DL "DEL FARE" MISURE PER L'ISTRUZIONE

DECRETO DEL FARE

DECRETO-LEGGE “DEL FARE”: PUBBLICATO IL GAZZETTA IL TESTO UFFICIALE - MISURE PIÙ EVIDENTI

Nel Supplemento Ordinario n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale S.G. n.144 del 21-6-2013, è stato pubblicato il Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”. Il decreto definito “del fare” è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U. ed è composto da 86 articoli e da un allegato, suddivisi nei seguenti tre titoli:

-    TITOLO I - MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA (artt. 1/27);

-    TITOLO II - SEMPLIFICAZIONI (artt. 28/61 - in cui c’è il CAPO III - Misure in materia di istruzione, università e ricerca);

-    TITOLO III - MISURE PER L'EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE (artt. 62/85).

Tra le misure previste si evidenziano le seguenti:

-    Art. 14 (Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale);

-    Art. 18, comma 4 (Innalzamento livello di sicurezza edifici scolastici);

-    Art. 28 (Indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti);

-    Art. 31 (Semplificazioni in materia di DURC);

-    Art. 34 (Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza);

-    Art. 36 (Proroga di consigli di indirizzo e vigilanza di Inps e Inail);

-    Art. 42 (Soppressione certificazioni sanitarie – in particolare il comma 1, lett. d) riferito al certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego);

-    Art. 51 (Abrogazione del Modello 770 mensile);

-    Art. 57 (Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese)

-    Art. 58, commi 5 e 6 (Acquisto servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici in misura non inferiore al numero dei posti accantonati nell’a.s. 2012/2013);

-    Art. 59 (Borse di mobilità per il sostegno degli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi);

-    Art. 60 (Semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario).

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. [decreto “del fare”] (13G00116)

(GU n.144 del 21-6-2013 - Suppl. Ordinario n. 50 )

Entrata in vigore del provvedimento: 22/6/2013.

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                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  RITENUTA  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare

disposizioni per la crescita economica e per la  semplificazione  del

quadro amministrativo e normativo, nonche'  misure  per  l'efficienza

dei sistema giudiziario e la definizione del contenzioso  civile,  al

fine di dare impulso al sistema produttivo del  Paese  attraverso  il

sostegno alle imprese, il  rilancio  delle  infrastrutture,  operando

anche una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini  e  le

imprese;

  VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella

riunione del 15 giugno 2013;

SULLA PROPOSTA del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del

 Vicepresidente del Consiglio dei ministri  e  Ministro  dell'interno,

 del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per  la  pubblica

 amministrazione e la semplificazione, del  Ministro  dell'economia  e

 delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  e

 del  Ministro  della  giustizia,   di   concerto   con   i   Ministri

 dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni  e

 le  attivita'  culturali,  delle  politiche  agricole  alimentari   e

 forestali, della difesa, dell'istruzione,  dell'universita'  e  della

 ricerca, del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  gli  affari

 europei, degli affari esteri, della salute, per gli affari  regionali

 e le autonomie, per la coesione territoriale,  per  l'integrazione  e

 per le pari opportunita', lo sport e le politiche giovanili;

                                 EMANA

                      il seguente decreto-legge:

omissis 

Art. 14

     (Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale)

  1. All'articolo  10  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,

dopo il comma 3-ter e' aggiunto il  seguente:  "  3-quater.  All'atto

della richiesta del documento unificato, e' riconosciuta al cittadino

la possibilita'  di  richiedere  una  casella  di  posta  elettronica

certificata,  ai   sensi   dell'articolo   16-bis,   comma   5,   del

decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e  di  indicare  la

stessa quale proprio domicilio digitale, di  cui  all'articolo  3-bis

del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82.  Con  il  decreto  del

Ministro dell'interno di cui al comma 3 sono stabilite  le  modalita'

di  rilascio  del  domicilio  digitale  all'atto  di  richiesta   del

documento unificato.".

  2. Dall'applicazione della disposizione  di  cui  al  comma  1  non

derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 18, comma 4

....

4. Le risorse gia' assegnate con la delibera  CIPE  n.  88/2010  al

"Corridoio tirrenico meridionale Al2 - Appia e bretella  autostradale

Cisterna Valmontone" sono indistintamente utilizzabili per i lotti in

cui e' articolata l'opera. L'opera, interamente messa  a  gara,  puo'

essere realizzata e finanziata  per  lotti  funzionali,  senza  alcun

obbligo  del  concedente  nei   confronti   del   concessionario   al

finanziamento delle tratte non coperte ove nei  tre  anni  successivi

all'aggiudicazione non vengano reperite le risorse necessarie.

