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SNALS Confsal - Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola - Sede provinciale di Forlė-Cesena
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OSSERVAZIONI E PROPOSTE EMENDATIVE-DECRETO MADIA
SALVAGUARDIA SPECIFICITA' ISTITUZIONALI

Il nuovo “Testo Unico” sul lavoro nelle PP.AA.

 

Osservazioni e proposte emendative finalizzate al riconoscimento e alla  salvaguardia delle specificità istituzionali, ordinamentali, organizzative e didattiche delle istituzioni scolastiche ed educative .

 

 

Sulla base dello Schema di D.L.vo recante modifiche e integrazioni al D.L.165/2001 (emanato dal  Consiglio dei Ministri  in prima deliberazione il 23/2/2017 e tuttora sottoposto al prescritto  parere delle Commissioni Parlamentari), abbiamo  ricostruito i contenuti dei novellati artt. 2,5 e 40 e di altri articoli concernenti la regolazione di taluni istituti del rapporto di lavoro previsti per la generalità dei pubblici dipendenti, per verificare in che misura sia stato assolto l’impegno “politico” assunto dalla Ministra Madia , evidentemente a nome del Governo, nell’Accordo del 30 novembre u.s., per la parte relativa al  “riequilibrio” delle fonti che disciplinano il rapporto di lavoro dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni  per una ripartizione efficace ed equa delle materie di competenza e degli ambiti di azione della legge e del contratto”, a favore di quest’ultimo.

 

 

Siamo consapevoli che la valutazione dei risultati finora raggiunti, degni comunque di apprezzamento, debba riguardare complessivamente tutto il lavoro pubblico; ma siamo particolarmente interessati  a  guardare a questi risultati dal punto di vista della scuola dal momento che abbiamo riposto nel suddetto  Accordo l’imperdibile occasione non solo per  restituire alla contrattazione il ruolo e gli spazi  manomessi  dalla Riforma “Brunetta” ( Legge 15 e D.L.vo 150/2009) ma anche per correggere,  o quanto meno rendere meno aspre le criticità e le incongruenze della “Buona Scuola” (Legge 107/2015) e comunque più flessibili le interpretazioni applicative fornite dal MIUR e formalizzate in atti amministrativi e di decretazione secondaria.

 

 

                  

 

Le proposte di modifica

 

al D. Lgs Madia

 

Osservazioni e Proposte

 

 

(D.L.vo 165/2001 art.1 Finalità)

 

 

Proposta di modifica dello Schema di D.L.vo Madia

 

 

All’ Art. 1 del Decreto Madia  inserire al primo punto il seguente comma 2 bis di modifica dell’art.1

 

del D.L.vo 165/2001

 

Finalità e ambito di applicazione

 

 

 

 

La  disposizione ordinamentale contenuta nell’art. 1, comma 2, del D.L.vo 165/2001,  nel momento in cui ricomprende “ gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative” tra le amministrazioni dello Stato, le assimila in tutto e per tutto ai Ministeri, alle Regioni, alle Aziende pubbliche, alle ASL ecc. e le rende così automaticamente esposte a tutte le norme primarie e secondarie indistintamente riferite alla generalità delle “amministrazioni dello Stato”, e per queste essenzialmente pensate , senza tener minimamente conto delle specificità organizzative e delle peculiarità funzionali che ne disciplinano la vita e l’attività , fondamentalmente imperniata sulla funzione educativa e didattica.

 

Nessun altra “amministrazione dello Stato” come la scuola è caratterizzata dalla presenza di Organi Collegiali dotati di potestà propositive, consultive e deliberative che intervengono nei processi decisionali e di un corpo professionale la cui libertà d’insegnamento e la correlata autonomia didattica risultano costituzionalmente garantite.

