BONUS NATALE
Dopo questa ulteriore elemosina da parte del Governo, la domanda nasce spontanea: "A quando la distribuzione del panettone e spumante, e la Befana ai figli dei dipendenti statali?"
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Da oggi è possibile richiedere l'indennità prevista dal Dl n.113/2024. La domanda può essere inoltrata accedendo alla propria Area Personale entro le ore 12.00 del 22 novembre.
AGGIORNAMENTO: Con la presente funzionalità è possibile presentare domanda per l’erogazione dell’indennità prevista dall’art. 2-bis del D.L. n.113/2024 come modificato dal D.L. n.167/2024 del 14/11/2024, in presenza delle condizioni contemplate dal citato dettato normativo (reddito complessivo non superiore a 28.000 euro per l’anno 2024 e almeno un figlio fiscalmente a carico). Viene eliminato il requisito di avere il coniuge fiscalmente a carico.
Nel caso di coniugi o conviventi entrambi in possesso dei requisiti, il bonus può essere richiesto da uno solo dei due.
Si ricorda che l’espressione “coniuge” deve intendersi riferita anche a ognuna delle parti dell’unione civile, ai sensi dell’art. 1, comma 20, della l. n. 76/2016. Per “convivente” si intendono i conviventi di fatto, a norma dell’art. 1, commi 36 e 37, della l. n. 76/2016, per il cui accertamento si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'art. 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
Al fine di ricevere l’indennità contestualmente all’erogazione della mensilità dicembre e della tredicesima, il termine per presentare la domanda in questione scadrà alle ore 12:00 di venerdì 22 novembre 2024. Successivamente, la relativa funzionalità sarà inibita e l’indennità – ove spettante – potrà essere fruita esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.
Si avvisa che in sede di conguaglio fiscale, nella mensilità di febbraio 2025, il sostituto di imposta potrà recuperare in tutto o in parte l’indennità a seguito della verifica dell’ammontare del reddito effettivamente percepito. Ulteriore verifica sarà espletata dall’Agenzia dell’Entrate in sede di dichiarazione dei redditi.
Per ogni ulteriore specifica relativa alle condizioni di spettanza e alle modalità di erogazione della suddetta indennità, si rimanda alle Frequently Asked Questions (FAQ) ove sono consultabili anche le pertinenti fonti normative e la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 10/10/2024.
Per aggiornare le informazioni relative ai familiari fiscalmente a carico ti ricordiamo che puoi sempre utilizzare il servizio Gestione Familiari a carico e Detrazioni.
Ecco le modifiche del Dl concordato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 novembre 2024:
All’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) il lavoratore ha almeno un figlio (e non più anche il coniuge), anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. L’indennità di cui al comma 1 non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.»;
c) al comma 4, primo periodo, le parole: «indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli» sono sostituite dalle seguenti: «indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli»;
d) al comma 5, primo periodo, le parole: «dal contribuente» sono sostituite dalle seguenti: «dal lavoratore beneficiario».
Eliminando il coniuge a carico tra i requisiti, il limite reddituale si riferisce di fatto all’avente diritto al bonus, indipendentemente dal reddito dell’altro coniuge.
Chiaramente spetta ad uno solo dei genitori Decreto legge in Gazzetta Ufficiale
I nuovi requisiti per ottenere il bonus sono i seguenti:
La domanda deve essere inoltrata entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 22 novembre.
A partire da giovedì 14 novembre, all’interno del self-service, sarà possibile visualizzare e scaricare la ricevuta con il riepilogo della richiesta effettuata.
Per qualsiasi dubbio sui requisiti di accesso, sulle modalità di erogazione e le tempistiche di liquidazione, è possibile consultare la pagina delle FAQ dedicata al servizio.
Possono fare richiesta del Bonus anche i Supplenti brevi e saltuari del comparto Scuola. Tuttavia, l’erogazione del bonus nel mese di dicembre è condizionata all’avvenuta registrazione del contratto nel sistema NoiPA e alla presenza di un cedolino per la mensilità stessa. In caso contrario sarà possibile beneficiare dell’indennità in sede di dichiarazione dei redditi 2024 da presentarsi nell’anno 2025.