… ..

Art.28

     (Indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimento)

  1. La pubblica amministrazione procedente o quella responsabile del

ritardo e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter,  della  legge  7

agosto  1990,  n.  241,  in  caso  di  inosservanza  del  termine  di

conclusione del procedimento amministrativo iniziato  ad  istanza  di

parte,  per  il  quale  sussiste  l'obbligo  di   pronunziarsi,   con

esclusione delle ipotesi  di  silenzio  qualificato  e  dei  concorsi

pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di  indennizzo  per

il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di  ritardo

con decorrenza dalla data di scadenza del termine  del  procedimento,

comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.

  2. Al  fine  di  ottenere  l'indennizzo,  l'istante  e'  tenuto  ad

azionare il potere sostitutivo previsto  dall'art.  2,  comma  9-bis,

della legge n. 241 del 1990 nel termine decadenziale di sette  giorni

dalla  scadenza  del  termine  di  conclusione  del  procedimento.  I

soggetti di cui all'articolo 1, comma  1-ter,  della  medesima  legge

individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo.

  3. Nel caso in cui anche il titolare  del  potere  sostitutivo  non

emani  il  provvedimento  nel  termine  o  non  liquidi  l'indennizzo

maturato a tale  data,  l'istante  puo'  proporre  ricorso  ai  sensi

dell'articolo 117 del  codice  del  processo  amministrativo  di  cui

all'Allegato 1 al decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  e

successive  modificazioni,  oppure,   ricorrendone   i   presupposti,

dell'articolo 118 stesso codice.

  4.  Nel  giudizio  di  cui   all'articolo   117,   puo'   proporsi,

congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, domanda  per  ottenere

l'indennizzo. In tal caso, anche tale domanda e'  trattata  con  rito

camerale e decisa con sentenza in forma semplificata.

  5. Nei ricorsi di cui  al  comma  3,  il  contributo  unificato  e'

ridotto alla meta' e confluisce nel capitolo di cui all'articolo  37,

comma 10, secondo periodo del decreto legge  6  luglio  2011,  n.  98

convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

  6. Se il ricorso e'  dichiarato  inammissibile  o  e'  respinto  in

relazione  all'inammissibilita'   o   alla   manifesta   infondatezza

dell'istanza che ha dato  avvio  al  procedimento,  il  giudice,  con

pronuncia immediatamente esecutiva, condanna il ricorrente  a  pagare

in favore del resistente una somma da due volte a  quattro  volte  il

contributo unificato.

  7. La  pronuncia  di  condanna  a  carico  dell'amministrazione  e'

comunicata, a cura della Segreteria del giudice che l'ha pronunciata,

alla Corte dei conti al fine del controllo di gestione sulla pubblica

amministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei  Conti  per

le  valutazioni  di  competenza,  nonche'  al  titolare   dell'azione

disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento

amministrativo.

  8.  Nella  comunicazione  di  avvio  del   procedimento   e   nelle

informazioni sul procedimento pubblicate ai  sensi  dell'articolo  35

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e' fatta  menzione  del

diritto all'indennizzo, nonche' delle modalita'  e  dei  termini  per

conseguirlo ed e' altresi' indicato il soggetto cui e' attribuito  il

potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la  conclusione

del procedimento.

  9. All'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241,  dopo  il

comma 1 e' aggiunto il seguente: "2. Fatto salvo quanto previsto  dal

comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato  e  dei

concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione

del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo

di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un  indennizzo  per

il mero ritardo alle condizioni e con le  modalita'  stabilite  dalla

legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato  ai  sensi

dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal

caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo  di  indennizzo

sono detratte dal risarcimento".

  10. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano,  in  via

sperimentale e dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del  presente  decreto,  ai  procedimenti  amministrativi

relativi all'avvio e all'esercizio dell'attivita' di impresa iniziati

successivamente al detta data di entrata in vigore.

  11. Gli oneri derivanti  dall'applicazione  del  presente  articolo

restano a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio di  ciascuna

amministrazione interessata.

