SNALS-CONFSAL - SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI DELLA SCUOLA
SEGRETERIA PROVINCIALE DI FORLI'-CESENA
AI NOSTRI UFFICI SNALS DI FORLI' E CESENA SI ACCEDE SOLO PER APPUNTAMENTO
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GLI UFFICI IN QUESTO PERIODO NON RIESCONO A SODDISFARE TUTTE LE RICHIESTE TELEFONICHE, SI CHIEDE PERTANTO DI INVIARE UNA MAIL PER QUESTIONI URGENTI
SI CONFIDA NELLA COLLABORAZIONE E COMPRENSIONE DI TUTTI I COLLEGHI
Le mail a cui scrivere sono le seguenti snals@snalsforli.it e snalsfc@tiscali.it
APE SOCIALE 2022
In questo particolare periodo ci giungono numerose richieste per l’accesso alla indennità dell’APE SOCIALE, e attraverso un commento dell’INPS cercheremo di fare un po' di chiarezza. Abbiamo estrapolato le notizie che possono interessare il mondo della scuola, la pagina integrale si può consultare al seguente link INPS APE SOCIALE
L'indennità APE Sociale è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cd. legge Monti-Fornero).
Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 la cui scadenza, in seguito a successivi interventi normativi (l’ultimo dei quali con l’articolo 1, commi 91, 92 e 93, legge 30 dicembre 2021, n. 234), è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022.
Requisiti:
a) Possono usufruire dell’APE SOCIALE coloro che compiono almeno 63 anni cioè nati nel 1959 ed anni precedenti, che:
- assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette una o più delle seguenti professioni (cd. gravose), di cui all’allegato 3 della legge 234/2021:
- professori di scuola primaria, pre-primaria (Infanzia) e professioni assimilate;
N.d.R. seguono altre professioni non riconducibili al mondo della scuola e che comunque possono essere consultate al seguente link INPS APE SOCIALE
Ai fini del riconoscimento dell'indennità, i requisiti contributivi richiesti sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.
L'indennità dell’APE Sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio laddove a tale data sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, previa cessazione dell’attività lavorativa.
N.d.R. Esempio per il mondo della scuola, come per le altre forme pensionistiche, i requisiti si possono maturare entro 31/12/2022, pertanto se i requisiti si maturano tutti e due entro il 31/08/2022 (data della cessazione dal servizio) la pensione decorre dal 01/09/2022, se invece uno dei requisiti si matura es. il 20/11/2022 la pensione decorre dal 01/12/2022, pertanto settembre/ottobre/novembre non si percepisce ne stipendio ne pensione.
L’APE Sociale è corrisposto ogni mese per 12 mensilità nell'anno (no tredicesima), fino all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia (oggi 67 anni), ovvero fino al conseguimento di un trattamento pensionistico diretto anticipato o conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia (oggi 41aa e 10mm per le donne e 42aa e 10mm per gli uomini).
L'indennità, in caso di iscrizione ad un’unica gestione, è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro lordi (netti circa 1.300).
Il trattamento di APE Sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti.
Ai beneficiari non spettano gli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF).
Per acquisire il diritto all’indennità APE SOCIALE non bisogna essere titolari di alcuna pensione diretta.
L’indennità è invece compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata soltanto nel caso in cui i relativi redditi non superino gli 8mila euro lordi annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro lordi annui. Nelle ipotesi di superamento del limite annuo così determinato, il soggetto decade dall'APE Sociale; l'indennità percepita nel corso dell'anno in cui il superamento si è verificato diviene indebita e la sede INPS procede al relativo recupero.
La domanda deve essere presentata direttamente all’INPS entro il 31/03/2022 e una volta ricevuta l’accettazione, da parte dell’INPS, si presenta la relativa domanda di dimissioni cartacea direttamente al Dirigente Scolastico, non si deve presentare domanda sul sito di Istanzeonline.
Si consiglia di rivolgersi al nostro Patronato prendendo un appuntamento al seguente link PATRONATO EPAS, di presentare la domanda in tempi rapidi poiché il fondo a disposizione dell’APE SOCIALE è limitato.
Al seguente link LE FAQ DELL'INPS SULL'APE SOCIALE
PER OPZIONE DONNA E QUOTA 102 leggi QUI