DDL SCUOLA & ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

PERCHE' TANTA FRETTA PER LICENZIARE UNA RIFORMA INCOMPLETA

                                                                           DDL scuola  & Alternanza scuola lavoro - ma perché tanta fretta per licenziare una riforma incompleta?

Non c’è dubbio sul fatto che regolare l’alternanza scuola lavoro con una legge più coerente con i cambiamenti sociali ed economici generati dall’avvento del sistema globalizzato nella rete Internet fosse necessario anche per allinearsi alle direttive Europee e al progresso che il mondo ci sta consegnando con la quarta rivoluzione industriale che gli stessi tedeschi della Merkel, preannunciarono tre anni fa, promettendo di mettere in atto una trasformazione drastica del posto di lavoro e di far sì che l’intero mondo degli oggetti girasse intorno alla persona, piuttosto che l’inverso.

È giusto, tuttavia, senza rincorrere altri esempi di alternanza, far interagire il nostro sistema scolastico/formativo in un’ottica di mobilità delle competenze e delle qualifiche in Europa, allineandolo però, al nostro sistema produttivo, che, si ricorda, è diverso da quello tedesco, perché formato da micro e piccole imprese non sempre disponibili a fare rete e da medie e grandi imprese, per l’88%  a gestione familiare, non sempre guidate da un management di qualità.

È giusto anche, dare alla scuola e di conseguenza prenderne atto, del ruolo centrale con cui si esordisce nell’articolo uno della “Buona Scuola”, tanto da renderla inclusiva e partecipe nei processi di garanzia del futuro dei giovani e con esso del loro inserimento nel mondo del lavoro.

Ciò premesso, è il caso di domandarsi perché il tirocinio curriculare necessitava di una nuova Legge per attuarsi e evolversi, quando in fondo bastava attingere, per il suo funzionamento, sia alle quote di autonomia scolastica (fino ad un massimo del 20%) sia agli spazi di flessibilità (fino ad un massimo del 35%), entrambi già previsti per il terzo, quarto e quinto anno dai D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 87, n. 88, n. 89. Questi decreti hanno riordinato e regolamentato i quadri orari e i programmi didattici, ivi compreso il sistema di alternanza. In tal senso,  l’applicazione dell’alternanza è avvenuta per le scuole con mille difficoltà, che da un lato dovevano garantire un’offerta formativa per gli studenti, anche organizzati per gruppi classe, che fosse già inclusiva di progetti personalizzati e che utilizzasse degli spazi di flessibilità per farli crescere professionalmente. Di contro, si doveva salvaguardare il mantenimento del posto di lavoro dei docenti di ruolo e di quelli che ruotavano attorno all’organico di fatto. Inoltre, per i dirigenti non è facile reclutare imprese disponibili ad accogliere gli studenti tirocinanti, e laddove ci si è riusciti, il tirocinio si è concluso purtroppo con la presenza inefficace di ore in azienda, spesso inutili per tutti. Quasi nulla è stata l’interazione tra tutor scolastici e tutor aziendali che avrebbero dovuto potenziare e  facilitare l’incontro tra offerta  e domanda di tirocinio curriculare rilevandone contenuti da integrare e da indicizzare nell’offerta formativa e avrebbero dovuto promuovere, aprire e mantenere l’utilizzo comune ed efficace dei laboratori scolastici.

E’ opportuno, dunque, domandarsi che cosa non ha funzionato e a chi non è piaciuto il sistema di alternanza vigente in Italia, tanto da indurre il Governo a velocizzare l’approvazione di una Legge, che poteva tranquillamente essere perfezionata con più tempo e ponderazione.

Con queste prerogative, sono stati proposti una serie di emendamenti in occasione dell’audizione del 27 maggio 2015, presso il Senato della Repubblica, che vi sottoponiamo all’attenzione in allegato 1.  Da qui nascono i dubbi (vedi Tab. 1- Dubbi e riflessioni) per i quali si rende necessario farsi domande che non hanno la presunzione di essere le sole possibili, ma che vogliono aprire uno spazio di riflessione su cui porre una discussione seria ed equilibrata.

Tab. 1- Dubbi e riflessioni

N

 

 

 

 

 

Domande

 

 

 

 

 

I dubbi

 

 

 

 

 

Riflessioni

1

 

 

 

 

 

Perché nel testo di Legge non sono mai menzionati i DPR 87, 88 e 89, e si richiama solo la matrice (DPR 275/99) da cui si sono generati ?