  12. Decorsi diciotto mesi dall'entrata in  vigore  della  legge  di

conversione del  presente  decreto  e  sulla  base  del  monitoraggio

relativo alla sua applicazione,  con  regolamento  emanato  ai  sensi

dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su

proposta  del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la

semplificazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite la conferma,

la rimodulazione, anche con riguardo ai  procedimenti  amministrativi

esclusi, o la cessazione delle disposizioni  del  presente  articolo,

nonche'  eventualmente  il  termine  a   decorrere   dal   quale   le

disposizioni ivi contenute sono  applicate,  anche  gradualmente,  ai

procedimenti amministrativi diversi da quelli  individuati  al  comma 10.

Art. 31

                 (Semplificazioni in materia di DURC)

   1. All'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7  maggio  2012,

 

 

n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio  2012,  n.

 

 

94, le parole: «di cui all'articolo 1, comma  1175,  della  legge  27

 

 

dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse.

 

 

  2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,

 

 

sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 

  a) all'articolo 38, comma 3, le parole da: «resta  fermo»  fino  a:

 

 

«successive  modificazioni  e  integrazioni»  sono  sostituite  dalle

 

 

seguenti: «resta fermo per le stazioni  appaltanti  e  per  gli  enti

 

 

aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico  di

 

 

regolarita' contributiva»;

 

 

  b) all'articolo 118, comma 6, il terzo periodo  e'  sostituito  dal

 

 

seguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni  rese  nell'ambito

 

 

dell'appalto o del  subappalto,  la  stazione  appaltante  acquisisce

 

 

d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva in corso  di

 

 

validita' relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.».

 

 

  3. Nei contratti pubblici di lavori,  servizi  e  forniture,  nelle

 

 

ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo,  in  caso  di

 

 

ottenimento da parte dei soggetti di cui  all'articolo  3,  comma  1,

 

 

lettera b), del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della

 

 

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarita'

 

 

contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa

 

 

a uno o piu' soggetti  impiegati  nell'esecuzione  del  contratto,  i

 

 

medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera  b),  del

 

 

decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del  2010  trattengono

 

 

dal    certificato    di    pagamento    l'importo     corrispondente

 

 

all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per  le  inadempienze

 

 

accertate  mediante  il  DURC  e'  disposto  dai  soggetti   di   cui

 

 

all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della

 

 

Repubblica n. 207 del 2010 direttamente  agli  enti  previdenziali  e

 

 

assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

 

 

  4. Nei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture,  i

 

 

soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del  regolamento

 

 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.

 

 

207, acquisiscono d'ufficio,  attraverso  strumenti  informatici,  il

 

 

documento unico  di  regolarita'  contributiva  (DURC)  in  corso  di

 

 

validita':

 

 

  a) per la verifica  della  dichiarazione  sostitutiva  relativa  al

 

 

requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera  i),  del  decreto

 

 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

 

 

  b) per l'aggiudicazione del contratto ai  sensi  dell'articolo  11,

 

 

comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

 

 

  c) per la stipula del contratto;

 

 

  d)  per  il  pagamento  degli  stati  avanzamento  lavori  o  delle

 

 

prestazioni relative a servizi e forniture;

 

 

  e) per il certificato  di  collaudo,  il  certificato  di  regolare

 

 

esecuzione, il certificato di verifica di conformita', l'attestazione

 

 

di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

 

 

  5. Il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) rilasciato

 

 

per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha  validita'

 

 

di centottanta giorni dalla data di  emissione.  I  soggetti  di  cui

 

 

all'articolo 3, comma 1,  lettera  b),  del  regolamento  di  cui  al

 

 

decreto del Presidente della  Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207,

 

 

utilizzano il DURC in corso di validita', acquisito per l'ipotesi  di

 

 

cui al comma 4, lettera a),  del  presente  articolo,  anche  per  le

 

 

ipotesi di cui alle lettere b) e  c)  del  medesimo  comma.  Dopo  la

 

 

stipula del contratto, i soggetti di cui  all'articolo  3,  comma  1,

 

 

lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica  n.  207  del

 

 

2010 acquisiscono il DURC ogni centottanta giorni e lo utilizzano per

 

 

le finalita' di cui al comma  4,  lettere  d)  ed  e),  del  presente

 

 

articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo  finale  per  il

 

 

quale e' in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.

 

 

  6. Nei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture,  i

 

 

soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del  regolamento

 

 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.

 

 

207,  acquisiscono  d'ufficio  il  documento  unico  di   regolarita'

 

 

contributiva (DURC) in corso di validita' relativo ai  subappaltatori

 

 

ai fini del rilascio dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo  118,

 

 

comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.