 

 Solo alcuni esempi significativi:  il divieto di utilizzo del fax fra le pubbliche amministrazioni ostacola le comunicazioni fra le sedi staccate e le scuole, il superamento dell’uso della carta  nel normale funzionamento limita il consueto rapporto con le famiglie che al momento non sono in grado di ricevere le comunicazioni delle scuole per via telematica, gli obblighi relativi alla fatturazione elettronica  hanno allontanato gli abituali fornitori delle scuole (librerie, manutentori per le piccole riparazioni, piccoli fornitori di beni e servizi, ecc), il ricorso al mercato elettronico, l’uso di software con standard aperti  di difficile compatibilità con gli archivi e non conosciuti dal personale. Per non parlare della “disarmonia”dei tempi: le PP AA cominciano la loro attività a gennaio, le scuole a settembre.

 

Si propone il seguente emendamento: Formulazione dell’emendamento:

 

 

“Agli istituti e alle scuole di ogni ordine e grado le norme riferite alla generalità delle pubbliche amministrazioni si applicano tramite  specifici provvedimenti attuativi adottati dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca”

 

 

Oppure

 

 

“Le norme riguardanti le amministrazioni pubbliche,si applicano  agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative, previe apposite disposizioni di raccordo che tengano conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell’autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e sviluppo  loro spettante ai sensi dell’art. 21 della legge15 marzo 1997,n. 59 e del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e successive integrazioni e modifiche ”

 

 

 

 

(D.L.vo 165/2001 Art. 2 Fonti)

 

 

Proposta di modifica dello Schema di D.L.vo Madia

 

 

Art. 1 (Modifiche all’art. 2 del D.L.vo 165/2001 “Fonti”)

 

 

 

Vi è una stretta ed evidente correlazione fra gli articoli 2,5,40 del D.L.vo 165/20001 al fine di dare sostanza e coerenza  allo strumento contrattuale ( nazionale e integrativo) quale fonte di regolazione delle materie direttamente pertinenti al rapporto di lavoro.

 

Osservando sinotticamente gli artt. 2,5,40 (così come proposti  dal Dlgs Madia) si delinea un quadro del tutto inaccettabile per i seguenti motivi:

 

1.     la formula utilizzata: “fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto che costituiscono disposizioni a carattere imperativo” annulla le aperture precedenti (in particolare quella sulla derogabilità delle norme di legge da parte del CCNL di cui al comma 2 art. 2) e pertanto va cancellata

 

2.     il richiamo ai principi contenuti nel decreto ( e non è chiaro se riferiti a quelli dell’art. 1 o a quelli dell’art 2 c.1) lascia spazio ad interpretazioni che andrebbero evitate

 

3.     la potestà derogatoria del contratto anche  a   pregresse disposizioni di  legge, regolamenti e statuti affidate alla contrattazione ( “che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro…”) risulta pesantemente condizionata se non di fatto annullata  sia  dalla declaratoria delle materie per le quali la contrattazione collettiva “ è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge “ (sanzioni disciplinari, valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, mobilità- cfr: art. 40, comma 1, secondo periodo), sia da quella delle materie escluse dalla contrattazione collettiva:

 

 

a)     organizzazione degli uffici

 

b)     partecipazione sindacale ai sensi dell’art. 9;

 

c)     prerogative dirigenziali, ai sensi degli artt. 5, comma 2  – 16  e 17

 

d)     conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali

 

e)     tutte le materie riservate alla legge dall’art. 2, comma 1, lett. c) della Legge 421/92

 

Questo, in pratica,  ci impedirà di intervenire contrattualmente  su gran parte delle norme introdotte dalla Legge 107/2015, quali ad esempio, l’attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito dei docenti e  la carta elettronica per gli stessi , che pur avendo natura chiaramente retributiva , risultano erogazioni sottratte a qualsiasi procedura negoziale. Ciò vale anche per la cosiddetta “chiamata diretta”, cioè la procedura di assegnazione dei docenti dall’ambito territoriale ad una istituzione scolastica, attraverso un improprio “incarico triennale” – che ci risulta un istituto del rapporto di lavoro tipico dello status dirigenziale- materia finora disciplinata dai CCNL e CCNI sulla mobilità.