Si ricorda che all’interno della propria Area personale è possibile comunicare i dati anagrafici dei familiari a carico, anche di età inferiore ai 21 anni, utilizzando il servizio Gestione familiari a carico e detrazioni.
FAQ Bonus Natale
Per tutto quanto non esplicitamente riportato nelle seguenti FAQ si rimanda alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.19/E del 10 ottobre 2024
REQUISITI Il diritto al beneficio sussiste nell’ipotesi in cui siano presenti, congiuntamente, tutte le seguenti condizioni:
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Per avere diritto al bonus, il lavoratore richiedente deve avere un reddito complessivo non superiore a €28.000 per l’anno 2024, ferma la presenza del coniuge e di almeno un figlio entrambi a carico oppure di almeno un figlio a carico in assenza dell’altro genitore.
I titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente non possono essere beneficiari del bonus (art. 50 TUIR).
No, il bonus non viene erogato automaticamente dal datore. I lavoratori devono fare esplicita richiesta al sostituto di imposta, a seconda delle modalità da quest’ultimo indicate. In caso di mancata presentazione della domanda, sarà possibile fruire del bonus tramite la dichiarazione dei redditi nel 2025.
Al fine di facilitare la presentazione della richiesta, per i lavoratori del settore pubblico, la cui partita stipendiale è gestita da NoiPa, è stata istituita un’apposita funzionalità Self service presente nell’Area personale dell’Amministrato, nel menù “Servizi” sotto l’ambito “Stipendiali”.
L’accesso all’area privata del Portale NoiPA è possibile esclusivamente con SPID, CIE e CNS e all’App NoiPA esclusivamente con SPID e CIE.
Per gli amministrati che accedono mediante Carta d’Identità Elettronica (CIE) livello 3 o CNS, l’utilizzo dei servizi dispositivi non richiede l’inserimento dell’OTP (One Time Password).
Agli amministrati che si autenticano mediante SPID livello 2 o CIE livello 2, è richiesta invece la generazione dell’OTP per utilizzare i servizi dispositivi.
L’OTP può essere richiesto attraverso l’App ufficiale NoiPA e non è più possibile riceverlo attraverso SMS. (Per informazioni su come abilitare l’OTP si rimanda al seguente link: Come abilitare il codice OTP con l’app NoiPA)
Per i soli lavoratori del settore pubblico la cui partita stipendiale è gestita da NoiPa il termine per presentare la domanda scadrà alle ore 12:00 di venerdì 22 novembre 2024.
(Per i lavoratori del comparto Sanità si rimanda alla FAQ n.8)
Oltre il 22 novembre 2024, l’indennità – ove spettante – sarà riconosciuta esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.
Il bonus verrà erogato nel cedolino di dicembre 2024, insieme alla tredicesima mensilità.
I lavoratori dipendenti di Aziende Sanitarie o Ospedaliere presenti nel sistema NoiPA non si avvarranno del sistema Self service, ma dovranno presentare al proprio datore di lavoro apposita dichiarazione entro e non oltre il 27/11 p.v., secondo le indicazioni fornite da ciascuna Azienda Sanitaria.
Anche detti lavoratori dovranno confermare per iscritto il possesso dei requisiti previsti dalla legge, come specificato all’inizio delle presenti FAQ.
La liquidazione avrà luogo nel cedolino di erogazione della 13ma mensilità.
No, l’indennità è rapportata al periodo di lavoro nell’anno d’imposta 2024. Ai fini del computo del periodo di lavoro, si tiene conto dei giorni per i quali spetta il bonus, che coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione. Il sistema NoiPa parametrerà l’indennità alle mensilità lavorate nell’anno (saranno presi in considerazione tutti i mesi nei quali il dipendente ha prestato servizio per almeno una giornata lavorativa). In sede di conguaglio fiscale, nella mensilità di febbraio 2025, il sostituto di imposta potrà recuperare in tutto o in parte l’indennità a seguito della verifica dell’ammontare del reddito effettivamente percepito e del periodo di lavoro effettivamente svolto. Ulteriore verifica sarà espletata dall’Agenzia dell’Entrate in sede di dichiarazione dei redditi.