 

 

163, nonche' nei casi previsti al comma 4,  lettere  d)  ed  e),  del

 

 

presente articolo.

 

 

  7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,  ai  fini

 

 

della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono

 

 

essere corredati dal  documento  unico  di  regolarita'  contributiva

 

 

(DURC) anche in formato elettronico.

 

 

  8. Ai fini della verifica per il rilascio del  documento  unico  di

 

 

regolarita' contributiva (DURC), in caso di  mancanza  dei  requisiti

 

 

per il rilascio di tale documento  gli  Enti  preposti  al  rilascio,

 

 

prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento  gia'

 

 

rilasciato,  invitano  l'interessato,  mediante   posta   elettronica

 

 

certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del  consulente  del

 

 

lavoro nonche' degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge

 

 

11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un

 

 

termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente  le

 

 

cause della irregolarita'.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34

 

 

 (Disposizioni in  materia  di  trasmissione  in  via  telematica  del

 

 

certificato medico di  gravidanza  indicante  la  data  presunta  del

 

 

parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione  di

 

 

                             gravidanza)

 

 

 

 

 

  1. All'articolo 21 del testo unico delle  disposizioni  legislative

 

 

in materia di tutela e sostegno della maternita' e della  paternita',

 

 

di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  sono  apportate

 

 

le seguenti modificazioni:

 

 

  a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

 

 

  «1-bis. A decorrere  dal  termine  indicato  nel  comma  2-ter,  il

 

 

certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto

 

 

deve essere inviato all'Istituto nazionale della  previdenza  sociale

 

 

(INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico  del

 

 

Servizio sanitario nazionale o con  esso  convenzionato,  secondo  le

 

 

modalita' e utilizzando i servizi definiti con decreto del  Ministero

 

 

del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di

 

 

concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  entro  sei

 

 

mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  disposizione,

 

 

utilizzando  il  sistema  di  trasmissione  delle  certificazioni  di

 

 

malattia, di cui al decreto del Ministro  della  salute  26  febbraio

 

 

2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65. »;

 

 

  b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

 

 

  «2-bis. La trasmissione all'INPS del certificato  di  parto  o  del

 

 

certificato di interruzione  di  gravidanza  deve  essere  effettuata

 

 

esclusivamente  per  via  telematica   dalla   competente   struttura

 

 

sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio  sanitario

 

 

nazionale, secondo le modalita' e utilizzando i servizi definiti  con

 

 

il decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.

 

 

  2-ter. Le modalita' di comunicazione di cui ai commi 1-bis e  2-bis

 

 

trovano applicazione a decorrere dal  novantesimo  giorno  successivo

 

 

alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale  di  cui

 

 

al comma 1-bis.

 

 

  2-quater. Fino alla scadenza del termine  di  cui  al  comma  2-ter

 

 

rimane in vigore l'obbligo per la lavoratrice di consegnare  all'INPS

 

 

il certificato medico di gravidanza indicante la  data  presunta  del

 

 

parto, a sensi del comma  1,  nonche'  la  dichiarazione  sostitutiva

 

 

attestante la data del parto, ai sensi  dell'articolo  46  del  testo

 

 

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre

 

 

2000, n. 445, e successive modificazioni».

 

 

  2. Alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni  di  cui

 

 

al comma  1  l'amministrazione  provvede  nell'ambito  delle  risorse

 

 

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,

 

 

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36

 

 

   (Proroga di consigli di indirizzo e vigilanza di Inps e Inail)

 

 

 

 

 

  1. Nelle more  del  completamento  del  processo  di  riordino  dei

 

 

consigli di  indirizzo  e  vigilanza  dell'Istituto  nazionale  della

 

 

previdenza   sociale   (INPS)   e   dell'istituto    nazionale    per

 

 

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),  conseguente

 

 

alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge  31  maggio

 

 

2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio

 

 

2010, n. 122, e all'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.

 

 

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.

 

 

214, al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa e

 

 

gestionale,  nonche'  il  rispetto  degli   adempimenti   di   natura

 

 

contabile,  economica  e  finanziaria,  i  componenti  dei   medesimi

 

 

organismi operanti alla data del 30 aprile 2013  sono  prorogati  nei

 

 

rispettivi incarichi fino alla costituzione  dei  nuovi  consigli  di

 

 

indirizzo e vigilanza e comunque non oltre il 30 settembre 2013.

