PERSONALE IN PENSIONE-LIQUIDAZIONE BUONUSCITA

TERMINI DI LEGGE

TERMINI DI TEMPO PER LA BUONUSCITA

 

 

"Quanto tempo bisogna aspettare per avere la liquidazione o la buonuscita quando si va in pensione?"

Questa è la domanda che ci viene posta da chi si appresta ad andare in pensione, proviamo a spiegar le varie casistiche:

1) Liquidazione dopo 105 giorni dalla cessazione dal servizio:

a) cessazione dal servizio per inabilità o per decesso;

b)  cessazione per limiti di età, disposta d’Ufficio, al raggiungimento del 65° anno di età nei confronti di coloro che avevano maturato il diritto al trattamento di quiescenza alla data del  31/12/2011 (40 anni di servizio utile a pensione, quota 96, ecc ).

 

 

2) Liquidazione non prima dei sei mesi e fino a 9 mesi dalla cessazione:

a)maturazione dei limiti di età (66 anni e 3 mesi) entro il 31/12/2013;

b) cessazione dal servizio, per  dimissioni, per aver maturato la quota 96 entro il 31/12/2011 o, le donne, per aver maturato il 61° anno di età entro la stessa data,  e presentano le dimissioni  prima del compimento del 65° anno di età degli stessi interessati;

c) cessazione a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (disposta entro il 31/12/2013).

 

 

3) Liquidazione non prima di 12 e fino a 15 mesi:

a)  maturazione dei limiti di età (66 anni e 3 mesi) dopo il 31/12/2013;

b) collocamento a riposo d’Ufficio previo preavviso di 6 mesi;

c) cessazione in seguito a scadenza del contratto a tempo determinato;

d) cessazione a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (dopo il 31/12/2013).

 

 

4) Liquidazione non prima dei 24 mesi e fino al 27°:

a) cessazione per dimissioni volontarie con o senza il diritto alla pensione dopo il 31/12/2011;

b) cessazione per recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento o destituzione dall’impiego).

 

 

5) Rateizzazione dell’importo dell’indennità di buonuscita per cessazioni decorrenti dal 1/1/2014:

a) in un unico importo, alla data di maturazione del diritto come sopraindicato, se detto importo è inferiore a 50.000 euro lordi;

b) dopo un anno dal diritto alla prima liquidazione, un ulteriore importo di 50.000 euro ovvero l’intero importo se inferiore;

c) dopo un ulteriore anno, l’intera quota residua se l’indennità  supera i 100.000 euro lordi.


Categoria: News provincialiData di pubblicazione: 04/07/2015
Sottocategoria: Anno 2015Data ultima modifica: 04/07/2015
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