MODALITÀ DI RILASCIO DEL CUD – CIRCOLARE INPS
Come è noto, il comma 114 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228, ha previsto che a decorrere dal 2013, l’Inps debba rilasciare il CUD, di norma, attraverso il canale telematico.Per assolvere all’obbligo di trasmissione della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) nei termini previsti dalla legge, l’Istituto ha reso disponibile il CUD in modalità telematica. Con la circolare n. 45 del 28/3/14 l’Inps ha illustrato le modalità attuative relative al rilascio del CUD. Nel rinviare per l’esaustività dell’argomento al testo completo della suddetta circolare, che inseriamo in area riservata e in internet, si riportano di seguito gli aspetti salienti della stressa.
- Fornitura telematica del CUD
Il modello CUD, è disponibile nella sezione Servizi al cittadino del sito istituzionale www.inps.it
Il certificato può essere visualizzato e stampato dall’utente, previa identificazione tramite PIN.
Ai cittadini in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata CEC-PAC, noto all’Istituto, il CUD viene comunque recapitato alla casella PEC corrispondente.
I cittadini che hanno specificato un indirizzo di posta elettronica ordinaria (non certificata) all’atto della richiesta del PIN, sono informati via email della disponibilità del CUD sul sito dell’Istituto.
- Modalità alternative per ottenere CUD
E’ possibile richiedere ed ottenere in tempo reale il rilascio del CUD utilizzando i seguenti canali di accesso:
- Servizio erogato dalle Strutture dell’Istituto
Ci si può rivolgere a tutte le Strutture dell’Istituto, ove è disponibile almeno uno sportello dedicato al rilascio cartaceo del CUD.
In tale ambito, la certificazione potrà essere rilasciata soltanto al soggetto intestatario previa identificazione dello stesso.
- Postazioni informatiche self service
Presso tali postazioni gli utenti possono procedere alla stampa dei certificati reddituali in argomento, ricorrendo anche, ove necessario, all’assistenza da parte del personale dell’URP.
- Posta elettronica
Ai cittadini in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata CEC-PAC noto all’Istituto, il CUD viene recapitato alla casella PEC corrispondente.
Inoltre, viene messo a disposizione dei cittadini titolari di indirizzo di posta elettronica certificata CEC-PAC il seguente indirizzo richiestaCUD@postacert.inps.gov.it per l’invio di richieste di trasmissione del CUD, qualora la disponibilità della casella di posta elettronica certificata da parte dell’utente (ovvero la conoscenza di tale condizione da parte dell’Istituto) sia avvenuta successivamente all’invio massivo degli stessi documenti agli altri titolari di PEC.
- Patronati, Centri di assistenza fiscale, professionisti abilitati all’assistenza fiscale
Il cittadino, per l’acquisizione del CUD, può avvalersi di un ente di Patronato, di un CAF, di un professionista compreso tra quelli abilitati all’assistenza fiscale o alla presentazione delle dichiarazioni reddituali in via telematica, in possesso di PIN e di certificato Entratel personale in corso di validità.
La visualizzazione del CUD da parte degli intermediari è subordinata all’acquisizione di una specifica delega o mandato di assistenza e al possesso di alcuni dati riguardanti il cittadino.
- Comuni ed altre PP.AA. abilitate
Il cittadino potrà ottenere il CUD anche presso i Comuni e le altre PP.AA. che abbiano sottoscritto un protocollo con l’Istituto per l’attivazione di un punto cliente di servizio. La visualizzazione del CUD da parte degli operatori delle PP.AA. è subordinata all’esistenza di una specifica richiesta del cittadino e con le stesse modalità di accesso alle banche dati e di conservazione dei documenti previste per gli intermediari abilitati.
- Uffici postali
E’ possibile ottenere il rilascio del CUD esclusivamente presso gli uffici postali appartenenti alla rete “Sportello Amico”.
Tali sportelli possono rilasciare dietro un corrispettivo a carico dell’utente pari a 2,70 euro più IVA, alcuni certificati per conto dell’Istituto, tra cui il CUD pensionati e il CUD Assicurati.
- Sportello Mobile per utenti ultraottantacinquenni titolari di indennità di accompagnamento, speciale o di comunicazione
Gli utenti appartenenti a tali categorie (l’iniziativa sta attualmente riguardando gli utenti ultraottantacinquenni titolari di indennità di accompagnamento, speciale o di comunicazione) e in possesso del codice personale fornito con apposita comunicazione dell’Istituto possono contattare un operatore della Sede territorialmente competente al numero telefonico indicato nella comunicazione e, rappresentando di essere impossibilitati ad acquisire la disponibilità della certificazione attraverso i canali fisici e telematici indicati nel presente messaggio, richiedere l’invio della certificazione stessa al proprio domicilio.
- Pensionati residenti all’estero
I pensionati residenti all’estero possono richiedere la certificazione, fornendo i propri dati anagrafici e il numero di codice fiscale, ai seguenti numeri telefonici dedicati 06.59054403 – 06.59053661 – 06.59055702, con orario 8.00 – 19,00 (ora italiana).
- Spedizione del CUD al domicilio del titolare
L’Istituto provvederà, attraverso la propria articolazione territoriale ed il contact center multicanale, all’invio del CUD al domicilio del relativo titolare, su espressa richiesta dell’interessato, nei casi di dichiarata impossibilità di accedere alla certificazione, direttamente o delegando altro soggetto, mediante i servizi sopra elencati.
A tale scopo è stato attivato il numero verde 800.43.43.20 dedicato appositamente alla richiesta di spedizione del CUD al proprio domicilio, in aggiunta ai già esistenti numero verde 803.164 per i telefoni fissi e 06164164 per i telefoni cellulari.
- Modalità di rilascio CUD a chi non è titolare
Il CUD può essere rilasciato anche a persona diversa dal titolare.
La richiesta può essere presentata sia da persona delegata che da parte degli eredi del soggetto titolare deceduto.
Nel primo caso, la richiesta deve essere corredata dalla delega con la quale si autorizza esplicitamente l’INPS al rilascio della certificazione richiesta e dalla fotocopia del documento di riconoscimento dell’interessato; la persona delegata dovrà, a sua volta, esibire il proprio documento di riconoscimento.
Nei casi di richiesta di CUD trasmessa dall’indirizzo di posta elettronica certificata CEC-PAC, l’allegazione della copia del documento di riconoscimento del delegato non è necessaria.
Nel secondo caso, l’utente deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, con la quale attesti la propria qualità di erede, unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento.
Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 15/04/2014 |
Sottocategoria: Anno 2014 | Data ultima modifica: 15/04/2014 |
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