 

 

  2.  Gli  obiettivi  di  risparmio  rinvenienti  dalle   misure   di

 

 

razionalizzazione  organizzativa  dell'INPS  e  dell'INAIL   di   cui

 

 

all'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,  in

 

 

aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 403, della legge 24

 

 

dicembre 2012, n. 228, sono incrementati di  ulteriori  150.000  euro

 

 

per l'armo 2013 copertura delle spese  di  funzionamento  conseguenti

 

 

alla proroga dei consigli di indirizzo e vigilanza dei medesimi  enti

 

 

disposta dal presente articolo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 42

 

 

               (Soppressione certificazioni sanitarie)

 

 

 

 

 

  1. Fermi restando  gli  obblighi  di  certificazione  previsti  dal

 

 

decreto legislativo decreto  legislativo  9  aprile  2008.  n.  81  e

 

 

successive modificazioni per i  lavoratori  soggetti  a  sorveglianza

 

 

sanitaria, sono abrogate le disposizioni  concernenti  l'obbligo  dei

 

 

seguenti certificati attestanti l'idoneita' psico-fisica al lavoro:

 

 

  a) certificato di sana e robusta costituzione, di cui:

 

 

  1) all'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 4  maggio

 

 

1925, n. 653;

 

 

  2) all'articolo 17, secondo comma, del regolamento di cui al  regio

 

 

decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

 

 

  3) all'articolo 3, secondo comma, lettera f),  del  regolamento  di

 

 

cui al regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

 

 

  4) all'articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al  decreto  del

 

 

Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402;

 

 

  b) limitatamente alle lavorazioni non  a  rischio,  certificato  di

 

 

idoneita' per l'assunzione di cui all'articolo 9 del  regolamento  di

 

 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  1956,  n.

 

 

1668, e all'articolo 8  della  legge  17  ottobre  1967,  n.  977,  e

 

 

successive modificazioni;

 

 

  c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i

 

 

farmacisti, di cui:

 

 

  1) all'articolo 4, primo comma, lettera e), del regolamento di  cui

 

 

al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

 

 

  2) all'articolo 31, quinto comma, del regolamento di cui  al  regio

 

 

decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

 

 

  3) all'articolo 5, secondo comma, numero 3), del regolamento di cui

 

 

al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;

 

 

  d) certificato di idoneita' fisica per  l'assunzione  nel  pubblico

 

 

impiego, di cui:

 

 

  1) all'articolo 2, primo comma, numero 4), del  testo  unico  delle

 

 

disposizioni concernenti lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello

 

 

Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  10  gennaio

 

 

1957, n. 3;

 

 

  2) all'articolo 11, secondo comma,  lettera  c),  del  decreto  del

 

 

Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

 

 

  3) all'articolo 2, comma 1, numero 3), del regolamento  di  cui  al

 

 

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

 

 

  4) all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del  Presidente

 

 

della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483;

 

 

  5) all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del  Presidente

 

 

della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220;

 

 

  e) certificato di idoneita' psico-fisica all'attivita'  di  maestro

 

 

di sci, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera  c),  della  legge  8

 

 

marzo 1991, n. 81.

 

 

  2. All'articolo 12 del decreto del Presidente della  Repubblica  21

 

 

agosto 1971, n. 1275, sono apportate le seguenti modificazioni

 

 

  a) al primo comma, le parole: «ed esibire tanti certificati  medici

 

 

quanti sono i dipendenti  medesimi  per  comprovare  che  essi  siano

 

 

esenti  da  difetti  ed  imperfezioni  che  impediscano   l'esercizio

 

 

professionale della farmacia e da malattie  contagiose  in  atto  che

 

 

rendano pericoloso l'esercizio stesso» sono soppresse;

 

 

  b) al terzo comma, le parole:  «Le  suddette  comunicazioni  devono

 

 

essere trascritte»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «La  suddetta

 

 

comunicazione deve essere trascritta»,

 

 

  3. Per i lavoratori che rientrano nell'ambito della  disciplina  di

 

 

cui  al  decreto  legislativo  9  aprile  2008  n.  81  e  successive

 

 

modificazioni, non trovano applicazione le  disposizioni  concernenti

 

 

l'obbligo  della  seguente  certificazione   attestante   l'idoneita'

 

 

psico-fisica   relativa   all'esecuzione   di   operazioni   relative

 

 

all'impiego di gas tossici, di  cui  all'articolo  27,  primo  comma,

 

 

numero 4°, del regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n.

