DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE IMMISSIONI IN RUOLO DEL PERSONALE DOCENTE PER L’A.S. 2024/2025
Emano il DM n. 158 del 31 luglio 2024 riguardante "Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2024/2025
Articolo 1
(Contingente)
1. Il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, da effettuarsi per l’anno scolastico 2024/25, è pari a n. 45.124 posti, come ripartiti
nell’allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto.
Articolo 2
(Assunzioni a tempo indeterminato di personale docente)
1. Il contingente di assunzioni di cui all’articolo 1 del presente decreto per il personale docente è definito in coerenza con l’effettiva possibilità di assunzione degli aspiranti presenti nelle procedure di reclutamento rispetto alla consistenza dei posti vacanti. Le immissioni in ruolo sono effettuate sui posti che risultano vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico, registrati al sistema informativo al termine delle operazioni di mobilità, nel limite del contingente autorizzato di n. 45.124 posti, e tenuto conto delle istruzioni operative contenute
nell’allegato A.
2. Il numero di posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato è assegnato per il 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami attualmente vigenti e, per il restante 50%, alle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
4. Nel caso in cui a livello regionale, per singola classe di concorso e tipo posto, si riscontrino su una o più province posizioni di esubero, sarà cura dell’Ufficio Scolastico Regionale provvedere al riassorbimento
Il Ministro dell’istruzione e del merito di tali posizioni tramite compensazione di eventuali disponibilità presenti in provincia diversa per la
medesima classe di concorso/tipo posto. Se al termine di tale operazione si riscontrasse la mancanza di posti vacanti e disponibili nelle diverse province per la stessa classe di concorso/tipo posto in ragione della presenza di ulteriore esubero, l’Ufficio provvederà al riassorbimento dello stesso tramite compensazione delle disponibilità presenti in altra classe di concorso/tipo posto della regione. Nell’effettuare le suddette operazioni l’Ufficio terrà conto anche della consistenza delle diverse graduatorie utili per le immissioni in ruolo.
Articolo 3
(Disposizioni finali)
1. Le operazioni di individuazione dei destinatari dell’assunzione a tempo indeterminato sono effettuate ordinariamente tramite procedure informatizzate, con il supporto del sistema informativo del Ministero dell’istruzione e del merito.
2.Gli esiti dell’individuazione sono comunicati a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale ai docenti e alle scuole interessate; degli esiti dell’individuazione viene altresì data pubblicazione da parte degli Uffici all’albo on line, indicando per ciascun aspirante la sede assegnata, nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati personali.
3. L’avente titolo all’immissione in ruolo assume servizio nella sede assegnata al fine dello svolgimento del periodo di formazione e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.
4.Gli oneri discendenti dal presente provvedimento sono da imputare sui capitoli 2149, 2154, 2155, 2156, 2449, 2454, 2455 e 2456 (piani gestionali 01 e 04) e sui capitoli (IRAP) 2127, 2128, 2140, 2145, 2427, 2428, 2440 e 2445 (piano gestionale 01).
Il presente decreto sarà inviato, per il visto e la registrazione, alla Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell’istruzione e del merito, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.