DPCM APE VOLONTARIA

DPCM APE VOLONTARIA
Come è noto, è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 4/9/2017, il DPCM sull’APE volontaria, istituita dall’art. 1, comma 166, della Legge n. 232/2016. Il suddetto provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U..
Nelle more della sua esecutività, provvediamo a riportare, di seguito, gli aspetti salienti dello stesso.
 
Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari sono coloro che:
ü   abbiano almeno 63 anni di età;
ü   siano in possesso di almeno 20 anni di anzianità contributiva;
ü   non siano lontani dal regime obbligatorio di pensionamento da più di 3 anni e 7 mesi;
ü   siano iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle sue forme sostitutive o esclusive e alla gestione separata;
ü   non siano già titolari di un trattamento pensionistico diretto.
Coloro che maturano i requisiti in una data compresa tra il 1° maggio 2017 e la data di entrata in vigore del decreto, possono richiedere tutti i ratei arretrati entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto medesimo.
In caso di liquidazione di trattamenti pensionistici diretti prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia, l’erogazione dell’APE viene interrotta e, fatto salvo il ricorso dell’interessato all’estinzione anticipata, l’istituto finanziatore comunica all’INPS, il piano di ammortamento rideterminato e l’importo della nuova rata di ammortamento da trattenere sulla pensione.
 
Domanda di certificazione del diritto all'APE
La domanda di certificazione del diritto all’APE è presentata dal soggetto richiedente all'INPS direttamente o attraverso un intermediario autorizzato, secondo il modello allegato al DPCM.
 
Certificazione del diritto all'APE
Entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di certificazione del diritto all’APE, l’INPS comunica all'indirizzo di posta elettronica fornito dal richiedente nella domanda di certificazione:
a) la certificazione del diritto all’APE, qualora sia accertato il possesso dei requisiti;
b)  il rigetto della domanda, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti.
 
Importo minimo e massimo del diritto di APE ottenibile
L'importo minimo della quota di APE ottenibile è pari a 150 euro mensili.
Ai fini della determinazione dell'importo massimo della quota mensile di APE ottenibile, l’INPS determina l'importo mensile del trattamento pensionistico al lordo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolato sulla base dei coefficienti di trasformazione vigenti alla data della domanda di APE e relativi all'età posseduta alla stessa data per i soggetti con anzianità contributiva dal 1° gennaio 1996 e relativi all'età di pensionamento di vecchiaia per i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. A tal fine, il calcolo dell'importo mensile del trattamento pensionistico deve essere effettuato sulla base degli elementi presenti negli archivi dell'INPS.
L'importo massimo della quota mensile di APE ottenibile non può superare le seguenti percentuali:
a)  75% della pensione se la durata dell’erogazione dell’APE è più di 36 mesi (tre anni);
b)  80% per una durata compresa fra 24 e 36 mesi (due e tre anni);
c)   85% se l’Ape dura da 24 a 36 mesi (uno e due anni);
d)  90% nel caso in cui si richieda un anticipo inferiore a 12 mesi (è necessario un minimo di sei mesi).
 