 

 

147.

 

 

  4. Sono abrogate le disposizioni relative  all'obbligatorieta'  del

 

 

certificato  per  la  vendita  dei  generi  di  monopolio,   di   cui

 

 

all'articolo 6, primo comma, numero 5), della legge 22 dicembre 1957,

 

 

n. 1293.

 

 

  5. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile  2002,

 

 

n. 77, le parole: «, muniti di idoneita' fisica,» sono soppresse.

 

 

  6. La lettera e) del  comma  1,  dell'articolo  5  della  legge  21

 

 

novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e  la  lettera  e)

 

 

del comma 1 dell'articolo 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono

 

 

abrogate.

 

 

  7. La legge 22 giugno 1939, n. 1239, e' abrogata.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 51

 

 

                (Abrogazione del Modello 770 mensile)

 

 

 

 

 

  1. Il comma 1 dell'articolo 44-bis del decreto legge  30  settembre

 

 

2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre

 

 

2003, n. 326, e' abrogato.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 57

 

 

 (Interventi straordinari a favore della ricerca per lo  sviluppo  del

 

 

                               Paese)

 

 

 

 

 

  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca

 

 

favorisce interventi  diretti  al  sostegno  e  allo  sviluppo  delle

 

 

attivita' di ricerca fondamentale e di ricerca industriale,  mediante

 

 

la concessione di contributi alla spesa nel limite del cinquanta  per

 

 

cento  della  quota  relativa  alla  contribuzione  a  fondo  perduto

 

 

disponibili nel Fondo FAR, con particolare riferimento:

 

 

  a) al  rafforzamento  della  ricerca  fondamentale  condotta  nelle

 

 

universita' e negli enti pubblici di ricerca;

 

 

  b)  alla  creazione  e  allo  sviluppo  di  start-up  innovative  e

 

 

spin-offuniversitari;

 

 

  c) alla  valorizzazione  dei  progetti  di  social  innovation  per

 

 

giovani al di sotto dei 30 anni;

 

 

  d) al sostegno allo sviluppo di capitale di rischio e crowdfunding;

 

 

  e) al potenziamento del rapporto tra mondo della ricerca pubblica e

 

 

imprese, mediante forme di sostegno che favoriscano la partecipazione

 

 

del mondo industriale al  finanziamento  dei  corsi  di  dottorato  e

 

 

assegni di ricerca post-doc;

 

 

  f) al potenziamento infrastrutturale delle universita' e degli enti

 

 

pubblici di ricerca, anche  in  relazione  alla  partecipazione  alle

 

 

grandi reti infrastrutturali europee nell'ottica di Horizon 2020;

 

 

  g) al sostegno agli investimenti in ricerca delle piccole  e  medie

 

 

imprese, e in particolare delle societa' nelle quali  la  maggioranza

 

 

delle quote o delle azioni del capitale sia posseduta da  giovani  al

 

 

di sotto dei 35 anni;

 

 

  h) alla valorizzazione di grandi progetti/programmi  a  medio-lungo

 

 

termine condotti in partenariato tra imprese e mondo  pubblico  della

 

 

ricerca, con  l'obiettivo  di  affrontare  le  grandi  sfide  sociali

 

 

contemporanee;

 

 

  i) al supporto e alla incentivazione dei ricercatori che  risultino

 

 

vincitori di grant europei o di progetti a carico dei  fondi  PRIN  o

 

 

FIRB;

 

 

  l)  al  sostegno  dell'internazionalizzazione  delle  imprese   che

 

 

partecipano a bandi europei di ricerca.

 

 

  2. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e

 

 

della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle

 

 

finanze, sono individuate le risorse disponibili  nel  fondo  FAR  da

 

 

destinare agli interventi di cui  al  comma  1.  Dette  risorse  sono

 

 

versate all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnate

 

 

all'apposito  programma  dello  stato  di  previsione  del  Ministero

 

 

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per le finalita' di

 

 

cui al presente articolo. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze

 

 

e'  autorizzato  ad  apportare  con  propri  decreti  le   occorrenti

 

 

variazioni di bilancio.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 58.

 

 

 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo  del  sistema  universitario  e

 

 

                       degli enti di ricerca) (commi 5 e 6)

 

 

 …..