 

 Nella Legge 107/2015 , tra l’altro, è stato inusitatamente introdotto ( art. 1, comma 196) un principio generale, a nostro parere di dubbia costituzionalità,  che rende “inefficaci  le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”; una “blindatura” che –ove venisse  mantenuta l’attuale formulazione del richiamato secondo periodo del comma 1 dell’art. 40 –  metterebbe la maggio parte delle disposizioni contenute nella suddetta Legge  al riparo da qualsiasi derogatoria contrattuale , pur non essendo stato loro formalmente riconosciuta la sanzione civilistica dell’imperatività.

 

E questo per noi, ripetiamo, era e resta assolutamente inaccettabile.

 

Per questo si propone il seguente emendamento:

 

Dopo le modifiche introdotte dal comma 1, lett. a),b),c),d), inserire il seguente comma 2:

 

 

 

All’art. 2, comma 3, terzo periodo, dopo le parole : “L’attribuzione di trattamenti economici… “ mettere la virgola e aggiungere : “ ivi compresa l’utilizzazione di  eventuali risorse aventi natura di retribuzione accessoria  destinate alla valorizzazione del merito del personale docente delle istituzioni scolastiche ed  educative,” e proseguire fino alla fine del periodo e del comma.

 

 

Inoltre all’art. 2 comma 1 andrebbe  aggiunto che le norme “possono essere derogate dalla contrattazione collettiva nazionale””

 

 

 

(Dlgs 165/2001 Art. 5.

 

Potere di Organizzazione.)

 

 

Proposta di modifica dello Schema di D.L.vo Madia

 

art.2

 

 

 

Le modifiche intervengono in materia di contrattazione e organizzazione del lavoro

 

Il testo , già particolarmente involuto a seguito delle modifiche di Brunetta, è rimasto sostanzialmente tale.

 

Non c’è chiarezza tra macro organizzazione e micro organizzazione.

 

La “determinazione organizzativa” era già nel testo originario (2001), e “l’organizzazione degli uffici” sembrerebbe alludere alla macro organizzazione (art 2 comma 1).

 

Quel che non va è che si parli di “organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici”, cosa che apre alle interpretazioni più restrittive a danno della contrattazione sui posti di lavoro; infatti questa dicitura    sembrerebbe affidare alla dirigenza l’organizzazione degli uffici senza alcuna considerazione per le ricadute di essa sulle condizioni di lavoro. Sicchè

 

il riferimento alla “gestione dei rapporti di lavoro” (che però già c’era nel testo originario) è piuttosto oscuro. La “gestione dei rapporti di lavoro”  può essere forse interpretata come micro gestione ma non è chiaro se è da considerare nell’ambito della regolamentazione contrattuale.

 

La limitazione dei rapporti sindacali all’informazione o partecipazione diventa , in questo contesto,  molto ambigua, e potrebbe diventare il cavallo di troia per limitare, ad esempio, la contrattazione delle  materie dell’art 6 CCNL Scuola.

 

Nel complesso, questo articolo andrebbe riscritto perché nell’attuale formulazione determinerebbe non pochi problemi.

 

Per questo si propone il seguente emendamento:

 

Art. 2, comma 1, (Modifiche all’art 5 del D.L.vo 165/2001: “Potere di organizzazione”)  esordire:   “Fermo restando quanto previsto dall’art. 2, comma 2 ,” e proseguire “ nell’ambito delle leggi…ecc.

 

 

Quindi aggiungere “i contratti collettivi nazionali definiscono modalità e istituti relativi alla disciplina dei rapporti di lavoro, dei diritti e delle garanzie dei lavoratori nonché degli aspetti organizzativi a questi pertinenti”

 

 

 

(D.lgs 165/2001 Art. 7 Gestione delle risorse umane)

 

 

Proposta di modifica dello Schema di D.L.vo Madia

 

 

Art 5, (Modifiche all’art. 7 del D.Lvo 165/2001: “Gestione delle risorse umane

 

 

 

 

 

 

La specificità del personale della scuola, già presente nella normativa (vedi art 74 comma 4 del D.L.vo 150/2009), ha bisogno, a nostro parere di essere costantemente richiamata dalla norma, sia in materia di valutazione che di formazione e di mobilità.
Per questo si propongono i seguenti emendamenti:

 

 

-      per la formazione in servizio:  0-a1) “Dopo il comma 4, inserire il comma 4-bis: ““Condizioni e modalità concrete di localizzazione, organizzazione e gestione delle attività di formazione in servizio del personale, sono definite in sede di contrattazione integrativa.”

