TRATTENUTA 2,50% ASSUNTI DOPO IL 2000

DOCENTI ED ATA

AZIONE N. 61 – TRATTENUTA 2,50% ASSUNTI DOPO IL 2000 E PER COLORO CHE HANNO OPTATO PER UNA FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

 

 

 

 

           In riferimento alla questione della rivalsa del 2,50%  prevista dall’articolo 37 del D.p.r. 1092 del 1973 si precisa quanto segue.

 

 

        

 

 

         Come ormai è noto, la Corte Costituzionale con la sentenza 223 del 2012, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 10 del d.l. 78 del 2010,  nella parte in cui, pur estendendo il regime previsto dall’articolo 2120 del codice civile (TFR) alle anzianità contributive successive al 1° gennaio 2011, non aveva nel contempo escluso la vigenza della predetta trattenuta a carico dei dipendenti (trattenuta che, in effetti, le amministrazioni pubbliche avevano continuato ad operare anche successivamente al 1° gennaio 2011).

 

 

        

 

 

         A seguito di tale pronuncia, il Governo è intervenuto in  con il decreto legge  n. 185/2012, abrogando l’articolo 12, comma 10 del citato d.l. 78 del 2012, convertito in l. 122 del 2010 e ripristinando, per l’effetto, anche a valere sulle anzianità successive al 1° gennaio 2011, il TFS (già buonuscita) e le conseguenti modalità di prelievo contributivo (ivi compresa, dunque, la rivalsa del 2,50%).

 

 

        

 

 

         Tale disposizione, a seguito della decadenza del predetto decreto legge per mancata conversione, è stata reiterata dall'art. 1, comma 98 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013).

 

 

        

 

 

         Come noto, ciò ha spinto a recedere dalla proposizione del  ricorso giurisdizionale  per i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000.

 

 

 

 

         Ciò detto, va peraltro osservato come il ricorso presenti ancora margini di fattibilità nei confronti delle seguenti categorie di dipendenti pubblici:

 

 

 

 

1)  gli assunti dopo il 31 dicembre 2000 con contratto a tempo indeterminato;

 

 

 

 

 

2)  gli assunti con contratto a tempo determinato in essere alla data del 30 maggio 2000 o stipulato successivamente;

 

 

 

 

3) i dipendenti che, ancorché assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000, abbiano optato per il TFR ai sensi dell’articolo 59, comma 56, della legge 449 del 1997.

 

 

 

 

         I dipendenti sub 1) e 2), infatti, sono stati assoggettati sin dall’inizio del rapporto al TFR (articolo 2120 c.c.); di tal che può ritenersi che, in ragione di tale circostanza, nei loro confronti non potesse predicarsi la applicazione della rivalsa in discorso.

 

 

 

 

         Quanto ai dipendenti sub 3), va osservato come il D.P.C.M. 20 dicembre 1999 avesse espressamente previsto che a decorrere dalla data di esercizio della opzione per il passaggio al TFR non si sarebbe applicato il contributo previdenziale del 2,50% .

 

 

 

 

         In sostanza, per tali categorie di dipendenti, può sostenersi che l’applicazione dell’articolo 2120 c.c., non consentirebbe di continuare ad assoggettare la retribuzione imponibile ai fini previdenziali alla rivalsa del 2,50%.

 

 

 

 

         A tal fine si  allegano alle presente i modelli di diffida da inviare con raccomandata a/r all'amministrazione di appartenenza.

 

 

        

 

 

         Per quanto concerne le modalità operative, restano ferme le modalità  già comunicate.

 

 

                Il termine per la raccolta delle adesioni è il 15 aprile 2013.

 

 

                Successivamente alla raccolta delle adesioni verrà trasmesso il testo del ricorso da proporre dinanzi al Giudice del lavoro territorialmente competente.

 

 

        

 

 

         Infine, si fa presente che la legge di stabilità per il 2013 ha previsto la riliquidazione d'ufficio dei trattamenti di fine servizio liquidati in applicazione della norma del D.L. 78/2010, dichiarata incostituzionale e, successivamente abrogata dal legislatore.

 

 

         Pertanto, i trattamenti dovrebbero essere riliquidati, ove del caso, entro il 31 dicembre 2013.

 

 

         Decorso detto termine, in difetto, sarà possibile mettere in mora l'Inps (gestione ex Inpdap) affinché provveda alla liquidazione ed al pagamento delle differenze dovute a titolo di TFS con gli interessi a far data dal 1 gennaio 2014.

 

 


Categoria: News provincialiData di pubblicazione: 01/02/2013
Sottocategoria: Anno 2013Data ultima modifica: 01/02/2013
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