 

 

  5.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2013/2014  le  istituzioni

 

 

scolastiche ed educative statali acquistano, ai  sensi  dell'articolo

 

 

1, comma 449, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  i  servizi

 

 

esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai

 

 

collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della  spesa  che

 

 

si sosterrebbe  per  coprire  i  posti  di  collaboratore  scolastico

 

 

accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della

 

 

Repubblica 22 giugno 2009, n. 119.  A  decorrere  dal  medesimo  anno

 

 

scolastico il numero di posti accantonati non e' inferiore  a  quello

 

 

dell'anno scolastico 2012/2013. In relazione a  quanto  previsto  dal

 

 

presente comma, le risorse destinate alle convenzioni per  i  servizi

 

 

esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014  e  di

 

 

euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015.

 

 

  6. Eventuali ulteriori risparmi di spesa rispetto a quelli indicati

 

 

al comma 5, tenuto anche conto della compensazione degli  effetti  in

 

 

termini di fabbisogno e indebitamento  netto  derivati  dal  comma  9

 

 

dell'articolo 59 del presente decreto rimangono a disposizione per le

 

 

esigenze di funzionamento delle  istituzioni  scolastiche  e  per  le

 

 

supplenze brevi.

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 59

 

 

 (Borse di mobilita'  per  il  sostegno  degli  studenti  universitari

 

 

                capaci e meritevoli e privi di mezzi)

 

 

 

 

 

  1. Al fine di assicurare il sostegno del merito e  della  mobilita'

 

 

interregionale degli studenti universitari, e' autorizzata  la  spesa

 

 

di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 7  milioni

 

 

di euro per l'anno 2015 da iscrivere sul Fondo per  il  finanziamento

 

 

ordinario  delle  universita'  per  l'erogazione  di  "borse  per  la

 

 

mobilita'" a favore di  studenti  che,  avendo  conseguito  risultati

 

 

scolastici eccellenti, intendano  iscriversi  per  l'anno  accademico

 

 

20132014 a corsi di laurea ovvero a corsi  di  laurea  magistrale  "a

 

 

ciclo unico", di  cui  all'articolo  6,  comma  3,  del  decreto  del

 

 

Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre

 

 

2004, n. 270, presso universita' statali o non statali italiane,  con

 

 

esclusione delle universita' telematiche, che hanno sede  in  regioni

 

 

diverse da quella di residenza.

 

 

  2. Le risorse di cui al comma 1 sono suddivise tra le  regioni  con

 

 

decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della

 

 

ricerca, sentita la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo

 

 

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

 

  3. I soggetti di cui al comma 1 sono  ammessi  al  beneficio  sulla

 

 

base dei seguenti criteri:

 

 

  a) possesso  di  un  diploma  di  istruzione  secondaria  superiore

 

 

conseguito in Italia nell'anno scolastico  2012/2013,  con  votazione

 

 

all'esito dell'esame di Stato pari o superiore a 95/100;

 

 

  b) condizioni economiche  dello  studente  individuate  sulla  base

 

 

dell'Indicatore della situazione economica  equivalente,  di  cui  al

 

 

decreto  legislativo  31   marzo   1998,   n.   109,   e   successive

 

 

modificazioni;

 

 

  c) distanza tra la  sede  di  residenza  dello  studente  e  quella

 

 

dell'universita' alla quale lo stesso intende iscriversi.

 

 

  4. Le  borse  di  mobilita'  sono  attribuite  sulla  base  di  una

 

 

graduatoria adottata da ciascuna Regione per le universita' site  nel

 

 

proprio territorio, formata dai soggetti ammessi ai sensi  del  comma

 

 

3, fino ad esaurimento delle relative risorse assegnate ai sensi  del

 

 

comma 2. In caso di parita' di punteggio, prevale  il  candidato  che

 

 

presenta i valori piu' alti nel requisito di  cui  alla  lettera  b),

 

 

quindi nei requisiti di cui alle lettere e) e  a)  .  Le  graduatorie

 

 

sono comunicate  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e

 

 

della  ricerca  ai  fini  del  trasferimento   delle   risorse   alle

 

 

universita' interessate.

 

 

  5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' della

 

 

ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,

 

 

da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo

 

 

Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,

 

 

entro il 30 luglio 2013,  sono  definiti  l'importo  delle  borse  di

 

 

mobilita', le modalita' di presentazione delle domande da  parte  dei

 

 

candidati in modalita' telematica nonche' gli ulteriori  criteri  per

 

 

la formazione della graduatoria. Il possesso dei requisiti  richiesti

 

 

e'  dichiarato  dallo  studente  sotto  la  sua   responsabilita'   e

 

 

sottoposto  a  verifica  all'esito   dell'eventuale   ammissione   al

 

 

beneficio.