 

 

Per la mobilità 0-a2) Dopo il comma 4-bis, inserire il comma 4-ter: Nelle istituzioni scolastiche autonome i criteri di assegnazione alle diverse sedi sono definiti in sede di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D.lgs 165/2001 art. 52 Disciplina delle mansioni) 

 

 

 

(articolo che si propone di modificare nonostante lo schema del Decreto Madia non lo preveda)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sblocco del concorso per DSGA (Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi) della scuola.

 

Dal 2001 ad oggi non è stato mai realizzato il concorso per DSGA. Nel frattempo, per i vuoti di organico che si sono creati, sono state conferiti molti incarichi ad Assistenti Amministrativi che svolgono da allora la funzione di DSGA.

 

E’ necessario, da un lato, sbloccare il concorso ordinario mai realizzato (e per questo sono sufficienti le norme vigenti), dall’altro, bandire anche un concorso riservato a quanti svolgono la funzione senza avere la possibilità di acquisire il ruolo ormai da essi continuativamente coperto. Da qui la proposta del seguente emendamento:

 

Dopo l’art. 7, inserire l’art. 7-bis , recante la rubrica: “Modifiche all’art. 52 del D.L.vo 165/2001  “Disciplina delle mansioni”

 

 

Comma 1-bis, dopo le parole “personale docente”, inserire:  “ed ATA”

 

 

(NB: non sembrerebbe necessaria un’analoga modifica all’art. 62, comma1-bis, del D.L.vo 150/2009)

 

Inserire poi in  alternativa il

 

Comma 1-ter

 

 

 

Nell'ambito del primo concorso indetto per la copertura dei posti vacanti per il profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi di cui all’area D della tabella A allegata al Contratto collettivo nazionale del comparto scuola del 29 novembre 2007, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca destinerà una quota del 50 per cento dei posti messi a concorso al personale appartenente al profilo di assistente amministrativo di cui all’area B della tabella A allegata al Contratto collettivo nazionale del comparto scuola del 29 novembre 2007, che hanno svolto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di accesso alla procedura concorsuale, funzioni superiori per la sostituzione del direttore dei servizi generali e amministrativi per almeno tre anni, anche in deroga a quanto disposto dal comma 1 bis dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni per quanto riguarda il requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dlgs 165/2001 Art. 17. funzioni dei dirigenti e art 25 . dirigenti delle istituzioni scolastiche)

 

 

Articolo 7 del Decreto Madia

 

 

Dopo l’art. 7, inserire l’art. 7-bis, recante la rubrica: “Modifiche all’art. 17 del D.L.vo 165/2001 “Funzioni dei Dirigenti”

 

(articolo che si propone di modificare nonostante lo schema del Decreto Madia non lo preveda)

 

 

 

 

 

 

Il comma 1 lettera e-bis dell’art 17 del D.L.vo 165/2001 introdotto dall’art 39 comma 1 lett c) del D.L.vo 150/2009, con cui si affida potere valutativo anche ai fini della progressione di carriera e della corresponsione di indennità e  premi incentivanti, se intrecciato con l’art 40 e con la norma che prescrive che la valutazione si effettua nell’ambito delle norme di legge, potrebbe legittimare il potere del Dirigente Scolastico di assegnare i premi del bonus come previsto dalla legge 107/2015.

 

O si chiarisce che la scuola è esclusa o va proposta una diversa formulazione che ottenga il medesimo risultato.