 

 

 

 

 

ž Forse il governo intende essere libero per scrivere nuovamente programmi e quadro orario con successivi decreti attuativi, senza avere, così, vincoli nella scelta dell’assunzione dei docenti ?

 

 

 

 

 

ž Forse il governo intende recuperare le ore per l’alternanza (qualora fossero svolte durante l’apertura delle scuole) allo scopo di garantirne almeno 400 per gli istituti tecnici e professionali e almeno 200 per i licei?

 

 

 

 

 

ž Forse il governo intende recuperare ore di alternanza (qualora fossero svolte durante la chiusura  delle scuole) allo scopo di garantirne almeno 400 per gli istituti tecnici e professionali e almeno 200 per i licei da regalare alle imprese?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riteniamo sia opportuno evitare il diffondersi di offerte formative disomogenee per scopi e finalità socio-culturali  e che non sia accettabile delegare sulla riformulazione del quadro orario soprattutto oggi, momento in cui  l’attuale governo vede di intralcio non solo l’efficacia della concertazione ma il consenso delle organizzazioni sindacali.

 

 

 

 

 

Si temono due effetti negativi. Il primo è la notevole riduzione dell’orario e di nuove assunzioni in ragione del tempo che ciascuna scuola assegnerà alle ore di alternanza. Si tenga conto che la legge recita almeno 400/200 ore, che possono svolgersi tanto in orario di chiusura quanto di apertura della scuola. Pertanto si può verificare che tali ore siano disciplinabili anche in forma mista e che la loro quantità complessiva possa andare oltre le 400 ore e generare così una situazione di forte aggressione al quadro orario curriculare. Molto dipenderà dall’esercizio del potere dei dirigenti scolastici che potrebbero trasformare la scuola tanto da farla diventare altro e/o “mettere in vendita o in svendita ” la scuola sul territorio.

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Perché  non si fa menzione da nessuna parte delle aree generali e di indirizzo, anzi viene corretto in tal senso l’art. 3 del DPR 275/99?

 

 

 

 

 

ž Forse il governo intende intervenire sull’intero quadro orario, per tarare i programmi delle scuole secondarie ai soli fabbisogni esclusivi del territorio?

 

 

 

 

 

ž Forse il governo intende alleggerire gli oneri della docenza curriculare con metodo formale, incrementando le modalità informali e non formali (art. 2, Dlgs n. 13 del 16 gennaio 2013) e  far gestire  definitivamente al territorio spazi e orari delle scuole?

 

 

 

 

 

ž Forse il governo intende riorganizzare l’organico in funzione di finalità e obiettivi di mercato, diminuendo gli insegnamenti curriculari  volti alla crescita dello studente come persona, privilegiando insegnamenti con modalità informali e non formali di tipo professionali a servizio dalle imprese territoriali?

 

 

 

 

 

ž Forse il governo intende fare tagli e risparmiare nei costi del personale docente a favore di insegnamenti formali ed informali, visto che ovunque nel testo di legge vi è il vincolo “senza oneri finanziari” ?

 

 

 

 

 

Riteniamo che aver eliminato il riferimento all’area generale prelude  una nuova articolazione delle attività e degli insegnamenti che privilegiando l’articolazione degli spazi di flessibilità e delle quote di autonomia a favore del sistema di alternanza,  potrebbe ridurre sensibilmente l’intero quadro orario destinato al piano di educazione ed istruzione. In sintesi, per fare un esempio: se l’attuale quadro orario di un terzo anno di un istituto professionale oggi è composto da 1056 ore, di cui 495 per l’area generale e 561 per l’area di indirizzo, come verrà articolato  il possibile organico unico e funzionale se occorre trovare almeno 400 ore di alternanza in orario di apertura delle scuole?

 

 

 

 

 

Le scelte possibili potrebbero essere due, la prima è che  si ricorrerà ad attivare tirocini durante la chiusura delle scuole per rispettare e mantenere il quadro orario del curriculum scolastico. La seconda è che i docenti potrebbero ritrovarsi senza classe di insegnamento e di conseguenza  senza lavoro, visto che ogni scuola può in autonomia, determinare un quadro anche in modo disomogeneo rispetto al livello nazionale. Ovviamente sarebbe stato opportuno evitare di lasciare la delega al governo in materia di organizzazione del quadro orario complessivo a livello nazionale.

