OBBLIGHI DI SERVIZIO SCUOLE SEDI DI SEGGIO

DOCENTI ED ATA

Ci giungono numerose richieste circa le chiusure previste per le consultazioni elettorali del 24 e 25 febbraio relativamente agli obblighi di servizio del personale Docente ed ATA. Proviamo a spiegare brevemente cosa prevede la normativa vigente.

Tenuto conto che ci hanno chiesto "anche" se spetta un recupero per il personale che è in servizio nelle scuole non utilizzate per i seggi, tenuto conto che i colleghi "fortunati", poichè in servizio in quelle sede di seggio, rispondiamo subito di NO "Non è possibile pretendere un recupero ne dell'intera giornata ne parziale".

Negli altri casi e precisamente:

1) CHIUSURA TOTALE DELLA SCUOLA

I Docenti e gli ATA non presteranno attività lavorativa, ed essendo queste assenze equiparate a quelle disposte per motivi come nevicate, alluvioni, interventi di manutenzione straordinaria, ecc., che impediscono l'accesso al personale e agli alunni non devono essere ne giustificate, ne recuperate e quantomeno soggette a decurtazione stipendiale. Ciò in quanto sarebbe palesemente illegittimo in quanto contrasterebbe con quanto è previsto dall'art. 1256 del Codice Civile. Pertanto sono considerati giorni effettivi di servizio e validi anche per il periodo di prova, per la proroga/conferma delle supplenze ecc.

N.d.R. art. 1256 C.C. “L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell'adempimento”.

2) CHIUSURA DI UNO O PIU' PLESSI DELLA SCUOLA

Nei plessi non adibiti a sede di seggio elettorale si svolge normale attività didattica e pertanto tutto il personale in servizio in quel plesso dovrà recarsi a scuola regolarmente e secondo il proprio orario di servizio.

Nei plessi adibiti a sede di seggio elettorale invece, come dicevamo in apertura, trovandoci in presenza di una chiusura dell'edificio non ci sono obblighi di servizio. A supporto di questa risposta trascriviamo di seguito l'O.M. 185/1995 (art. 3, comma 30) che prevede “Gli insegnanti a disposizione per la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di disinfestazione o di consultazione elettorale non sono da considerare in soprannumero e non possono essere pertanto utilizzati negli altri plessi del circolo o nelle sezioni staccate o scuole coordinate”. 
N.d.R. In base alla contrattazione di Istituto e in caso di motivate esigenze di servizio, il Dirigente può utilizzare il personale ATA nei plessi rimasti aperti. In nessun caso possono essere utilizzati i docenti per supplenza nei plessi aperti. Richiamiamo per chiarezza il CCNL 2007 art. 6 comma 2 lett.h.

ART. 6 - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA

1. A livello di ogni istituzione scolastica ed educativa, in coerenza con l’autonomia della stessa e nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli organi collegiali, le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo.

Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:

h. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;

3) CHIUSURA PARZIALE DI UN PLESSO DELLA SCUOLA

In questo caso, molto raro, il personale ATA svolge il proprio orario di servizio regolare.

 


Categoria: News provincialiData di pubblicazione: 22/02/2013
Sottocategoria: Anno 2013Data ultima modifica: 22/02/2013
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