Il lavoratore dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro nel corso del 2024 può beneficiare dell’indennità direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno di imposta 2024, fermo restando il rispetto dei requisiti sostanziali.
No, l’indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.
No. Il bonus spetta solo ai lavoratori con coniuge fiscalmente a carico o in caso di famiglia monogenitoriale.
Un nucleo familiare “monogenitoriale” sussiste se il lavoratore richiedente, fermo il requisito di un figlio fiscalmente a proprio carico, versa in una delle seguenti ipotesi:
Se l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio, il bonus spetta.
Se l’altro genitore ha riconosciuto il figlio il bonus NON spetta.
Sì, purché sussistano gli altri requisiti sostanziali.
Sì, la fruizione dell’assegno unico e universale per i figli a carico non osta a quella del bonus Natale.
Sì, ai fini del riconoscimento del bonus è necessario essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024, a nulla rilevando la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro (ad esempio lavoro a tempo determinato o indeterminato).
Nessuna riduzione del bonus è prevista in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro.
In caso di presenza di più redditi di lavoro dipendente, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.
In caso invece di successione di più contratti di lavoro nel tempo, il bonus sarà erogato dall’ultimo datore di lavoro per la quota di competenza in relazione all’ultimo rapporto di lavoro. Eventuali recuperi e/o integrazioni saranno possibili in sede di dichiarazione dei redditi.
Qualora il lavoratore, pur avendo diritto all’indennità, non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta, lo stesso può beneficiarne nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.
Per i lavoratori del settore pubblico, la cui partita stipendiale è gestita da NoiPa, qualora l’indennità risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo verrà recuperato in sede di conguaglio fiscale, a condizione che il rapporto di lavoro sia ancora in essere nel mese di febbraio 2025. In caso contrario l’indennità verrà recuperata in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2024.
Per inserire una nuova richiesta è necessario annullare quella precedente cliccando sull'icona "cestino".
Si precisa che non è possibile modificare una richiesta, ma solo annullarla e inserirla nuovamente.
Sezione dedicata al Personale a tempo determinato per le prestazioni di lavoro rese mediante incarichi di supplenza breve e saltuaria (di seguito “supplenti brevi e saltuari”)
Sì, anche i supplenti brevi e saltuari possono richiedere il bonus, se soddisfano le condizioni contemplate dall’art. 2-bis del d.l. n. 113/2024. Si segnalano, a tal proposito, anche le indicazioni riportate nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 10/10/2024.
Il bonus spetterà in base ai giorni di servizio che hanno dato diritto alla retribuzione.
Qualora l’indennità già erogata dal sostituto d’imposta al supplente breve e saltuario risulti successivamente non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo sarà recuperato in sede di dichiarazione dei redditi 2025 relativi all’anno d’imposta 2024.
Tale previsione non è valida per i titolari di contratti di supplenza fino al termine dell’attività didattica e di supplenza annuale, per i quali il recupero avverrà in sede di conguaglio fiscale (v. FAQ n. 21).
Se verrà emesso un cedolino nella mensilità di dicembre 2024, l’indennità sarà corrisposta in tale data.
In caso contrario, il supplente breve e saltuario potrà fruire del bonus esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi 2025 relativi all’anno di imposta 2024.
Sì, in tal caso è possibile beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.
L’erogazione del bonus nel mese di dicembre è condizionata alla presenza di un contratto a sistema e alla presenza di un’emissione nella medesima mensilità. Conseguentemente, se per qualsiasi ragione il contratto non fosse stato ancora acquisito a sistema o non vi fosse un’emissione a dicembre, sarà possibile beneficiare dell’indennità esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.
Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 07/11/2024 |
Sottocategoria: ANNO 2024 | Data ultima modifica: 20/11/2024 12:08:25 |
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