MOBILITÀ - FAQ
Nel notiziario n. 62 del 12 aprile scorso, abbiamo pubblicato, quale anticipazione, una FAQ che il Ministero ci aveva inviato, precisando che la stessa era in corso di pubblicazione.
Questa mattina l’Amministrazione, nel corso dell’incontro alla Direzione Generale della risorse umane e del bilancio, ci ha reso noto che la FAQ non era stata ancora pubblicata e ci ha inviato, in sostituzione della precedente, la FAQ che stanno per pubblicare sul sito MIUR alla pagina Mobilità. La trascriviamo, di seguito, integralmente:
FAQ
1) D: Come mai tra le domande disponibili è presente anche la domanda per la mobilità interprovinciale, inoltre perché l’accesso all’istanza provinciale è consentito anche ai neo-immessi in ruolo della fase “b” e “c” del piano assunzionale 2015/16
R: Come previsto dall’art.2 comma 5 dell’ordinanza ministeriale n.241, “I docenti che intendano avvalersi della prima precedenza prevista dall’art. 13 del CCNI presentano la propria domanda di trasferimento nei termini e con la modulistica della fase A indipendentemente dalla fase di partecipazione al movimento”.
Pertanto tutti i docenti, compresi i neo immessi in ruolo di tutte le fasi del piano di assunzione A.S. 2015-16, che intendono avvalersi di tale precedenza possono compilare ed inoltrare la domanda. Inoltre è possibile utilizzare l’istanza interprovinciale per presentare domanda interprovinciale verso la province autonome di Trento e Bolzano.
N.d.R. Riportiamo, per comodità di chi legge, l'art. 13 prima precedenza del CCNI di cui alla nota:
ART. 13 - SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D’ISTITUTO
1. SISTEMA DELLE PRECEDENZE.
Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle quattro fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
I) DISABILITA’ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE
Nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell’interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta nella fase A di cui all’art 6, a tutto il personale docente, compreso quello immesso in ruolo nelle fasi del piano straordinario di assunzioni, che si trovi, nell’ordine, in una delle seguenti condizioni:
1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).
MOBILITÀ – CHIARIMENTI DOS
Sempre nel corso dell’incontro alla Direzione Generale delle Risorse umane e del Bilancio, essendo presente allo stesso (pur convocato per altro argomento), il dott. Bonelli della Direzione Generale del Personale della Scuola, la delegazione SNALS-Confsal, anche a seguito delle notizie pervenute dalle varie strutture provinciali, di difformità interpretativa degli UU.SS.RR., sulla nota di trasmissione del CCNI, sull’O.M. e sul CCNI, in relazione alla specifica problematica dei docenti DOS, ai quali in alcuni territori si vorrebbe precludere, per il solo fatto di aver fatto domanda di conferma, di effettuare domanda di mobilità, ha chiesto all’Amministrazione di pubblicare una nota di chiarimento o delle FAQ specifiche per chiarire i dubbi insorti e garantire uniformità di trattamento a tutto il personale interessato.
La nostra delegazione ha apprezzato che, ad esempio, l’USR Toscana ha inviato una nota con la quale chiarisce l’effettiva posizione espressa dalle parti in data 8 aprile, nell’incontro di sottoscrizione del CCNI; ciò a seguito di interpello con la Direzione Generale del Personale del MIUR.
Lo SNALS-Confsal ha chiesto all’Amministrazione di inviare agli altri UU.SS.RR. indicazioni analoghe a quelle espresse da tale regione o, in via subordinata, di inviare agli altri uffici tale nota, che ci sembra pienamente condivisibile e che riteniamo utile portare a vostra conoscenza, in quanto corrisponde, a nostro avviso, all’effettiva volontà espressa dalle parti, sia nel CCNI che nell’incontro dell’8 aprile.
A tal fine la riportiamo di seguito integralmente:
“ Da Direzione Regionale Toscana
Inviato: lunedì 11 aprile 2016
A: USP di Arezzo; USP di Firenze; USP di Grosseto; USP di Livorno; USP di Lucca; USP di Massa-Carrara; USP di Pisa; USP di Pistoia; USP di Prato; USP di Siena
Oggetto: chiarimenti sulla gestione del personale titolare su DOS - art. 7 comma 2 CCNI sulla mobilità del personale scolastico 2016-17
Priorità: Alta
Facendo seguito all'emanazione dell'OM 241/2016 si forniscono i seguenti chiarimenti sull'oggetto, forniti dal MIUR previa interpello di questa Direzione generale.
a) i docenti titolari DOS destinatari della norma di cui all'art. 7 comma 2 del CCNI 8 aprile 2016 sono i titolari DOS assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/15 o nelle fasi assunzionali 0 ed A nell'anno scolastico 2015/16;
b) la sede su scuola attribuita ai sensi dell'art. 7 comma 2 a tali docenti deve essere comunicata a SIDI tramite le funzioni SIDI di organico di diritto 2016/17, quindi prima dell'effettuazione della mobilità;
c) l'assegnazione della conferma della sede di servizio ai sensi dell'art. 7 comma 2 non preclude al docente già DOS la possibilità di fare domanda di trasferimento che, se soddisfatta, annulla la conferma. Essa tuttavia preclude la possibilità di usufruire della precedenza nei movimenti all' interno del Comune. In pratica il docente ex DOS al quale è stata assegnata titolarità su scuola ai sensi dell'art. 7 comma 2 del CCNI può partecipare solo alla fase intercomunale e interprovinciale, nonché alla professionale solo se ha superato il quinquennio di servizio su sostegno. ”
Ovviamente, vi terremo informati su eventuali ulteriori comunicazioni pervenute dal MIUR.
Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 14/04/2016 |
Sottocategoria: Anno 2016 | Data ultima modifica: 14/04/2016 |
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