti commissioni mediche;
 
PER DIPENDENTI CON LAVORO GRAVOSO (DOCENTI SC.INFANZIA E PRIMARIA) con riguardo alle condizioni di cui all’articolo 1, comma 179, lettera d), che il soggetto svolga o abbia svolto in via continuativa una o più delle attività lavorative “gravose” ammesse al beneficio

Categoria: News provincialiData di pubblicazione: 01/07/2024
Sottocategoria: ANNO 2024Data ultima modifica: 01/07/2024 11:49:41
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