CANCELLATA LA TRATTENUTA DE 2,50%

TRATTENUTA TFR INPDAP

CON DECRETO LEGGE DEL 26/10/2012 E' STATA CANCELLATA L'ILLEGITTIMA TRATTENUTA DEL 2,50%

 SI RITORNA AL TFS

Come è noto, la Corte Costituzionale, con la sentenza 11 ottobre 2012 n. 223, ha dichiarato l'illegittimità  costituzionale dell’articolo 12, comma 10, del decreto legge n. 78/2010, nella parte in cui, pur sancendo per i dipendenti pubblici il passaggio dalla buonuscita al T.F.R., consentiva all'Amministrazione di continuare ad operare la ritenuta del 2,50% a carico del lavoratore. Ciò a conferma della fondatezza della tesi del sindacato, sostenuta da subito con l'azione legale n. 61, con la quale è stata denunciata, con atti di diffida  e messa in mora, l'illegittimità e l'ingiustizia della ritenuta una volta che si era passati al più severo  regime del T.F.R..

 

Ebbene, il Governo, con il decreto legge n. 185/2012, ha preso atto della decisione della Corte Costituzionale ma, per evidenti ragioni di cassa, anziché restituire ai lavoratori quanto indebitamente trattenuto, ha preferito seguire un'altra strada: abrogare nella sua interezza l'art. 12, comma 10 citato, disponendo il ritorno al previgente regime.

 

Ciò comporta il ripristino dell'originario sistema di liquidazione del trattamento di fine servizio (già buonuscita), per i dipendenti pubblici senz'altro più vantaggioso rispetto a  quello contemplato dall'art. 2120 c.c. (T.F.R.).

 

Naturalmente, il ritorno del più vantaggioso sistema della buonuscita comporta il trattenimento da parte dell'amministrazione della ritenuta del 2,50% sull'80%, quale contributo per il suo finanziamento (fondo credito).

 

Lo SNALS-Confsal non può che dichiararsi soddisfatto dell'epilogo della vicenda in quanto, con le sue iniziative di pressione, ha senz'altro indotto il Governo a ristabilire un più equo regime retributivo differito, tenuto anche conto che il T.F.S. assolve alla funzione fondamentale di sopperire alle situazioni di bisogno in cui versa il lavoratore al momento della cessazione del suo rapporto con l'amministrazione.

 

Ovviamente, qualora le modalità applicative del decreto-legge risultino lesive degli interessi dei lavoratori, si procederà a tutte le iniziative di tutela del caso.

 

Il Nostro ufficio legale è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Questo significa che tutte quelle istanze tese a diffidare la pubblica amministrazione non servono a NULLA in quanto non esiste più il presupposto per tali iniziative.

 

DECRETO-LEGGE 29 ottobre 2012 , n. 185

 

Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine  servizio  dei

 

dipendenti pubblici. (12G0207)

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012;

  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  emanare  misure

finalizzate a salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella

riunione del 26 ottobre 2012;

  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del

Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica

amministrazione e la semplificazione;

 

                                Emana

                     il seguente decreto-legge:

 

                               Art. 1

 

  1.  Al  fine  di  dare  attuazione  alla   sentenza   della   Corte

Costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare  gli  obiettivi  di

finanza pubblica, l'articolo  12,  comma  10,  del  decreto-legge  31

maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30

luglio 2010, n. 122, e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio  2011.  I

trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in  base

alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore  del

presente decreto sono  riliquidati  d'ufficio  entro  un  anno  dalla

predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in

vigore del citato articolo 12, comma 10, e,  in  ogni  caso,  non  si

provvede al recupero a carico del dipendente  delle  eventuali  somme

gia' erogate in eccedenza. Ai maggiori oneri derivanti  dal  presente

comma valutati in 1 milione di euro per l'anno  2012,  7  milioni  di

euro per l'anno 2013, 13 milioni di euro per  l'anno  2014  e  in  20

milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede:

    a)  quanto  a  1  milione  di  euro  per  l'anno  2012   mediante

corrispondente riduzione della dotazione  del  Fondo  per  interventi

strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,  comma  5,

del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

    b) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, a 13  milioni  per

l'anno 2014 e a 20 milioni  annui  a  decorrere  dal  2015,  mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di

parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2012-2014,

nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della

missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2012,   allo   scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del

lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni  di  euro  per  l'anno

2013  e  l'accantonamento  relativo  al  Ministero   dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca per 20 milioni di euro  a  decorrere

dal 2014.

  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

  3. I processi  pendenti  aventi  ad  oggetto  la  restituzione  del

contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per  cento

della base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8

marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del testo  unico  delle  norme

sulle prestazioni previdenziali a  favore  dei  dipendenti  civili  e

militari  dello  Stato  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della

Repubblica 29 dicembre 1973,  n.  1032,  si  estinguono  di  diritto;

l'estinzione e' dichiarata con decreto, anche d'ufficio; le  sentenze

eventualmente  emesse,  fatta  eccezione  per   quelle   passate   in

giudicato, restano prive di effetti.

 

       

     

                               Art. 2

 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi' 29 ottobre 2012

 

                             NAPOLITANO

 

                              Monti,  Presidente  del  Consiglio  dei

                              Ministri

 

                              Grilli, Ministro dell'economia e  delle

                              finanze

 

                              Patroni   Griffi,   Ministro   per   la

                              pubblica    amministrazione    e     la

                              semplificazione

 

Visto, il Guardasigilli: Severino

 

       

 


Categoria: News provincialiData di pubblicazione: 26/10/2012
Sottocategoria: Anno 2012Data ultima modifica: 26/10/2012
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