Domanda di APE
Il soggetto in possesso di certificazione del diritto, presenta la domanda all’INPS, secondo i modelli allegati al DPCM. La domanda è sottoscritta con firma elettronica avanzata ed inviata per via telematica tramite il sito dell’INPS, direttamente o tramite intermediari autorizzati, specificamente delegati dal richiedente. Al richiedente è rilasciata da parte dell'istituto finanziatore e dell'impresa assicuratrice, con adeguale modalità informatiche, l’informativa prevista.
Nella domanda di APE sono comprese:
a)  la proposta del contratto di finanziamento, con indicazione dell’istituto prescelto;
b)  la proposta di contratto di assicurazione contro il rischio di premorienza, con indicazione dell’impresa assicuratrice prescelta;
c)   l’istanza di accesso al fondo di garanzia.
Contestualmente alla domanda di APE, il soggetto richiedente presenta all'INPS la domanda di pensione di vecchiaia, secondo il modello allegato al DPCM.
In caso di recesso dal contralto di assicurazione, la domanda di APE, il contratto di finanziamento, la domanda di pensione di vecchiaia e l'istanza di accesso al fondo di garanzia sono inefficaci. Parimenti, in caso di recesso dal contratto di finanziamento, il contratto di assicurazione, la domanda di pensione di vecchiaia e l'istanza di accesso al fondo di garanzia sono inefficaci.
Nella domanda di APE il richiedente deve indicare:
a) di voler accedere o meno al finanziamento supplementare al fine di poter garantire l'erogazione dell'APE fino all'effettiva età di pensionamento qualora nella fase di erogazione dell'APE intervenga l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita ai sensi della normativa vigente;
b) l'ammontare della quota mensile di APE, nei limiti dell'importo minimo e dell'importo massimo determinati;
c) l'importo di eventuali rate per debiti erariali;
d) l'importo di eventuali rate per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata di erogazione dell’APE;
e) l'importo di eventuali assegni divorzili, di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi.
Sulla base della quota mensile di APE richiesta, è determinala la rata di ammortamento mensile che deve essere compatibile con l'ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile determinato.
Nella domanda di APE, il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, di:
a) non avere, nei confronti delle banche o di altri operatori finanziari, esposizioni per debiti scaduti o sconfinanti (intendendosi con ciò l'utilizzo di fondi in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente, in assenza di apertura di credito, ovvero in eccedenza rispetto all'apertura di credito concessa) e non pagati da oltre novanta giorni;
b) non essere a conoscenza di essere attualmente registrato negli archivi della centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia e non aver ricevuto comunicazioni relative all'iscrizione in un sistema di informazioni creditizie gestito da soggetti privati, per l'inadempimento di uno o più prestiti, quali mutui, finanziamenti o altre forme di indebitamento;
c) non aver avviato o essere oggetto di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
d) non avere pignoramenti in corso o estinti senza integrale soddisfazione dei creditori;
e) non avere protesti a proprio carico e non essere registrato nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte dì pagamento irregolari istituito presso la Banca d'Italia (CAI).
L'INPS trasmette all'istituto finanziatore indicato dal richiedente, mediante flusso telematico, la domanda di APE con la proposta di contratto di finanziamento e con la proposta di contratto di assicurazione contro il rischio di premorienza all'impresa assicuratrice scelta dal richiedente.
L'istituto finanziatore trasmette all’INPS e al richiedente, mediante flusso telematico, l'accettazione della proposta di contratto di finanziamento, ovvero l'eventuale comunicazione di mancata accettazione della stessa.
L'INPS mette a disposizione dell'impresa assicuratrice indicata dal richiedente, mediante flusso telematico, l'accettazione della proposta di contratto di finanziamento da parte dell'istituto finanziatore.
L'impresa assicuratrice accetta la proposta di assicurazione e la trasmette all'INPS e al richiedente.
L'APE si perfeziona alla data in cui sono pubblicate in formato elettronico, nella sezione riservata al richiedente sul sito istituzionale INPS, l'accettazione del contratto di finanziamento e l'accettazione della proposta di assicurazione. La pubblicazione dei predetti documenti è contestualmente comunicata dall'INPS al richiedente all'indirizzo di posta elettronica fornito dallo stesso nella domanda di APE.
Qualora nella fase di erogazione dell'APE intervenga l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita, l'ammontare del finanziamento e la relativa durata sono rideterminati in misura corrispondente alle variazioni disposte ai sensi della normativa vigente, a meno che il richiedente non abbia espresso, in sede di domanda di APE, la volontà di non voler accedere a tale finanziamento supplementare.
 
Mancata accettazione del contratto di finanziamento
L'istituto finanziatore, sulla base delle verifiche abitualmente svolte per analoghe tipologie di finanziamento, non accetta la proposta di contratto di finanziamento nei seguenti casi:
a) errori o mancanze nelle dichiarazioni effettuate dal richiedente in sede di presentazione della domanda di APE;
b) se la quota mensile di APE richiesta è superiore all’ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile determinato;
c) il richiedente abbia reso dichiarazioni non veritiere.
L'istituto finanziatore trasmette all’INPS e al richiedente, mediante flusso telematico, la mancata accettazione della proposta di contratto di finanziamento.
In caso di mancata accettazione della proposta dì contratto di finanziamento da parte dell'istituto finanziatore, la domanda di pensione di vecchiaia, la proposta di assicurazione e l'istanza di accesso al fondo di garanzia sono prive di effetti. E’ comunque, possibile procedere ad una nuova domanda di APE.
Le controversie che possono sorgere tra il richiedente e l'istituto finanziatore in relazione alla domanda di APE e al contratto di finanziamento possono essere devolute, a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie che saranno inclusi nel modello di contratto di finanziamento.
 
Obblighi degli istituti finanziatori e delle imprese assicuratrici
Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazioni periodiche, l'impresa assicuratrice mette gratuitamente a disposizione del richiedente assicurato le informazioni relative al premio versato, in formalo elettronico. Tale documentazione è resa disponibile al soggetto finanziato tramite il sito istituzionale dell’INPS, per conto dell'impresa assicuratrice.
L'erogazione del prestito ha inizio entro il 30° giorno lavorativo successivo alla data di perfezionamento dell'APE.
L'istituto finanziatore accredita sul conto corrente indicato dal richiedente ed a lui intestato o cointestato, il prestito erogato su base mensile fino alla data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia ovvero fino alla precedente data di accesso alla pensione diretta.
 
Obblighi dell’INPS
In caso di incapienza della pensione mensile, l'INPS trattiene dalla pensione il massimo importo consentito dalla legge e lo versa all'istituto finanziatore. Nei successivi 180 giorni dalla data di scadenza della medesima rata, l’INPS trattiene dalle rate di pensione mensili erogate al richiedente, l'importo mancante per il completamento del pagamento della rata inevasa e lo versa all'istituto finanziatore unitamente alle rate correnti.
L'INPS predispone sul suo portale uno strumento di simulazione che consente al richiedente di calcolare l'ammontare della rata di ammortamento in funzione dell'importo del finanziamento.
In caso di premorienza del richiedente, l'INPS si impegna ad informare, in via telematica, l'istituto finanziatore e l'impresa assicuratrice della morte del soggetto richiedente entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della variazione anagrafica per decesso da parte dell'ufficiale d'anagrafe, o del certificato di accertamento del decesso da parte del medico necroscopo.

Categoria: News provincialiData di pubblicazione: 17/10/2017
Sottocategoria: Anno 2017Data ultima modifica: 17/10/2017
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