 

 

  6. Per gli anni accademici successivi al primo,  gli  studenti  che

 

 

hanno avuto accesso per il primo anno al beneficio di cui al comma  1

 

 

possono mantenere il diritto allo stesso con apposita domanda,  ferma

 

 

restando la permanenza del requisito della residenza  fuori  sede,  a

 

 

condizione che rispettino i seguenti requisiti di merito:

 

 

  a) aver acquisito almeno il 90  per  cento  dei  crediti  formativi

 

 

universitari  previsti  dal  piano  di  studi  in  base  all'anno  di

 

 

iscrizione;

 

 

  b) aver riportato una media di voti pari o superiore a 28/30;

 

 

  c) non aver riportato nessun voto inferiore a 26/30.

 

 

  7. Le borse di mobilita' sono cumulabili con  le  borse  di  studio

 

 

assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

 

 

  8.  All'atto  dell'effettiva  immatricolazione,  la   somma   viene

 

 

assegnata dal Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della

 

 

ricerca all'universita' presso la quale lo studente  beneficiario  e'

 

 

iscritto, la quale provvede all'erogazione a favore dello studente.

 

 

  9. Le somme gia' impegnate e non ancora pagate  nel  limite  di  17

 

 

milioni di euro negli anni 2011 e 2012  per  gli  interventi  di  cui

 

 

all'articolo 9, commi dal 3 al 14, del decreto-legge 13 maggio  2011,

 

 

n. 70, sono mantenute  nel  conto  dei  residui  per  essere  versate

 

 

all'entrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro  5  milioni  per

 

 

ciascuno degli anni 2013 e 2014 ed euro 7 milioni  per  l'anno  2015.

 

 

Alla compensazione degli effetti finanziari dall'anno 2014 in termini

 

 

di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente  comma  si

 

 

provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  delle  risorse  che  si

 

 

rendono disponibili per effetto dell'articolo 58.

 

 

  10. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad

 

 

apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 60

 

 

 (Semplificazione del sistema di  finanziamento  delle  universita'  e

 

 

      delle procedure di valutazione del sistema universitario)

 

 

 

 

 

  1. Al fine  di  semplificare  il  sistema  di  finanziamento  delle

 

 

universita'  statali  e  non  statali,  a  decorrere   dall'esercizio

 

 

finanziario 2014 i mezzi finanziari  destinati  dallo  Stato  per  le

 

 

finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge  24

 

 

dicembre 1993,  n.  537,  e  della  legge  7  agosto  1990,  n.  245,

 

 

concernenti   la   programmazione   dello   sviluppo   del    sistema

 

 

universitario, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma  1,  del

 

 

decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito,  con  modificazioni,

 

 

dalla legge 11 luglio 2003, n.  170,  concernente  il  Fondo  per  il

 

 

sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti e per

 

 

le finalita' di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse

 

 

di studio universitarie post lauream, confluiscono, per la  quota  di

 

 

rispettiva  competenza,  calcolata  sulla  base  delle   assegnazioni

 

 

relative al triennio 2010-2012,  rispettivamente  nel  Fondo  per  il

 

 

finanziamento ordinario delle universita' statali  e  nel  contributo

 

 

statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991,  n.  243,  alle

 

 

universita' non statali legalmente riconosciute.

 

 

  2. All'articolo 13, comma 12, del decreto  legislativo  27  ottobre

 

 

2009, n. 150, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Il sistema di

 

 

valutazione della attivita' amministrative delle universita' e  degli

 

 

enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31  dicembre

 

 

2009, n. 213, e' svolto dall'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del

 

 

sistema universitario  (ANVUR)  e  della  ricerca  nel  rispetto  dei

 

 

principi generali di cui all'articolo 3 e in conformita' ai poteri di

 

 

indirizzo della Commissione di cui al comma 5.".

 

 

  3. L'ANVUR provvede allo svolgimento delle funzioni di cui al comma

 

 

2 con le  risorse  finanziarie  umane  e  strumentali  disponibili  a

 

 

legislazione vigente. Dall'applicazione  del  presente  articolo  non

derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Categoria: News provincialiData di pubblicazione: 29/06/2013
Sottocategoria: Anno 2013Data ultima modifica: 29/06/2013
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