CESSAZIONI PERSONALE SCOLASTICO 1° SETTEMBRE 2014 – EMANATA NOTA MIUR DI CHIARIMENTO
Vi comunichiamo che oggi, 21 gennaio 2014, il MIUR ha emanato la nota n. 481, avente per oggetto: ”Cessazioni personale scolastico 1 settembre 2014-Chiarimenti”.
Con tale nota il Ministero chiarisce, a seguito di dubbi interpretativi, alcune questioni circa i requisiti anagrafici e contributivi del personale scolastico, utili per la presentazione delle istanze di cessazione e delle domande di pensione.
Il chiarimento riguarda in particolare:
· il personale di sesso femminile che, avvalendosi dell’art. 1, comma 9 della L. 243/04, opta per la pensione a sistema contributivo, precisando che, per tale personale, il requisito anagrafico dei 57 anni deve intendersi 57 anni e 3 mesi, dato l’aumento della speranza di vita;
· la non applicazione della penalizzazione nel trattamento pensionistico dei dipendenti con un età inferiore a 62 anni, nei casi di coloro che maturino il requisito contributivo entro il 2017, se l’anzianità contributiva deriva da effettiva prestazione di lavoro, ivi compresi i periodi di utilizzo dei permessi ai sensi dell’art.33 comma 3 L. 104/92 e successive modifiche;
· l’applicabilità al personale della scuola delle novità introdotte dall’art. 11 bis del D.L. 102/2013 convertito in L. 124/2013. Tale norma consente ai lavoratori che, nell’anno 2011, hanno usufruito di congedi, ai sensi dell’art. 42, comma 5 del D.Lvo 151/2001 o abbiano fruito di permessi ai sensi dell’art. 33, comma 3 della L. 104/92, e maturino i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla disciplina pre-Fornero entro 3 anni dell’entrata in vigore del D.L. 201/2011, di cessare dal servizio con i vecchi requisiti. Poiché le istanze per beneficiare del citato art. 11 bis vanno inoltrate alle Direzioni Territoriali del lavoro entro il 26/2, per essere successivamente graduate in base a criteri determinati dall’INPS, la nota invita gli USR e gli ATP a consentire a tale personale la presentazione di istanze di cessazione anche oltre il 7 febbraio, con modalità cartacea, con successiva convalida al SIDI da parte dell’Amministrazione.
Questo il testo integrale
Prot. AOODGPER n. 481 Roma, 21 gennaio 2014
Uff. III
Agli Uffici Scolastici Regionali
Agli Ambiti Territoriali Provinciali
LORO SEDI
OGGETTO: Cessazioni personale scolastico 1 settembre 2014-Chiarimenti
Pervengono numerosi quesiti relativi ad alcuni dubbi interpretativi sui requisiti anagrafici e contributivi utili per la presentazione delle istanze di cessazione del personale scolastico e della domanda di pensione.
A tale riguardo, si precisa che per il personale di sesso femminile che opta per la liquidazione della pensione col sistema contributivo ai sensi dell’art.1 comma 9 della legge 243/04 (57 anni e 35 di anzianità contributiva) il requisito anagrafico dei 57 anni deve intendersi di 57 anni e 3 mesi, in considerazione dell’aumento della speranza di vita.
In merito alla pensione anticipata e alla possibilità di penalizzazione nel trattamento pensionistico per i dipendenti che siano in possesso di un’età inferiore ai 62 anni, si fa presente che tale penalizzazione in termini di riduzione percentuale del trattamento pensionistico non trova applicazione nei confronti di coloro che maturano il requisito contributivo entro il 2017, qualora l’anzianità contributiva derivi da prestazione effettiva di lavoro, ivi inclusi periodi di fruizione dei permessi ai sensi dell’art.33 comma 3 Legge 104/92 e successive modifiche.
Infine si precisa che sono state introdotte alcune novità dall’art.11 bis del D.L.102/2013 convertito in Legge 124/2013: possono cessare secondo i vecchi requisiti i lavoratori che, nel corso dell’anno 2011, risultavano essere in congedo ai sensi dell’art.42, comma 5, del d.lgs. 151/2001 o aver fruito di permessi ai sensi dell’art.33, comma 3, della Legge 104/92, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a maturare il diritto a pensione secondo la disciplina pre- Fornero entro tre anni dall’entrata in vigore del D.L. 201/2011.
La disposizione si applica anche al personale della scuola.
Le relative istanze volte al conseguimento del beneficio di cui al suddetto art. 11 bis del D.L. 102/2013 devono essere inoltrate alle competenti Direzioni territoriali del lavoro entro il 26 febbraio (circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.44 del 12/11/2013) che verranno graduate successivamente secondo criteri determinati dall’Inps.
Tenuto conto della data del 7 febbraio, scadenza del termine per la presentazione delle istanze di cessazione, si invitano le SSLL a consentire al personale scolastico interessato di presentare le istanze anche oltre il termine del 7 febbraio con modalità cartacea ed a procedere alla successiva convalida al SIDI.
per IL DIRETTORE GENERALE
Il Dirigente Vicario
f.to Gildo De Angelis