ACCESSO DEL PERSONALE FEMMINILE AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO CON SISTEMA CONTRIBUTIVO. RISOLUZIONE XI COMMISSIONE CAMERA DEI DEPUTATI
Come è noto l’art. 1, comma 9 della legge 243/2004 (cosiddetta riforma Maroni) prevede la possibilità per le donne, fino al 2015, di accedere alla pensione calcolata con il sistema contributivo – quindi con un sistema economicamente meno favorevole – in presenza di un’età non inferiore a 57 anni e con non meno di 35 anni di contributi.
Già l’XI Commissione della Camera, adducendo le stesse motivazioni dello SNALS CONFSAL, aveva approvato all’unanimità una “Risoluzione” che impegnava il Governo a chiedere all’INPS il ritiro della restrizione contenuta nella citata Circolare 35/12.
Il Segretario Generale SNALS CONFSAL, Prof. M.P. Nigi ha inviato una lettera (che riportiamo di seguito) per chiedere al Governo un effettivo impegno nel senso indicato dalla “risoluzione” dell’XI Commissione.
Daremo notizia dell’evolversi della situazione, che, è bene ricordarlo, riguarda solo coloro che matureranno 35 anni di servizio e 57 di età nel 2015.
AL SEGUENTE LINK: LA RISOLUZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Roma, 30 gennaio 2014
Prot. 55-Segr /MPN/PFR/gen30_PensContr
Al Presidente del Consiglio dei Ministri
On.le Enrico LETTA
Al Ministro del Lavoro e Politiche sociali
On.le Enrico GIOVANNINI
Ai Capi Gruppo Parlamentari
Camera dei Deputati e Senato della Repubblica
Ai Componenti l’XI Commissione
Camera dei Deputati
LORO SEDI
Oggetto: Legge n. 243/04, Art. 1, comma 9 – opzione pensione contributiva per le lavoratrici.
In data 13.11.2013
In tale Atto si chiede l’impegno del Governo per far ritirare dall’INPS il punto 7.2 della Circolare n. 35 del 14 marzo 2012.
Questo punto, infatti, applicando illegittimamente la cosiddetta “finestra mobile” di cui alla Legge 14.9.2011, n. 148 (Art. 1, comma 21), prevede che il diritto al trattamento pensionistico contributivo, per le lavoratrici che maturano 35 anni di servizio e 57 di età entro l’anno 2015 (ex lege 243/04, Art. 1, comma 9), esaurisca i suoi effetti con coloro che maturano i requisiti un anno prima e, cioè, entro il 2014.
Ciò in palese contrasto con
L’Art. 24, comma 14, infatti, reca:
“Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente articolo continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all’Art. 1, comma 9 della Legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni ed integrazioni…. (…omissis …)
La Risoluzione Parlamentare, mentre definisce il punto 7.2 della Circ. INPS citata “contra legem”, ricorda altresì che il Ministro Fornero, di fronte all’XI Commissione del Senato “aveva espresso dubbi in merito ai contenuti della circolare impegnandosi ad approfondire la questione presso i competenti uffici dell’INPS” ed impegna il Governo a sollecitare l’INPS a rivedere il punto 7.2 della Circolare n. 35.
La scrivente Organizzazione Sindacale concordando pienamente con il contenuto della “Risoluzione” ed anzi plaudendo all’iniziativa, che eliminerà contenzioso certo (il nostro stesso Ufficio Legale sta predisponendo un ricorso in merito), chiede di conoscere quali iniziative abbia preso il Governo in merito e sollecita un intervento rapido nel senso auspicato.
Distinti saluti.
Il Segretario Generale
(Prof. Marco Paolo Nigi)
Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 31/01/2014 |
Sottocategoria: Anno 2014 | Data ultima modifica: 31/01/2014 |
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