CORRESPONSIONE DI VOUCHER PER L'ACQUISTO DI SERVIZI DI BABY-SITTING, OPPURE DI UN CONTRIBUTO PER FARE FRONTE AGLI ONERI DELLA RETE PUBBLICA DEI SERVIZI PER L'INFANZIA O DEI SERVIZI PRIVATI ACCREDITATI IN ALTERNATIVA AL CONGEDO PARENTALE – CIRCOLARE INPS
Come è noto, l’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, oppure un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.
Con decreto del 28 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’ 11 dicembre 2014 n.287, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ha definito, per il biennio 2014-2015, i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle predette misure, nei limiti delle risorse finanziare stanziate per ciascun anno di sperimentazione.
A riguardo, l’INPS, con la circolare n. 169 del 16/12/2014, ha fornito le indicazioni operative a riguardo. Si riportano, di seguito, gli aspetti salienti della stessa.
Ambito di applicazione
Ai sensi del decreto ministeriale del 28 ottobre 2014, al beneficio (nelle due misure sopra indicate) possono accedere esclusivamente le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure iscritte alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335.
Le madri lavoratrici possono accedere al beneficio anche se hanno fruito in parte del congedo parentale. Inoltre, la misura è concessa in ragione del singolo figlio, quindi anche per più figli, purché siano rispettati i limiti temporali indicati nel decreto ministeriale.
Misura e durata del beneficio
Il contributo è pari ad un importo massimo di 600,00 euro mensili.
Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, secondo la tabella allegata alla circolare.
Nel caso in cui la madre lavoratrice richiede il contributo per l’acquisto dei servizi di baby sitting, l’INPS consegnerà alla lavoratrice madre 600 euro in voucher per ogni mese di congedo parentale al quale la stessa rinuncia.
Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, invece, verrà erogato attraverso pagamento diretto da parte dell’INPS alla struttura prescelta dalla lavoratrice madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.
Il contributo è erogato per un periodo massimo di sei mesi, solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la lavoratrice, di conseguenza, rinuncia.
Si precisa che per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo.
Se la lavoratrice, a titolo esemplificativo, ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare solo come congedo parentale.
Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile così come sopra definita.
Contributo per l’acquisto di servizio di baby sitting – modalità di ritiro e utilizzo dei voucher
I voucher (o buoni lavoro) consegnati alle madri richiedenti sono unicamente cartacei.
I voucher, per l’importo riconosciuto, verranno ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio dichiarato nella domanda, se diverso dalla residenza.
La madre lavoratrice potrà ritirare i voucher in un’unica soluzione oppure scegliere di ritirarli frazionatamente.
In ogni caso i voucher dovranno essere ritirati entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici.
Il mancato ritiro o il ritiro parziale comporterà l’automatica rinuncia al beneficio o alla parte di voucher non ritirata nel termine, con il conseguente ripristino della possibilità di utilizzo del periodo di congedo parentale a cui la madre aveva rinunciato nel momento di presentazione della richiesta.
La madre lavoratrice che beneficia di più contributi per servizi di baby sitting (ipotesi di contributo richiesto per più figli) all’atto del ritiro dei voucher dovrà espressamente indicare il codice fiscale del figlio al quale il contributo ritirato si riferisce.
Prima dell’inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting la madre è tenuta ad effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore/prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa, attraverso i seguenti canali:
· il contact center Inps/Inail (tel. 803.164, gratuito da telefono fisso, oppure, da cellulare il n.06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante)
· il numero di fax gratuito INAIL 800.657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell’INAIL,
· il sito www.inail.it /Sezione ‘Punto cliente’,
· la sede INPS
In caso di annullamento della prestazione per le date previste o di modifica delle suddette date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all’INAIL/INPS tramite gli stessi canali sopra indicati.
Al termine della prestazione lavorativa, la madre lavoratrice - prima di consegnare al prestatore/prestatrice i voucher – provvede ad intestarli, scrivendo su ciascun buono lavoro, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore/prestatrice, il periodo della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma.