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Perché viene sancito il giusto obbligo di una programmazione dell’offerta formativa triennale, che pur prevedendo una revisione annuale, non contempla invece un periodo di opportuna sperimentazione ?

 

 

 

 

 

ž Forse il governo ha già predisposto e organizzato  la rete di imprese che aderiranno e sono già pronte per  accogliere i circa 457.000 studenti annui che saranno coinvolti?

 

 

 

 

 

ž Forse il governo conosce già i fabbisogni produttivi di tutti i territori e di tutti i settori produttivi, tanto da poter improntare subito i nuovi programmi ed un nuovo quadro orario triennale?

 

 

 

 

 

ž Forse il governo inserendo nel testo di legge il terzo settore  pensa di fornire  manovalanza  gratuita per le associazione non profit già in attesa della riforma e pronte per iniziare ad operare?

 

 

 

 

 

ž Forse il governo sa già che le organizzazioni datoriali apriranno le porte ai tirocini curriculari estivi per fare le loro economie di scala  e ridurre il ricorso e i consistenti costi del lavoro stagionale?

 

 

 

 

 

Riteniamo che aver iniziato l’iter legislativo ricorrendo alla fiducia in nome di un’urgenza di cui non si capisce l’origine, possa determinare provvedimenti  repentini e possa produrre errori anche di rilievo in termini di freno all’occupazione,  tanto dei docenti nella scuola quanto degli studenti che finiscono il percorso di studi superiori e, soprattutto, per i lavoratori stagionali che potrebbero essere non più contrattualizzati perché sostituiti dai tirocinanti reclutati in forma gratuita durante il periodo estivo nel sistema di alternanza scuola lavoro.  

 

 

 

 

 

Determinare un periodo di sperimentazione potrebbe essere una leva per facilitare la concertazione dei prossimi decreti attuativi previsti dalla Legge in questione.

 

 

 

 

 

Allegato 1 –  Emendamenti richiesti da Snals - Confsal in sede di audizione al Senato della Repubblica.

Il disegno di legge prevede un numero eccessivo di deleghe al Governo su materie estremamente fondamentali e delicate che andrebbero regolate direttamente dal provvedimento. In particolare la Confsal solleva una questione centrale sull’alternanza scuola-lavoro e sui risvolti nel mercato del lavoro, che si intende rappresentare. 

Esprimiamo condivisione verso l’integrazione all’interno dei curricula scolastici dell’istruzione superiore di secondo grado di momenti inclusivi dell’apprendimento “formale” con quelli sviluppati in ambiente di apprendimento “informale” e “non formale” affinché gli stessi trovino riscontro, attraverso l’utilizzo degli spazi di flessibilità, nel sistema di alternanza scuola lavoro.

Pur osservando come il DDL n. 1934 sia proiettato in tal senso, non possiamo esimerci dal manifestare la mancata condivisione del metodo prescelto, ovvero il ricorso alla delega di cui all’articolo 22 comma 2 lett. e) in materia di “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale”, né possiamo apprezzare l’abbandono dei principi generali di cui ai DPR n.87/88/89 del 15/03/2010 recanti “Regolamenti di riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei” che rappresentano il cardine degli attuali curricula scolastici.

È, altresì, evidente come il DDL, non richiamando i DPR sopra citati, metta in luce, attraverso la quantificazione (all’art. 4, comma 1) delle ore alternanza scuola lavoro, la volontà del legislatore di rimandare a provvedimenti successi l’articolazione e il monte ore complessivo dei curriculum scolastici del sistema d’istruzione secondaria superiore.

Lo schema legislativo, di fatto, svuota le attuali aree d’istruzione, ovvero di attività e insegnamenti generali, tant’è che modifica in tal senso, l’articolo 3, comma 3 del DPR 275/99 trasferendone il riordino e di conseguenza l’articolazione ricorrendo alla delega in materie di sistema nazionale di istruzione e formazione.

All’interno del quadro di analisi appena esposto, la Confsal manifesta le proprie riserve su tre punti focali che, a causa dell’urgenza con cui si sta ricorrendo a legiferare sulla riforma della scuola e dello spessore delle questioni poste nel ricorso alla delega, di cui all’art. 22, possono determinare stati d’animo inquietanti nel mondo del lavoro. Essi vengono di seguito proposti.

