NUOVA GESTIONE DELLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

PERSONALE DOCENTE

NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI RICOSTRUZIONE DI CARRIERA PERSONALE DOCENTE

 

Pubblichiamo, un utile schema sulle nuove modalità di gestione delle domande di ricostruzione di carriera Personale docente

 

 

Normativa di riferimento

 

·         Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 209.

 

·         Nota Miur n. 17030 del 1° settembre 2017

 

 

La domanda di ricostruzione di carriera

 

·         I docenti assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2016/2017, che hanno superato il periodo di formazione e di prova, devono presentare al dirigente scolastico la domanda per la ricostruzione di carriera.

 

·         La domanda va presentata dal 1° settembre al 31 dicembre 2017.

 

 

A cosa serve

 

·         La ricostruzione di carriera è utile per l’inquadramento nel corretto scaglione stipendiale (gradone) in base ai servizi svolti prima dell’assunzione in ruolo.

 

·         La progressione economica del personale della scuola è articolata in 6 posizioni stipendiali (gradoni) legati all’anzianità di servizio (anni di ruolo + anni di servizio riconosciuti con la ricostruzione di carriera).

 

·         Il primo aumento stipendiale si consegue con il passaggio al secondo gradone dopo 8 anni, il terzo gradone dopo 14, il quarto dopo 20, quindi dopo 27 e l’ultimo gradone dopo 34 anni di anzianità.

 

 

Nuova modalità di presentazione della domanda

 

·         A far data dal 4 settembre 2017 è stata attivata un’apposita funzione (“Richiesta di Ricostruzione Carriera”), fruibile tramite il portale delle Istanze On Line attraverso la quale ciascun docente potrà inoltrare la domanda di ricostruzione di carriera alla propria istituzione scolastica di titolarità o sede di incarico triennale.

 

·         Con un’altra apposita funzione del portale delle Istanze On line (“Dichiarazione Servizi”) il docente potrà inviare anche l’elenco dei servizi utili ai fini della ricostruzione, validando quelli già inseriti a sistema o inserendo quelli che eventualmente non vi risultino.

 

 

I servizi valutabili

 

·         Per tutti i docenti sono utili i servizi scolastici prestati con il possesso del titolo di studio per almeno 180 giorni nel corso di un anno scolastico oppure se il servizio è stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, come prevede l’art. 11 della legge 124/1999.

 

·         Non sono utili i servizi prestati presso le scuole paritarie.

 

·         I servizi riconoscibili sono espressamente indicati dall’art. 485 del D.L.vo 297/1994.

 

 

Servizi riconoscibili al personale docente scuole di istruzione secondaria

 

·           Per il personale docente della scuola secondaria, sono riconoscibili i seguenti servizi:

 

·          servizio non di ruolo prestato nelle scuole dello stesso ordine (istruzione secondaria) statali (anche all’estero) o pareggiate (no parificate o legalmente riconosciute);

 

·          servizio di ruolo e non di ruolo prestato nelle scuole primarie statali e parificate (anche all’estero);

 

·          servizio di ruolo e non di ruolo prestato in attività di sostegno nelle scuole statali primarie e di istruzione secondaria.

 

Servizi riconoscibili al personale docente scuola primaria

 

·           Per il personale docente della scuola primaria, sono riconoscibili i seguenti servizi:

 

·          servizio non di ruolo prestato nelle scuole primarie statali o parificate;

 

·          servizio di ruolo e non di ruolo prestato nelle scuole secondarie statali o pareggiate;

 

·          servizio di ruolo e non di ruolo prestato scuole dell’infanzia statali o comunali;

 

·          servizio di ruolo prestato nelle scuole primarie comunali.

 

·          servizio di ruolo e non di ruolo in attività di sostegno nelle scuole statali dell’infanzia, primarie e di istruzione secondaria

 

Servizi riconoscibili al personale docente scuole dell’infanzia

 

·           Per il personale docente della scuola dell’infanzia, sono riconoscibili i seguenti servizi:

 

·          servizio di ruolo e non di ruolo prestato nelle scuole dell’infanzia statali o comunali o regionali;

 

·          servizio di ruolo e non di ruolo prestato nelle scuole primarie statali o parificate;

 

·          servizio di ruolo e non di ruolo prestato nelle scuole secondarie statali o pareggiate;

 

·          servizio di ruolo e non di ruolo prestato in attività di sostegno nelle scuole statali dell’infanzia, primarie e di istruzione secondaria.

 

Servizi riconoscibili per tutto il personale docente

 

·           Per tutto il personale docente sono riconoscibili, inoltre, i seguenti servizi:

 

·          servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso gli educandati femminili statali e i convitti nazionali statali;

 

·          servizio prestato nelle Università in qualità di:

 

o    professore incaricato

 

o    assistente incaricato o straordinario

 

o    docente ordinario

 

o    assistente ordinario

 

o    ricercatore

 

o    associato

 

o    contrattista in costanza di rapporto di servizio non di ruolo

 

o    lettore presso Università straniera con nomina del Ministero Affari Esteri

 

Successivi adempimenti delle istituzioni scolastiche

 

·           Le istituzioni scolastiche di competenza provvederanno entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla verifica dei servizi prestati ed emetteranno il relativo decreto di ricostruzione di carriera.

 


Categoria: News provincialiData di pubblicazione: 06/09/2017
Sottocategoria: Anno 2017Data ultima modifica: 06/09/2017
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