 

 

 

Pertanto proponiamo che sia aggiunto un art 7 bis che così recita: “ All’articolo 17 del 30 marzo 2001 n. 165 è aggiunto il seguente comma 2: “Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di cui all’articolo 25”

 

 

 

 

 

(Dlgs 165/2001 Art. 24.

 

Trattamento economico).

 

 

Non modificato dal decreto  Madia ma dal D.L.vo 150

 

 

 

(articolo che si propone di modificare nonostante lo schema del Decreto Madia non lo preveda )

 

 

 

 

Con questa norma introdotta dal D.L.vo 150/2009 il salario accessorio dei dirigenti di fatto è stato sottratto alla contrattazione. Si tratta di una pesante invasione di campo  operata al fine di costruire una struttura della retribuzione dei dirigenti nella quale la componente soggetta a valutazione/gradimento dell’operato del dirigente da parte del datore di lavoro costituirebbe un fortissimo condizionamento dell’autonomia e della libertà professionale. Per la dirigenza scolastica significherebbe che i futuri aumenti contrattuali (in realtà parziali recuperi salariali) sarebbero tutti destinati al risultato ed entro il successivo contratto si dovrebbe diminuire (di fatto azzerandola) la retribuzione accessoria di posizione fissa e variabile legata alla complessità dell’incarico dirigenziale.

 

Si tenga presente che la Dirigenza scolastica ha un differenziale retributivo sul salario accessorio di decine di migliaia di euro rispetto alla rimanete dirigenza di stato.

 

 

Pertanto proponiamo o di aggiungere un comma 10 che recita:  “I commi 1 bis, 1 ter, 1 quater non si applicano ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche

 

Oppure

 

  si propone l’abrogazione dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater.

 

 

 

 

 

(Dlgs 165/2001 Art. 30.

 

Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse).

 

 

Art 3 comma 1 del Decreto Madia

 

 

 

 

Il comma 2.2 conferisce ai CCNL la “possibilità” di integrare le procedure  e i criteri  per i passaggi tra amministrazioni.
Pensiamo che essi debbano avvenire invece secondo procedure e criteri definiti dalla Contrattazione.

 

Soprattutto ciò si giustifica con la nascita dei novi comparti che devono avere la possibilità di regolare al proprio interno contrattualmente questa materia.

 

Per questo crediamo che le parti debbano avere la possibilità non di integrare ma di adattare e modificare procedure e criteri.

 

Pertanto si propone di sostituire il coma 2.2 con “
I CCNL definiscono i criteri e procedure per l’attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2”

 

Per la mobilità  Dopo il comma 2.4 inserire il comma 2.5: Nelle istituzioni scolastiche autonome i criteri di assegnazione alle diverse sedi sono definiti in sede di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica.”

 

 

 

 

(Dlgs 165/2001 Art. 33.

 

Eccedenze di personale e mobilità collettiva.)

 

Non modificato dal decreto Madia

 

(articolo che si propone di modificare nonostante lo schema del Decreto Madia non lo preveda )

 

 

 

 

 

 

Il comma 6 dell’articolo 33 del D.L.vo non modificato dal Decreto Madia contiene lo stesso limite già fatto rilevare nell’articolo 30.

 

Il procedimento di mobilità, infatti, viene ricondotto a modalità più unilaterali, abbreviato e reso meno trasparente.

 

Il testo precedente era decisamente migliore.  Specie sul comparto unico valgono le stesse considerazioni dell’art. precedente.

 

Si propone pertanto la modifica del comma 6 sostituendo, avendo a soggetto i contratti collettivi, le parole “possono stabilire” con “stabiliscono”

 

 

 

 

 

(Dlgs 165/2001 Art. 36.)

 

 

Art 9 del Decreto Madia

 

 

Riconduzione al CCNL delle tipologie del rapporto di lavoro nelle PPAA.

 

E’ necessario che il contratto si occupi  della regolamentazione complessiva della materia.

 

Da eliminare tutta la parte relativa alla possibilità di assumere mediante contratti di somministrazione lavoro.

 

 

 

 

(Dlgs 165/2001 Art. 40.

