In relazione ad alcuni quesiti ricorrenti precisiamo che:
Ø Il MEF ha autorizzato, in base alle recenti norme per le assunzioni dei pubblici dipendenti, un numero di nomine in ruolo pari al turn-over e, quindi, non vi è corrispondenza, per difetto, tra posti disponibili e vacanti (0pur tenendo conto delle situazioni di esubero) e contingente numerico di nomine autorizzate. Per poter utilizzare tutti i posti disponibili e vacanti è necessaria una norma legislativa per ottenere la quale lo SNALS-CONFSAL si sta adoperando;
Ø l’autorizzazione del MEF riguarda, per ora, solo il personale docente ed educativo. La delegazione dello SNALS-CONFSAL ha protestato per la mancata autorizzazione delle nomine in ruolo del personale ATA in relazione all’anno scolastico 2013/14 e ha chiesto che l’amministrazione operi in modo da ottenere in tempi brevissimi il via libera anche per queste categorie di personale scolastico. Non è possibile pensare di ripercorrere l’iter relativo alle nomine in ruolo del personale ATA per l’anno scolastico 2012/13 che ha portato ad effettuare tali nomine, solo giuridicamente, alla fine dello stesso anno scolastico. Non è, infatti, accettabile e giustificabile l’alibi del personale docente inidoneo che dovrebbe transitare nei ruoli ATA, per cui sono presenti in Parlamento numerose proposte legislative di cancellazione di tale norma. Il sindacato opererà per superare l’attuale inammissibile situazione di stallo;
Ø in relazione al contingente di posti da destinare alle procedure concorsuali (50% del contingente delle nomine autorizzate dal MEF) si possono presentare le seguenti situazioni:
· per le classi di concorso per cui non è stato bandito nel 2012 il concorso si continuano ad utilizzare le graduatorie dei “vecchi” concorsi e, in caso di loro esaurimento, l’intero contingente passa alle graduatorie ad esaurimento;
· per le classi di concorso per cui è stato bandito nel 2012 il concorso, a numero predeterminato e con validità triennale, si possono presentare due situazioni:
1) se entro il 31 agosto è pubblicato l’elenco dei vincitori, il contingente assegnato va attribuito a loro;
2) se, invece, ciò non avviene, si utilizzano le graduatorie dei precedenti concorsi, qualora abbiano ancora aspiranti in attesa;
· non vi è contingente di nomine disponibile per i vincitori del concorso 2012, in qualche caso si verificano situazioni di esubero del personale docente già di ruolo. In questa fattispecie i vincitori del recente concorso dovranno attendere le disponibilità degli anni successivi e, se non ve ne fossero in numero sufficiente nel triennio, nei loro confronti si procederà a nomina in ruolo negli anni successivi, sempre nella quota annuale del 50% delle nomine autorizzate;
· il contingente di nomine da destinare al concorso è superiore al numero dei vincitori; in questo caso, nominati in ruolo questi docenti, il residuo numero passa alle graduatorie ad esaurimento;
Ø in relazione al concorso bandito nel 2012, solo in caso di rinuncia da parte di qualche docente incluso nell’elenco dei vincitori si procede ad integrare lo stesso con un pari numero di coloro che hanno superato il concorso, nel limite massimo del numero dei posti messi a concorso e, ovviamente, secondo l’ ordine di graduatoria;
Ø come è noto fin dal bando, chi ha superato le prove concorsuali non consegue l’abilitazione. Solo chi viene nominato in ruolo è da considerarsi abilitato “di fatto”. Nel dubbio è opportuno consigliare di fare la domanda per l’abilitazione speciale (PAS), se in possesso dei requisiti, anche a chi è incluso nell’elenco dei vincitori, ma non consegue subito la nomina in ruolo.