Compensi spettanti ai commissari interni in materia di esami di stato
Come è noto, con nota 13 novembre 2012 prot. 7321, il Ministero della pubblica istruzione ha precisato che, ai fini della determinazione del compenso da attribuire ai commissari interni, in base all'art. 3, comma 1 D.I. 24 maggio 2007, al commissario interno competerebbe un unico compenso forfettario qualora operi su un'unica commissione, ancorché in relazione a più classi. Ed infatti – precisa il Ministero – l'ulteriore compenso aggiuntivo verrebbe attribuito “solo nel caso in cui il commissario interno operi su più commissioni”.
L'interpretazione proposta dal Dipartimento per l'istruzione e trasmessa agli uffici scolastici regionali, espressamente fondata sulla “necessità di contenere i costi relativi allo svolgimento degli esami” desta perplessità.
L'art. 3, comma 1, D.I. 24 maggio 2007, dispone testualmente che “al commissario interno che svolga la funzione su più classi/commissione compete, per ogni ulteriore classe, il compenso forfettario …............entro il limite massimo di due compensi aggiuntivi”.
Ciò che risulterebbe rilevare, pertanto, è che il commissario svolga le proprie funzioni su più classi, a prescindere se nell'ambito di una o più commissioni. E in effetti, in passato, la norma è stata sempre applicata in tal senso.
Di qui, pertanto, l'opportunità di inoltrare all'amministrazione un atto di significazione e diffida, interruttivo di ogni prescrizione e decadenza, da parte di quei docenti che hanno esercitato ovvero eserciteranno la funzione su più classi nell'ambito della medesima commissione, al fine di richiedere il pagamento del compenso aggiuntivo.
In caso di risposta negativa, occorrerà proporre ricorso al giudice del lavoro territorialmente competente.
Al seguente link: ATTO SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA
Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 24/06/2014 |
Sottocategoria: Anno 2014 | Data ultima modifica: 24/06/2014 |
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