PERSONALE DOCENTE: ISTRUZIONI OPERATIVE FINALIZZATE ALLE NOMINE IN RUOLO
Il Miur, con la nota n. 28578 del 27 giugno 2017, ha fornito indicazioni per l’avvio del prossimo anno scolastico e per le immissioni in ruolo, il numero totale ipotizzato è di circa 52.000 docenti e, secondo le indicazioni di cui sopra, il tutto dovrebbe avvenire entro il 14 agosto. La determinazione dei contingenti, n. posti per provincia e classi di concorso, avverrà solo dopo la pubblicazione dei trasferimenti per la scuola secondaria di secondo grado previsti per il 20 luglio.
Raccomandiamo pertanto a tutti coloro che risultano inclusi nelle graduatorie dell’ultimo concorso e a coloro che sono inclusi nelle Graduatorie Ad Esaurimento (GAE), anche con riserva, a tenere monitorato il nostro sito e quello dell’USR al fine di venire tempestivamente a conoscenza della tempistica delle operazioni. Consigliamo, inoltre, in caso assenza già programmata nelle date ipotizzate a rilasciare delega ad un familiare o persona di fiducia nella scelta delle sedi all’atto della nomina.
Per informazioni rivolgersi ai nostri Uffici di Forlì e Cesena
Pubblichiamo di seguito l’Allegato A emanato dal MIUR
PERSONALE DOCENTE: ISTRUZIONI OPERATIVE FINALIZZATE ALLE NOMINE IN RUOLO A.1 La consistenza complessiva delle assunzioni realizzabili è determinata dal Ministero e sarà comunicata, a livello provinciale, tramite il Sistema Informativo, agli Uffici scolastici periferici. A.2 Per le assunzioni a tempo indeterminato le graduatorie sono, ove pubblicate, quelle relative ai concorsi per esami e titoli indetti con D.D.G. 23 febbraio 2016 n. 105, n. 106 e n. 107 nonché quelle relative alle graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n.296. Ai sensi dell’art. 1 comma 109 lettera c) della legge n. 107/2015 per l’assunzione del personale docente ed educativo continua ad applicarsi l’art. 399, comma 1 del T.U. Istruzione fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento assegnando il 50 % delle nomine in ruolo alle graduatorie di merito del concorso ed il restante 50% alle graduatorie ad esaurimento. Ove non risultino ancora pubblicate le graduatorie di cui ai richiamati D.D.G. 23 febbraio 2016 n. 105, n. 106 e n. 107 le nomine in ruolo saranno, interamente, disposte nei confronti degli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, con recupero a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019. Le immissioni in ruolo per l’a.s. 2017/2018 per la scuola secondaria di I e II grado avverranno sui codici delle classi di concorso istituite con il D.P.R. n. 19/2016. Le immissioni in ruolo dalle graduatorie ad esaurimento avverranno attingendo alla suddette graduatorie, adeguate ai codici delle nuove classi di concorso, come disposto dal D.M. n.400 del 12 giugno 2017.
A.3 Ove il numero dei posti disponibili risulti dispari, l’unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine e qualora non vi siano state penalizzazioni alle graduatorie del Concorso Ordinario..
A.4 Le assunzioni in ruolo, nel rigoroso rispetto dei contingenti assegnati, non possono essere in numero superiore al totale dei posti vacanti e disponibili assegnati per ambito territoriale.
A.5 Per quanto riguarda le nomine da effettuare su graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, il sistema delle precedenze di cui alla Legge 104/1992 A.6 L’assegnazione della sede è assicurata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, e dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92. La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.
A.7 Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e nella C.M. 248 del 7 novembre 2000. Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell’11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 68/99, come graduatoria unica. Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.LL. sull’obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico, la normativa di cui all’art. 3, comma 123, della legge 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all’art.1, comma 2, della legge 407/98. A.8 Per quanto concerne l’assegnazione su posti di sostegno, ripartiti a metà tra i vincitori dei concorsi ordinari e i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, in possesso del titolo di specializzazione, le nomine in ruolo sono disposte per ambiti disciplinari.
A.9 Il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito nei corsi speciali riservati di cui all’art. 3 del D.M. 21/05, nonché il personale di cui all’art.1, comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso D.M. (docenti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, che sono stati ammessi ai corsi in quanto hanno prestato 360 gg. di servizio sul sostegno) è obbligato a stipulare, ai sensi dell’art.7, comma 9, del D.M.21/05, contratto a tempo indeterminato e determinato con priorità su posto di sostegno, secondo quanto specificato ai successivi punti A.12, 1° e 2° cpv..
A. 10 Per quanto riguarda le assunzioni per la classe A- 56 (ex A-77) – strumento musicale nella scuola media – dopo aver assicurato le assunzioni in relazione alle effettive disponibilità a tutti i docenti presenti in seconda fascia (ex prima fascia), le eventuali residue disponibilità sono ripartite, nell’ordine, tra i docenti inseriti in terza fascia (ex seconda fascia) e in fascia aggiuntiva di cui al D.M. 53/2012.
