PENSIONAMENTI DEL PERSONALE IN ESUBERO

DOCENTI ATA

CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERSONALE DOCENTE IN ESUBERO: PRECISAZIONI MIUR

 

Riportiamo, integralmente di seguito, la nota prot. 8719 di oggi, inviata dal MIUR:

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

 

Dipartimento per l’Istruzione

 

Direzione Generale per il personale scolastico

 

 

 

Prot. AOODGPER n.  8719                                                     Roma, 5 settembre 2013

 

Uff. III

 

 

Ai Direttori

 

Degli Uffici Scolastici Regionali

 

 

Ai Dirigenti

 

Degli Ambiti Provinciali

 

 

LORO SEDI

 

 

 

Oggetto:  Cessazione dal servizio personale docente in esubero a.s. 2013/14

 

 

Come è noto, il comma 17 del decreto legge 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012, dispone che il personale docente a tempo indeterminato risultato in esubero deve essere proficuamente utilizzato su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di titolarità.

 

Il successivo comma 20 bis dispone, inoltre, che “Il personale docente di cui al comma 17 che per l'anno scolastico 2013-2014 non sia proficuamente utilizzabile a seguito dell'espletamento delle operazioni ai sensi del medesimo comma 17, lettere a), b) e c), può essere collocato in quiescenza dal 1° settembre 2013 nel caso in cui maturi i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2012 in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.

 

Ne consegue che il personale docente in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio che per l’a.s. 2013/14 non risulti proficuamente utilizzabile nemmeno dopo la conclusione delle operazioni di utilizzazione di cui sopra, può essere collocato in quiescenza secondo i requisiti vigenti prima dell’entrata in vigore del citato art. 24 dalla legge n. 214/2011, anche se i requisiti siano maturati tra il 1 gennaio e il 31 agosto 2012.

 

Nell’istanza di cessazione l’interessato dovrà espressamente dichiarare la volontà di cessare dal servizio, nonché il possesso dei requisiti anagrafici e/o contributivi di accesso al trattamento pensionistico come indicati nella C.M. 98 del 20 dicembre 2012.

 

Le istanze di cessazione dal servizio dovranno essere presentate in forma cartacea presso l’Ufficio Territoriale di riferimento entro il 30 settembre, il quale, tramite l’apposita funzione SIDI già in esercizio, potrà convalidare, con i consueti codici già presenti a sistema senza indicazione della data della domanda, la cessazione dal servizio. Una volta convalidate le domande, gli UST predisporranno i prospetti dati di pensione da inoltrare all’Ente previdenziale.

 

Per le modalità e i termini di  presentazione delle domande di pensione da parte degli interessati direttamente all’Ente previdenziale verranno fornite successive indicazioni operative.

 

 

Per IL DIRETTORE GENERALE

 

Il Dirigente Vicario

 

f.to Gildo De Angelis

 

 


Categoria: News provincialiData di pubblicazione: 05/09/2013
Sottocategoria: Anno 2013Data ultima modifica: 05/09/2013
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