 

Contratti collettivi nazionali e integrativi.)

 

             

 

 

 

Proposta di modifica dello Schema di D.L.vo Madia

 

 

Art. 11 ( Modifiche all’art. 40 del D.L.vo 165/2001 “Contratti nazionali e integrativi),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutto il primo comma dell’art 11 di modifica dell’art 40 del D.L.vo 165 è pasticciato poiché non fa chiarezza sulla questione dell’organizzazione degli uffici e sul ruolo sindacale come già evidenziati a proposito dell’art. 5.

 

 

Al comma 1 dell’art. 40 si suggerisce di sostituire le parole “nei limiti previsti dalle norme di legge” con le seguenti: “nei limiti previsti dalle disposizioni contenute nel presente decreto”

 

 

 

Occorrerebbe precisare che la macro organizzazione, così come definita dall’art 2 comma 1 è esclusa dalla contrattazione  (salvo informazione) e sul resto la contrattazione si svolge nell’ambito dei principi generali esplicitamente indicati dalla legge nell’art. 1.

 

 

E in ogni caso  basterebbe ritornare al 165/2001 versione originaria.

 

 

 

Richiamiamo quanto già detto a questo proposito a commento dell’art 2 della Legge 107/2015 è stato inusitatamente introdotto ( art. 1, comma 196) un principio generale, a nostro parere di dubbia costituzionalità,  che rende “inefficaci  le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”; una “blindatura” che –ove venisse  mantenuta l’attuale formulazione del richiamato secondo periodo del comma 1 dell’art. 40 –  metterebbe la maggior parte delle disposizioni contenute nella suddetta Legge  al riparo da qualsiasi derogatoria contrattuale , pur non essendo stato loro formalmente riconosciuta la sanzione civilistica dell’imperatività.

 

E questo per noi era e resta assolutamente inaccettabile.

 

L’attuale formulazione dell’art. 40, inoltre,  ci preoccupa fortemente anche in relazione alla prevista destinazione alla performance di una “quota prevalente” del trattamento accessorio “comunque denominato”. Come è noto, il trattamento economico del personale della scuola oltre a quello fondamentale (tabellare) contiene due voci (RPD e CIA) a carattere fisso e continuativo  il cui finanziamento, fin dal momento della loro costituzione, venne ( ed è tuttora) posto a totale  carico delle risorse complessivamente destinate ai rinnovi contrattuali. Senza una specifica precisazione, la tenuta del vigente impianto retributivo verrebbe messa seriamente in discussione.

 

Naturalmente, se si vuole rendere coerente il testo con l’Accordo del 30 novembre 2016, in materia di atto unilaterale, la formulazione governativa va totalmente cambiata, altrimenti l’atto unilterale non sarà minimamente scalfito.

 

Il comma 3 ter andrebbe, pertanto,  così riformulato:

 

 

Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, il ricorso all’atto unilaterale motivato delle amministrazioni, dopo aver esperito tutte le procedure negoziali e nel rispetto della correttezza dei rapporti tra le parti, è limitato ai casi nei quali il perdurare dello stallo nelle trattative, per un periodo di tempo che sarà definito dai contratti collettivi, determini un pregiudizio economico all’azione amministrativa. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bisI contratti collettivi determineranno la durata massima della vigenza dell’atto unilaterale.

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dlgs 165/2001 Art. 44.

 

Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro)

 

 

(articolo che si propone di modificare nonostante lo schema del Decreto Madia non lo preveda )

 

 

 

 

Si chiede di eliminare la norma che prevede la impossibilità per una RSU di far parte di commissioni di concorso.

 

Si ricorda che la RSU è personale eletto (ovvero gode la fiducia) dai propri colleghi all’interno del mondo del lavoro. Spesso non è iscritto ad alcuna organizzazione sindacale.

 

Si chiede venga tolto il riferimento alle commissioni di concorso, mantenendo incompatibilità esclusivamente verso i dirigenti eletti in seno agli organismi statutari interni alle organizzazioni sindacali.