A.11 I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici del personale docente o, in caso di scorrimento degli elenchi graduati in applicazione dell’articolo 17 comma 2 lettera a) del dlg.vo 59/2017, sono assunti nei ruoli regionali, articolati in ambiti territoriali ed esprimono, secondo l’ordine di graduatoria, la preferenza per l’ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della regione per cui hanno concorso. I soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente Ministero I.U.R. Dip. per l’Istruzione Dir. Gen. per il personale della scuola sono assunti nei ruoli regionali, ed esprimono, secondo l’ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per l’ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli A.12 L’accettazione o la rinuncia, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare nello stesso anno scolastico e nella stessa provincia/regione (GaE/Concorso) successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria, salvo quanto previsto dal precedente punto A.9 e dal successivo A.12, 3° cpv., per i candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno. L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in un ambito territoriale consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un’eventuale altra proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno) nella stessa provincia/regione solamente in caso di immissione in ruolo da altro tipo di graduatoria, di merito o ad esaurimento (es. presenza di candidati iscritti in G.A.E. di una provincia e nella graduatoria di merito di altra regione). A 13 Si ricorda l’obbligo che, entro tre giorni dalla stipula del contratto a tempo indeterminato, devono essere attivate, da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale competente, tutte le necessarie operazioni relative al controllo della regolarità dell’attuale punteggio di graduatoria nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15 della legge n.183/2011, in materia di autocertificazioni.
A.14 Per il personale docente destinatario di nomina su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine e grado di scuola permane l’obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto.
A.15 E’ possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, secondo quanto previsto dalla legge 183/2010 .
A.16 Sul contingente di posti destinati alle assunzioni in ruolo nelle scuole speciali per minorati della vista e dell’udito può essere nominato solo il personale inserito nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento, che dovrà permanere per almeno cinque anni A.17 Nelle sezioni di scuola dell’infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori, può essere nominato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica attingendo dagli appositi elenchi prodotti dal sistema informativo.
A.18 Le immissioni in ruolo della scuola primaria devono essere effettuate attingendo dalla graduatoria generale e secondo la posizione nella stessa occupata, anche se riferite a posti di specialista di lingua inglese. Pertanto, all’atto della individuazione e della accettazione della nomina i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie ad esaurimento nella scuola primaria dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l’insegnamento della lingua inglese. Nell’ipotesi di dichiarazione negativa, al candidato viene notificato, contestualmente, l’obbligo di partecipazione al primo corso utile di formazione per l’insegnamento della lingua inglese. Quanto sopra deve essere notificato anche al dirigente scolastico che amministrerà il docente per l’a.s. 2017/18.
Il contingente, che include anche i posti destinati alle assunzioni in ruolo nelle scuole speciali per minorati della vista e dell’udito, sarà calcolato su tutti i posti censiti dal sistema informativo e vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità. Si provvederà a distribuire tale consistenza provinciale, compresi i posti di sostegno, tra i diversi ruoli, posti e classi di concorso fornendo agli stessi Uffici il rispettivo numero massimo di assunzioni effettuabili. Gli Uffici Scolastici Regionali provvederanno a ripartire i contingenti provinciali in contingenti di ambito territoriale.
Ministero I.U.R. Dip. per l’Istruzione Dir. Gen. per il personale della scuola (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta dell’ambito territoriale.
Si richiamano, altresì, le disposizione contenute agli articoli 678, comma 9 e 1014 comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.
della provincia in cui sono iscritti. Trovano, pertanto, applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 109 lettere a) e c).
Limitatamente ai docenti ancora inseriti nella prima fascia delle G.A.E. cui era consentita l’iscrizione in due province, l’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in un ambito territoriale consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un’eventuale altra proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno) nel medesimo ambito territoriale ovvero in altro ambito territoriale della medesima o diversa provincia. E’ inoltre consentita l’accettazione di un’eventuale altra proposta di assunzione a tempo indeterminato anche per lo stesso insegnamento o tipologia di posto (posto comune/sostegno) in un ambito territoriale di diversa provincia solamente in caso di immissione in ruolo da diversa graduatoria, di merito o ad esaurimento (presenza di candidati iscritti in G.A.E. di una provincia e nella graduatoria di merito di altra regione). I candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno, di cui al precedente punto A.9, non possono esercitare la successiva opzione dell’accettazione della nomina su posto comune, per insegnamenti collegati ad abilitazioni conseguite ex D.M. 21/05.
Ministero I.U.R. Dip. per l’Istruzione Dir. Gen. per il personale della scuola su tale tipologia di posto (art.7 del D.M. 42 dell’8 aprile 2009).
Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 16/07/2017 |
Sottocategoria: Anno 2017 | Data ultima modifica: 16/07/2017 |
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