La madre lavoratrice può richiedere la riemissione dei voucher a lei consegnati, solamente nel caso di furto o smarrimento degli stessi, presentando la denuncia effettuata alle Autorità competenti. In questo caso l’INPS provvederà all’annullamento dei voucher e alla conseguente riemissione di altri voucher.
I voucher emessi per servizi di baby sitting non possono essere oggetto di richiesta di rimborso in caso di mancato utilizzo.
Contributo per la fruizione dei servizi della rete pubblica e privata accreditata - Elenco delle strutture
Il contributo per la fruizione dei servizi per l’infanzia erogati da strutture della rete pubblica e private accreditate, potrà essere erogato esclusivamente se il servizio viene svolto da una struttura scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti in un apposito elenco gestito dall’INPS.
Tale elenco è pubblicato sul sito web istituzionale (www.inps.it) ed è aggiornato in tempo reale, affinché le lavoratrici possano consultarlo prima di effettuare l’iscrizione del bambino alla struttura prescelta e prima di presentare la domanda di ammissione al beneficio.
L’INPS provvederà a comunicare, a mezzo posta elettronica certificata, ad ogni struttura il nominativo delle madri beneficiarie, nonché il numero di mesi di beneficio concesso. Il pagamento sarà corrisposto direttamente dall’INPS alla struttura scelta fino ad un massimo di 600,00 euro mensili per ogni bambino e per un periodo massimo di sei mesi, sulla base delle mensilità concesse alla beneficiaria; le somme saranno erogate, nei termini di legge, a seguito dell’invio della richiesta di pagamento da parte della struttura alla sede provinciale INPS territorialmente competente. Nella richiesta dovranno essere riportati:
- il nominativo ed il codice fiscale della madre lavoratrice;
- il dettaglio dei mesi di servizio fruiti (es. dicembre 2014, gennaio 2015…);
- il nome ed il codice fiscale del minore iscritto alla struttura.
Le strutture presenti nell’elenco, sono altresì tenute ad inviare presso la propria sede provinciale INPS territorialmente competente, unitamente alla richiesta di pagamento, il modello di delegazione liberatoria e la dichiarazione della madre beneficiaria di utilizzo del contributo economico.
Presentazione della domanda di accesso al beneficio
La domanda deve essere presentata all’INPS esclusivamente attraverso il sito web istituzionale, accedendo direttamente tramite PIN dispositivo oppure tramite patronato.
Le istruzioni per la presentazione della domanda di beneficio sono consultabili sul sito web istituzionale attraverso il seguente percorso: avvisi e concorsi-> avvisi. Il servizio d'invio delle domande è disponibile attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino –> Autenticazione con PIN –> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito – > Invio delle domande per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia.
Nella domanda la madre lavoratrice deve:
a) indicare a quale dei due benefici intende accedere ed, in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l’infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l’iscrizione del minore (si precisa che la scelta del beneficio non può essere variata, salvo la presentazione di una nuova domanda, che comporta revoca della precedente, entro i limiti temporali di presentazione);
b) indicare il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi;
c) dichiarare la rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale;
d) dichiarare di aver presentato la dichiarazione ISEE valida.
Nel caso in cui la madre volesse fruire del contributo per più figli dovrà presentare una domanda per ogni figlio e conseguentemente la riduzione del congedo parentale opererà in riferimento al figlio per il quale il contributo è concesso. Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni di sperimentazione (2014-2015).
Variazione e cancellazione della domanda
L’invio della domanda compilata on line può essere effettuato immediatamente oppure rinviato ad un momento successivo, utilizzando in quest’ultimo caso l’apposita funzionalità di salvataggio dei dati inseriti, presente nella procedura.
La domanda salvata e non inviata può essere modificata sino al momento dell’invio, termine oltre il quale la domanda non potrà più essere modificata, ma solamente cancellata ed eventualmente ripresentata. Il tutto sino alla scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda e sempre che la madre lavoratrice sia ancora in possesso dei requisiti per presentare una nuova domanda (31 dicembre di ciascun anno di sperimentazione).
