Incontro al Miur 4 agosto - Informativa primi esiti mobilità straordinaria docenti primo ciclo
L’Amministrazione era rappresentata ai massimi livelli dai capi dipartimento, Dott. Rosa De Pasquale e dalla dott.ssa Sabrina Bono, e dalla dott.ssa Maddalena Novelli, Direttore generale del personale della scuola e dal dott. Giuseppe Bonelli, della medesima direzione generale.
I rappresentanti dell’amministrazione hanno illustrato la complessità dell’operazione, sia in relazione al numero di domande che all’elevatissimo numero di preferenze esprimibili, oltre che alla novità di un maggior numero di fasi rispetto agli anni precedenti. Nella sostanza l’Amministrazione ha cercato di minimizzare, sulla base degli esposti fin qui pervenuti, la quantificazione degli errori effettivamente riscontrabili.
La delegazione SNALS-CONFSAL ha:
· sottolineato, ancora una volta, la gravità degli errori commessi dal sistema informativo, nelle fasi B1, C e D, con particolare riguardo alla mobilità relativa ai docenti di scuola primaria, per la quale il nostro sindacato ha già fornito all’Amministrazione una notevole casistica di errori, segnalati tempestivamente dalle nostre strutture provinciali, regionali e dai diretti interessati;
· evidenziato di aver riscontrato, in base ai dati pervenuti della scuola primaria, la maggiore percentuale di errori nella Fase C, relativa alla mobilità dei docenti neo-immessi in ruolo nell’a.s. 2015/2016, nella fase nazionale, da graduatorie ad esaurimento. In tale fase dei movimenti, in particolare, si è verificata una impropria assegnazione del personale agli ambiti, che ha calpestato i diritti degli interessati ed avrebbe dato, con priorità, il trasferimento soltanto in base all’ordine delle preferenze espresse, apparentemente assegnando le sedi a chi le ha chieste prima nell’ordine delle preferenze, indipendentemente dal fatto che vi fosse altro aspirante, dotato in molti casi di punteggi ben più elevati, trasferito d’ufficio spesso in sedi molto più lontane, e che avrebbe avuto il solo torto di non aver richiesto l’ambito assegnato al primo o tra i primi posti delle preferenze espresse;
· inoltre evidenziato la casistica, pur meno frequente, di immessi nei ruoli nell’a.s. 2014/2015 e/o precedenti, che hanno, in alcuni casi, richiesto trasferimento con precisa richiesta, di un solo ambito o di uno o più ambiti e, si sono visti assegnare d’ufficio un altro ambito non richiesto, sottolineando che per tale categoria il movimento interprovinciale poteva essere effettuato soltanto in base alle sedi richieste e non d’ufficio;
· illustrato, inoltre, con numerosi altri esempi concreti, le motivazioni di non rispondenza del movimento effettuato per la scuola primaria e, seppur apparentemente in minor numero, per la scuola secondaria di 1° grado al CCNI 8 aprile 2016 e alla relativa ordinanza ministeriale n. 241, di pari data;
· affermato che, per ripristinare i diritti dei singoli, non vi è altra soluzione che il rifacimento totale di queste fasi delle operazioni, in modo da ripristinare la correttezza e la legittimità del movimentoe che il sindacato aveva già invitato i propri iscritti ad attivare, da subito, invii di reclami, diffide e accesso agli atti e, nel caso che il dal MIUR non avesse dato, in tempi molto brevi, precisi riscontri alle richieste effettuate, aveva consigliato ai propri iscritti di attivare la conseguente azione legale, al fine di ottenere la sede spettante in base al corretto movimento.
Alla luce degli interventi effettuati dalla nostra e dalle altre OO.SS., l’amministrazione ha dichiarato la disponibilità ad utilizzare lo strumento della conciliazione previsto dal CCNI (art. 17-comma2) che prevede: “Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183”.
Per adempiere a quanto previsto da questa procedura l’amministrazione ha dichiarato che non intende utilizzare gli esposti/reclami/diffide già prodotti, in quanto la procedura di conciliazione offre spazi maggiori di soluzione dei conflitti, sia in termini temporali che di operatività complessiva. Si è, inoltre, impegnata a fornire istruzioni e supporto alle sue strutture periferiche (Ambiti territoriali provinciali), uniche competenti a sottoscrivere accordi di conciliazione in base a questa procedura e a costituire una task force nazionale di supporto al lavoro degli ambiti territoriali provinciali.
L’amministrazione si è impegnata ad inviare alle OO.SS. copia delle istruzioni operative, che invierà agli USR e agli Ambiti Territoriali Provinciali.
La conciliazione, dato che deve essere tarata ovviamente sul caso individuale.
L’Amministrazione ha precisato che la richiesta di conciliazione, comunque, deve contenere i dati del ricorrente comprensivi del punteggio di trasferimento, le sedi per cui si ha interesse a conciliare, ritenute migliorative rispetto a quella assegnata, all’interno di quelle già richieste con la domanda di mobilità e dovrà indicare gli eventuali contro interessati con i relativi punteggi. La domanda va indirizzata all’ Ambito territoriale provinciale a cui è stata inviata la domanda di mobilità.
Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 04/08/2016 |
Sottocategoria: Anno 2016 | Data ultima modifica: 04/08/2016 |
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