Punto 1 Riteniamo non accettabile l’aver quantificato ed individuato in almeno 400 ore per gli istituti tecnici e professionali superiori e in almeno 200 ore per i licei, il monte ore da destinare all’alternanza scuola lavoro, giusta valutazione che dovrà necessariamente essere fatta in concomitanza con il riordino dei percorsi d’istruzione- Si dovrà, quindi, tener conto del monte ore occorrente al giusto fabbisogno di adeguamento dell’istruzione e formazione alle esigenze del mercato globale e dell’evoluzione dei lavori di terza rivoluzione industriale e soprattutto dell’inviolabile diritto al lavoro. Si chiede al Governo, nel legiferare sul riordino delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità, di garantire l’assunzione di tutti gli attuali precari, la riqualificare del personale docente e non docente, anche in ragione dell’assolvimento di nuove funzioni e lavori, salvaguardando, con il futuro dei giovani, la dignità professionale del docente, la serietà degli studi e l’autorevolezza della scuola.

 

Si chiede, pertanto, la cancellazione dal comma 1 dell’articolo 4, di ogni riferimento alla durata del tirocinio, rimandando la quantificazione in coerenza con le modifiche che verranno apportate dai futuri decreti legislativi in materia di riordino degli indirizzi, di ridefinizione del monte ore e in ragione dell’utilizzo delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità effettivamente disponibili ed esercitabili, anche per evitare di compromettere i percorsi formativi in questa prima fase di avvio della riforma.

Punto 2 - Riteniamo sia giusto e opportuno, purché non produca diminuzione di posti di lavoro stagionali o a chiamata, che l’alternanza scuola - lavoro possa essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche, a condizione che tale attività sia in qualche modo finanziata e remunerata. È quindi necessario allocare apposite risorse ministeriali al fine di rendere efficace  l’interazione tra scuola e mondo del lavoro, anche in ragione di una maggiore disponibilità di laboratori efficienti e di docenti preparati alla funzione di tutor interni da parte delle istituzioni scolastiche. Ciò rappresenterebbe un orientamento funzionale all’effettiva integrazione nel mondo del lavoro degli studenti inseriti in percorsi curriculari.

Si chiede, pertanto, di integrare il comma 3 dell’articolo 4, dopo la parola “didattiche” con il seguente testo “in forma remunerata in quota parte dall’impresa e da appositi fondi del MIUR ”.

 

Dopo la parola “all’estero” inserire il seguente testo “Con apposito Decreto sarà individuata la misura dell’indennità lorda da corrispondere al docente per la funzione di tutor interno/scolastico e al tirocinante in ragione del monte ore assegnato per l’alternanza scuola – lavoro e la conseguente ripartizione tra impresa e MIUR”. 

Punto 3 Riteniamo che, il mancato collegamento tra cicli scolastici in termini di esercizio al diritto/dovere allo studio e al lavoro, possa portare il giovane a dover decidere frettolosamente già durante il terzo anno di frequenza alla scuola secondaria di primo grado quale percorso intraprendere, ovvero se continuare nell’istruzione secondaria superiore di secondo grado o ricorrere ai percorsi di IeFP, penalizzando così una possibilità di scelta maturata sulla base delle proprie motivazioni e aspirazioni.

 

In tal senso, la richiesta di delega di cui alla lettera e) dell’articolo 22 comma 2 è decisamente discutibile, perché andrà ad incidere sulla ridefinizione degli indirizzi e sull’articolazione del quadro orario, pur con il giusto potenziamento delle attività laboratoriali, già dal primo biennio che è, e deve restare, il percorso fondante dell’apprendimento del giovane per poi passare, nel secondo biennio, ad una formazione orientata a percorsi lavorativi laddove non intenda proseguire con l’istruzione tecnica superiore e con quella universitaria.

Si chiede, pertanto, di cancellare dal DDL “… con particolare riferimento al primo biennio” in quanto incide negativamente su tutti i processi legati al nostro sistema di obbligo formativo che trova ampio spazio nel primo biennio, a garanzia per il giovane di una sua personale maturazione nella scelta più idonea per il proprio futuro. 6 

 

 

 

 


Categoria: News provincialiData di pubblicazione: 14/07/2015
Sottocategoria: Anno 2015Data ultima modifica: 14/07/2015
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