PAS (EX TFA SPECIALE) FIRMATO IL DECRETO

ABILITAZIONE SPECIALE DOCENTI

COME NELLE MIGLIORI TRADIZIONI DEL MIUR, NEL BEL MEZZO DELLA CALURA ESTIVA E DELL'ASSENZA PER FERIE,  E' STATO EMANATO IL DECRETO N. 58, CHE PREVEDE LA PARTENZA DEI TFA SPECIALI (PAS)

PAS: le OO.SS. chiedono una proroga della scadenza della presentazione delle domande. Il MIUR accoglie la richiesta: scadenza prorogata al 5 settembre

La domanda potrà essere inoltrata esclusivamente online attraverso il sito ISTANZEONLINE pertanto chi non ha già proceduto alla registrazione sul suddetto sito è invitato a farlo prima possibile, in modo da evitare intasamenti dell'ultima ora del sistema.

Pubblicato in G.U.  (GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.60 del 30-7-2013) il decreto, ribadiamo i requisiti necessari pubblicando integralmente parte del decreto:

Art. 1

Attivazione di corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento

1. Gli Atenei e le Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica istituiscono, ai sensi dell’art. 15 commi 1 ter e 16 bis del DM 249/10, corsi speciali, di durata annuale, per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, riservati alle sotto elencate categorie di docenti che siano privi della specifica abilitazione e che abbiano prestato, a decorrere dall’a.s. 1999/2000 e fino all’a.s. 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio, con il possesso del prescritto titolo di studio, in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione a decorrere dall’a.s. 2008/2009 ;

2. I titoli di studio necessari per accedere ai percorsi formativi speciali sono i seguenti:

Scuola dell’Infanzia:

Diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale o di titolo di studio sperimentale dichiarato equivalente, conseguiti entro l’a.s. 2001/2002. In particolare, il titolo sperimentale, per essere valido titolo di accesso, deve essere riconducibile al Diploma di Maturità Magistrale con apposita dicitura sul Diploma stesso o, in assenza di tale dicitura, l’equivalenza a diploma magistrale deve risultare dal decreto autorizzativo della sperimentazione per l’Istituto ove il titolo è stato conseguito;

Scuola Primaria

Diploma di istituto magistrale o di titolo di studio sperimentale dichiarato equivalente, conseguiti entro l’a.s. 2001/2002. In particolare, il titolo sperimentale, per essere valido, deve essere riconducibile al Diploma di Maturità Magistrale con apposita dicitura contenuta nel Diploma stesso o, in assenza di tale dicitura, l’equivalenza a diploma magistrale deve risultare dal decreto autorizzativo della sperimentazione per l’Istituto ove il titolo è stato conseguito;

Scuola Secondaria

Titoli di studio previsti dal D.M. 30 gennaio 1998 n. 39 Tabelle A, C e D, dal D.M. 9 febbraio 2005 n. 22 e, per i docenti di strumento musicale, i diplomi accademici di II livello ed i diplomi di Conservatorio vecchio ordinamento.

3. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 1, è valutabile il servizio prestato nell’ anno scolastico, ossia quello corrispondente ad un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124.

Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso, nelle scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale.

A tal fine, è valutabile anche il servizio prestato in diverse classi di concorso, purché almeno un anno scolastico di servizio sia stato svolto nella classe di concorso per la quale si intende partecipare.

Per gli insegnanti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria, gli anni di servizio prestati nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, sia su posti normali che su posti di sostegno, si possono cumulare, purché per ciascun anno scolastico il servizio sia stato prestato interamente sulla stessa tipologia di posto.

E’ valido anche il servizio prestato su posto di Sostegno, purché riconducibile alla classe di concorso o alla tipologia di posto richiesta.

4. Nelle more della revisione dei requisiti di accesso relativi al servizio, gli aspiranti potranno dichiarare anche i servizi relativi all’anno scolastico 2012/13.

 

 

 

 

Art. 2

Partecipazione ai corsi – compatibilità – limiti

1. Non possono partecipare ai corsi speciali di cui all’art. 1 i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualsiasi ordine e grado di scuola statale.

2. E’ consentita la partecipazione ad uno solo dei corsi speciali previsti dall’art. 15 comma 1 bis del D.M. n. 249/2010. A tal fine gli aspiranti che abbiano prestato servizio in più anni e in più di una classe di concorso (o tipologia di posto) optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui all’art. 15 comma 1 del D.M. n. 249/2010.

3. La frequenza ai percorsi abilitanti non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici, ivi compresi i percorsi di cui al D.M. 249/2010.

Art. 3

Domande di ammissione – Esclusioni

1. La domanda di partecipazione ai percorsi formativi speciali, a pena di esclusione, deve essere inoltrata per una sola Regione, a scelta dell’aspirante, e per una sola tipologia di posto o classe di concorso di cui alle tabelle A, C e D del D.M. 39/1998 e di cui al D.M. 6 agosto del 1999 n. 201 (classe di concorso A077).

2 L’istanza deve essere trasmessa all’Ufficio Scolastico Regionale della regione prescelta e l’interessato dovrà dichiarare espressamente di essere disposto a garantire sia l’espletamento del servizio che la frequenza dei corsi.

3. Gli aspiranti in possesso dei requisiti di partecipazione possono produrre istanza esclusivamente on line, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche.

4. A tal fine gli aspiranti utilizzeranno la procedura informatica POLIS seguendo la fase preliminare di registrazione e la successiva fase di presentazione dell’istanza di partecipazione.

5. L’operazione di registrazione può essere effettuata seguendo le indicazioni pubblicate nell’apposita sezione "Istanze on line - registrazione", presente sull’home page del sito internet di questo Ministero www.istruzione.it.

6. Affinché la registrazione sia completata è prevista una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica oppure un Ufficio Scolastico Regionale o territoriale, ferma restando la possibilità di avvalersi, per i candidati oggettivamente impossibilitati a presentarsi, della delega ad altra persona residente nel territorio italiano.

7. Dopo il completamento della fase di registrazione gli aspiranti presenteranno istanza di partecipazione: detta operazione viene effettuata nella sezione dedicata "istanze on line", presente sullo stesso sito a decorrere dal 30 luglio 2013.

8. La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

9. Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la loro responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti dalle dichiarazioni mendaci, il possesso dei requisiti di ammissione.

10. Sulla base delle dichiarazioni contenute nelle domande di ammissione, gli Uffici Scolastici Regionali provvedono all’accertamento del possesso dei requisiti per accedere ai corsi speciali e compilano l’elenco degli ammessi da pubblicare sul sito Internet e da trasmettere agli Atenei e alle Istituzioni A.F.A.M. per i successivi adempimenti di competenza.

Oltre al difetto dei requisiti è motivo di esclusione la domanda prodotta fuori termine o in modalità diversa da quella telematica sopra descritta.

11. Successivamente, i Direttori Regionali, d’intesa con gli Atenei e le Istituzioni A.F.A.M. provvedono ad assegnare i candidati alle varie sedi individuate nei rispettivi territori per l’attivazione dei corsi.

12.Con successivo provvedimento verranno fornite indicazioni sulle modalità di accesso ai percorsi formativi abilitanti speciali, tenuto conto della capacità ricettiva dei singoli Atenei e delle Istituzioni A.F.A.M. e del numero effettivo degli aspiranti.

IL TESTO INTEGRALE AL SEGUENTE LINK: DECRETO 58

 

 

 

 

 

 

 

 


Categoria: News provincialiData di pubblicazione: 28/07/2013
Sottocategoria: Anno 2013Data ultima modifica: 28/07/2013
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