Come per gli anni scorsi entro la data del 15 marzo i docenti ed il personale ATA, a Tempo Indeterminato, possono produrre domanda per richiedere il tempo parziale per l'anno scolastico 2015/2016 (riferimento O.M. n.55 del 13/2/1998). La domanda va presentata per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di servizio. Il part-time dura due anni scolastici: se si decide di proseguire il rapporto in tempo parziale, al termine dei due anni non è necessaria alcuna richiesta di proroga mentre il ritorno a tempo pieno deve essere espressamente richiesto.
Nel caso di ripensamento:
1) a domanda già presentata, è possibile la revoca entro i termini stabiliti;
2) a provvedimento già disposto non è più possibile revocare.
La durata minima della prestazione lavorativa deve essere di norma pari almeno al 50% di quella a tempo pieno e può essere realizzata con articolazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (part-time orizzontale), con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno (part-time verticale); col sistema misto risultante dalla combinazione dei primi due.
Al docente e al personale ATA, beneficiari del regime di part time, saranno corrisposti emolumenti in misura proporzionale alle ore di servizio.
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