FLC CGIL CISL SCUOLA UIL SCUOLA SNALS CONFSAL GILDA UNAMS
Ai Dirigenti Scolastici
Provincia FORLI’-CESENA Forlì – Cesena, 10/06/2013
La legge di stabilità per il
Il CCNL scuola all’art. 13 c. 8 prevede che “all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti non siano state fruite, si procede al pagamento delle stesse…”
L’art. 19, comma 2 del CCNL prevede che:”….la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione dell’attività didattica non è obbligatoria”, ma sempre a domanda del dipendente.
Principi generali dell’Ordinamento:
art.36 della Costituzione, comma 3 “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e ad un periodo di ferie retribuito..”
art. 2109 Codice Civile: “Ha anche diritto dopo un anno ininterrotto di servizio ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto dell’esigenza dell’impresa…
E’ dunque evidente che il Legislatore è intervenuto con la spending review e la successiva legge di stabilità
A sostegno di questa tesi riteniamo sia utile segnalare una recente pronuncia della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n.11462 del 9 luglio 2012, nella quale la Corte ha ribadito il principio della indisponibilità ed irrinunciabilità del diritto alle ferie e il diritto ad una indennità sostitutiva in caso di mancato godimento delle stesse.
In particolare la Corte ha precisato che, “in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito anche dall’art.36 Cost., ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza la responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva che, oltre a poter avere carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita del bene (inteso come riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l’opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l’istituto delle ferie è destinato, per altro verso costituisce un’erogazione di natura retributiva, perché non solo essa è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in un periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali”
Pertanto
Queste OO.SS. impugneranno qualsiasi atto di collocamento forzoso in ferie non conforme al CCNL attualmente in vigore, in quanto si ritiene che le norme della legge di stabilità oltre che incostituzionali, si applicherebbero da settembre 2013
FLC CGIL CISL SCUOLA UIL SCUOLA SNALS CONFSAL GILDA UNAMS
Alla luce di quanto esposto invitiamo il personale a non sottoscrivere nessuna richiesta volontaria di ferie
Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 11/06/2013 |
Sottocategoria: Anno 2013 | Data ultima modifica: 11/06/2013 |
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