Cessazione personale scuola: pubblicato il DM con il termine di presentazione delle domande
Il MIUR, con D.M. 941 del 1° Dicembre 2016, pubblicato sul proprio sito, ha fissato al 20 gennaio 2017 il termine per la presentazione, da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, impiegato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, delle domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio.
D.M. 941 del 1° dicembre 2016. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2017. Trattamento di quiescenza. Indicazioni operative.
Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l’attuazione del D.M. in oggetto, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2017.
Requisiti posseduti al 31 dicembre 2011 In virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n. 243 come novellato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, i requisiti necessari per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità sono di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2011.
Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti alla suddetta data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione. L’ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la “quota 96” può essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).
Il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue altresì, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni maturato entro il 31 dicembre 2011.
I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lett. c) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503) se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011.
Si ribadisce che, secondo quanto previsto dai commi 3 - seconda parte - e 14 dell’articolo 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e specificato sia nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell’8 marzo 2012 che nel decreto legge 31 agosto 2013, n.101 convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 tutti coloro che hanno maturato i requisiti di cui sopra, entro il 31 dicembre 2011, rimangono soggetti al regime previgente per l’accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità e non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il regime contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Ne consegue che il personale che alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti prima del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e compie i 65 anni di età entro il 31 agosto 2017 dovrà essere collocato a riposo d’ufficio.
Nuovi requisiti
Per il personale che non rientra nelle fattispecie sopra descritte, in attuazione di quanto previsto dal decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 16 dicembre 2014, attuativo dell’articolo 12, comma 12 bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, a decorrere dall’anno 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono ulteriormente incrementati di 4 mesi.
Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è quindi di 66 anni e 7 mesi compiuti entro il 31 agosto 2017 (collocamento d’ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2017 in virtù della disposizione prevista dall’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.
La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2017, senza operare alcun arrotondamento.
E’, inoltre, necessario richiamare quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il quale, fornendo l’interpretazione autentica dell’articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, ha statuito che il limite ordinamentale per il collocamento a riposo d’ufficio (ovvero 65 anni secondo il dPR 29 dicembre 1973, n. 1092 per i dipendenti dello Stato) “non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione”.
Requisiti di accesso ai sensi dell’art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243. “Opzione donna”. L’art 1, comma 281, della legge 208/2015, dispone che “al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione.”
L’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243 e successive modifiche, richiamato nella norma in esame, prevede che, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, le lavoratrici possono conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, ove in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.
Detta facoltà di opzione è stata estesa dal citato comma 281 anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturano un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell’AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un’età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico.
Pertanto, la data del 31 dicembre 2015 è da considerarsi quale termine entro il quale devono essere soddisfatti i soli requisiti contributivi e anagrafici per il diritto alla pensione di anzianità in regime sperimentale donna.
Le predette lavoratrici potranno pertanto presentare istanza di dimissioni secondo le scadenze fissate con D.M. 941/ 2016 ed accedere alla pensione a decorrere dal 1° settembre 2017.
Disposizioni in materia di settima salvaguardia. L'art. l, comma 265 lett .d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo le regole previgenti la riforma Fornero a beneficio dei lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave, i quali perfezionino i requisiti utili per la pensione entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011 (settima salvaguardia). I soggetti che abbiano ricevuto la certificazione da parte dell’INPS, potranno presentare domanda di collocamento a riposo secondo i termini previsti dal D.M. 941/ 2016 per accedere al trattamento pensionistico dal 1° settembre 2017, così come previsto dall’art. 59, comma 9 della legge n. 449/1997.
Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A. Il predetto D.M. 941/ 2016 fissa, all’articolo 1, il termine finale del 20 gennaio 2017 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero per raggiugere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2017.
Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.
Il termine del 20 gennaio 2017 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.
La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).
Presentazione delle istanze Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:
Il personale Dirigente Scolastico, docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea. Il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.
Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero per raggiugere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 20 gennaio 2017.
Gestione delle istanze Si rende necessaria l’emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto ex novo dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l’apposita funzione entro il 20 febbraio 2017. Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l’organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.
L’articolo 2 del decreto ministeriale in oggetto disciplina i casi di mancata maturazione del diritto a pensione nei riguardi del personale dimissionario perché privo dei requisiti prescritti. L’accertamento dell’esistenza o meno di tale diritto è di competenza degli Uffici territoriali degli Uffici scolastici regionali o delle Istituzioni scolastiche nel caso di personale assunto in ruolo dopo il 2000.
Tutte le necessarie operazioni di accertamento dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti, di cui sarà data in ogni caso informazione al dipendente da parte degli uffici. La segreteria scolastica o l'Ufficio scolastico dovranno, dal canto loro, annullare la cessazione già inserita al SIDI.
Come negli anni precedenti, gli Uffici scolastici territoriali utilizzano il SIDI per predisporre i prospetti dati di pensione destinati alle competenti sedi INPS - gestione dipendenti pubblici - per la liquidazione del trattamento pensionistico. La funzione SIDI per la predisposizione dei prospetti accederà alla banca dati POLIS per recepire le informazioni contenute nelle domande.
Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;
2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
3) presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.
Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate. Applicazione dell’articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Personale dirigente, docente, educativo ed ATA).
Come è noto, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.
Nello specifico, la normativa sopra richiamata ha abrogato l’articolo 16 del decreto legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 503 e di conseguenza anche il comma 5 dell’articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che ad esso si richiamava.
L’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha tuttavia previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di due anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale.
Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2017 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 66 anni e sette mesi di età entro il 31 agosto 2017, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.
Il comma 5 dell’articolo 1, come modificato in sede di conversione, del decreto legge n. 90/2014, ha generalizzato la disciplina relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro contenuta nell’articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, prima applicabile solo fino al 31 dicembre 2014.
Tale facoltà può essere esercitata, con preavviso di sei mesi, anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi:
- al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, nei confronti di coloro che abbiano maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011;
- al compimento, entro il 31 agosto 2017, dell’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini.
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti che abbiano beneficiato dell’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.
I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei sopra ricordati requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 72, comma 11, è necessario valutare l’esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell’interessato, sia a livello nazionale che provinciale.
Laddove l’amministrazione non si avvalga della facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni, come previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101/2013.
Cessazione Dirigenti Scolastici dal 1° settembre 2017 Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio dall’art. 12 del C.C.N.L. per l’Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010.
Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.
Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente Circolare, che è diramata d’intesa con l’INPS - D.C. Pensioni. A seguito dell’approvazione della legge di bilancio per il 2017, verranno fornite, con successiva nota, eventuali ed ulteriori indicazioni.
Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 05/12/2016 |
Sottocategoria: Anno 2016 | Data ultima modifica: 05/12/2016 |
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