TERMINI DI TEMPO PER LA BUONUSCITA
"Quanto tempo bisogna aspettare per avere la liquidazione o la buonuscita quando si va in pensione?"
Questa è la domanda che ci viene posta da chi si appresta ad andare in pensione, proviamo a spiegar le varie casistiche:
1) Liquidazione dopo 105 giorni dalla cessazione dal servizio:
a) cessazione dal servizio per inabilità o per decesso;
b) cessazione per limiti di età, disposta d’Ufficio, al raggiungimento del 65° anno di età nei confronti di coloro che avevano maturato il diritto al trattamento di quiescenza alla data del 31/12/2011 (40 anni di servizio utile a pensione, quota 96, ecc ).
2) Liquidazione non prima dei sei mesi e fino a 9 mesi dalla cessazione:
a)maturazione dei limiti di età (66 anni e 3 mesi) entro il 31/12/2013;
b) cessazione dal servizio, per dimissioni, per aver maturato la quota 96 entro il 31/12/2011 o, le donne, per aver maturato il 61° anno di età entro la stessa data, e presentano le dimissioni prima del compimento del 65° anno di età degli stessi interessati;
c) cessazione a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (disposta entro il 31/12/2013).
3) Liquidazione non prima di 12 e fino a 15 mesi:
a) maturazione dei limiti di età (66 anni e 3 mesi) dopo il 31/12/2013;
b) collocamento a riposo d’Ufficio previo preavviso di 6 mesi;
c) cessazione in seguito a scadenza del contratto a tempo determinato;
d) cessazione a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (dopo il 31/12/2013).
4) Liquidazione non prima dei 24 mesi e fino al 27°:
a) cessazione per dimissioni volontarie con o senza il diritto alla pensione dopo il 31/12/2011;
b) cessazione per recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento o destituzione dall’impiego).
5) Rateizzazione dell’importo dell’indennità di buonuscita per cessazioni decorrenti dal 1/1/2014:
a) in un unico importo, alla data di maturazione del diritto come sopraindicato, se detto importo è inferiore a 50.000 euro lordi;
b) dopo un anno dal diritto alla prima liquidazione, un ulteriore importo di 50.000 euro ovvero l’intero importo se inferiore;
c) dopo un ulteriore anno, l’intera quota residua se l’indennità supera i 100.000 euro lordi.
Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 04/07/2015 |
Sottocategoria: Anno 2015 | Data ultima modifica: 04/07/2015 |
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