Accoglimento o rigetto della domanda
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda sarà trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dalla madre lavoratrice al momento della presentazione della domanda. Detto provvedimento sarà comunque sempre consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso alla procedura di presentazione della domanda da parte della madre beneficiaria direttamente o tramite patronato.
L’efficacia recettizia del provvedimento di accoglimento o rigetto decorre dalla data di comunicazione a mezzo PEC ovvero dall’accesso in procedura per la visualizzazione del provvedimento e, comunque, dal sessantunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda.
L’INPS provvede ad avvisare il datore di lavoro interessato circa la proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio.
Per le lavoratrici dipendenti di pubbliche amministrazioni, l’INPS provvederà a trasmettere alle rispettivi amministrazioni, il numero di mesi di beneficio dalle stesse richiesto in domanda, al fine di effettuare le necessarie verifiche di compatibilità con il congedo parentale dalle stesse fruito e per ogni ulteriore opportuno controllo.
Rinuncia al beneficio
La rinuncia al beneficio può essere effettuata dal giorno successivo all’accoglimento della domanda, esclusivamente in via telematica attraverso la medesima procedura utilizzata per l’acquisizione della domanda.
In caso la rinuncia avvenga in un periodo successivo al ritiro dei voucher, i voucher non ancora fruiti potranno essere restituiti alla sede INPS presso la quale sono stati ritirati, che provvederà al loro annullamento.
La restituzione dei voucher vale come manifestazione implicita di volontà di non voler fruire del beneficio per il numero di mesi corrispondenti all’importo dei voucher riconsegnati.
Come già precedentemente precisato, il beneficio è divisibile solo per frazioni mensili e pertanto in caso di rinuncia la lavoratrice dovrà comunque restituire voucher in misura pari a 600 euro o a multipli di 600 euro.
A titolo di esemplificazione, qualora la lavoratrice abbia richiesto ed ottenuto un contributo di due mesi di voucher (importo 1.200 euro di voucher), nel caso in cui abbia utilizzato voucher per un importo pari a 610 euro e voglia rinunciare al residuo beneficio, non potrà chiedere di recuperare il secondo mese di congedo parentale, in quanto l’utilizzo di voucher per un importo superiore a 600 euro si colloca nella seconda mensilità che non può essere frazionata in giorni.
La madre beneficiaria che abbia ritirato i voucher, qualora effettui la rinuncia on-line, è tenuta a riconsegnare i voucher ritirati e non utilizzati. Diversamente la rinuncia non avrà effetto e la lavoratrice non potrà chiedere i mesi di congedo parentale a cui aveva rinunciato in cambio del beneficio. I voucher non restituiti verranno considerati come fruiti. L’INPS, ai fini del reintegro del periodo di congedo parentale spettante alla lavoratrice, provvede a comunicare al datore di lavoro (tramite PEC), l’avvenuta rinuncia al beneficio da parte della stessa, indicando altresì i mesi per i quali la rinuncia è stata esercitata.
L’INPS provvede ad effettuare controlli in merito alle situazioni dichiarate dalle lavoratrici richiedenti il beneficio. L’INPS, salvo quanto previsto dal D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, provvederà a recuperare le somme erogate a coloro che avranno prodotto dichiarazioni risultate mendaci a seguito dei controlli che verranno effettuati.
Monitoraggio
L’INPS nei limiti della copertura finanziaria indicata nel decreto ministeriale del 28 ottobre 2014 provvederà a tenere aperta la procedura di presentazione delle domande fino al 31 dicembre 2015.
In conformità con quanto disposto dall’art. 3 del decreto ministeriale del 28 ottobre 2014, in relazione all’andamento delle domande e alle disponibilità residue, il Ministero del Lavoro, delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con successivo decreto direttoriale, potrà indicare un valore massimo dell’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE) dell’anno di riferimento per accedere al beneficio, ovvero, anche in via concomitante, potrà rideterminare la misura del beneficio.
Al raggiungimento del limite di spesa di cui all’art. 7, del sopra menzionato decreto, l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.