 

 

 

 

 

(Dlgs 165/2001 Art. 40-bis.

 

Controlli in materia di contrattazione integrativa)

 

 

 

 

(articolo che si propone di modificare nonostante lo schema del Decreto Madia non lo preveda)

 

 

 

 

 

Si propongono le seguenti abrogazioni:

 

 

“1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti.”

 

(…)

 

“3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche.”

 

 

 

 

(Dlgs 165/2001 Art. 55.

 

Sanzioni disciplinari e responsabilità)

 

 

Art. 12 del Decreto Madia

 

 

 

Senza voler in alcun modo, alleggerire o eludere comportamenti rilevanti dal punto di vista disciplinare, è necessario ripristinare la obbligatorietà dell’esperire procedura di conciliazione ove richiesta da una delle parti.

 

La richiesta viene sostenuta da sotto un doppio profilo:

 

a) la Commissione di Conciliazione, già Collegio di Conciliazione, è stata istituita dal Legislatore al fine di ridurre il numero di ricorsi al Giudice del lavoro.

 

Non si comprende perché la parte datoriale pubblica debba essere quella, nel nostro Paese, che meno aderisce al tentativo di conciliazione;

 

b) il passaggio della conciliazione permette di tutelare il singolo lavoratore, spesso quello più debole dal punto di vista economico, evitando la via onerosa del ricorso giudiziale.

 

 

Si chiede venga ripristinato gli articoli 56 e 66 del testo previgente.

 

In subordine si chiede di modificare il comma 3, secondo periodo, eliminando la non obbligatorietà della conciliazione

 

 

(Dlgs 165/2001 Art. 47-bis.

 

Tutela retributiva per i dipendenti pubblici )

 

 

 

 

(articolo che si propone di modificare nonostante lo schema del Decreto Madia non lo preveda)

 

 

 

 

 

Soppressione dell’erogazione unilaterale degli aumenti contrattuali.

 

Questa norma è  da cancellare perché particolarmente pericolosa.

 

Apparentemente è scritta a favore dei lavoratori. In realtà stabilisce che il contratto possa essere bypassato da un’erogazione unilaterale, di qualunque entità, purchè contenuta nella legge di stabilità. Se venisse applicata sistematicamente, la disciplina del rapporto di lavoro ritornerebbe all’era pre-contrattuale.

 

 

 

 

(Dlgs 165/2001 Art. 55. bis

 

Forme e termini del procedimento disciplinare)

 

 

Art 13 del decreto Madia

 

 

 

Riteniamo tali norme incompatibili  con il sistema scolastico. Per questa via si opera un pesante condizionamento degli operatori con negative e incostituzionali ricadute sulla libertà di insegnamento e il diritto all’apprendimento.

 

Si rende necessaria una riconduzione dell’intera materia  al Ccnl.

 

 

Il comma 9-ter è inaccettabile.

 

Nella procedura disciplinare viene meno la garanzia  del diritto di difesa del lavoratore disegnando un rapporto fortemente asimmetrico tra dirigenti e lavoratori per cui il rispetto delle regole vale per i secondi ma non per i primi. I principi del diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione valgono per tutti e non possono essere derogati a favore del superiore gerarchico.

 

 

Si propone la cancellazione di questo comma 9-ter.

 

 

Anche il comma 9-quinquies è inaccettabile.

 

Al dirigente scolastico vengono attribuiti poteri disciplinari troppo vasti e non compatibili con la libertà d’insegnamento.

 

Inoltre con l’introduzione di questa norma si avrebbero due effetti:

 

1) diversamente che nel resto del pubblico impiego nella scuola non si applicherebbe il comma 2 dell’art. 55 bis per cui: ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, e nell’ambito della propria organizzazione, individua l’ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.

 

2) Introdurre la sanzione disciplinare della sospensione fino a 10 giorni che non esiste per i docenti (il Testo Unico sulla scuola prevede la fattispecie della sanzione della sospensione di un mese che non è nella disponibilità del Dirigente Scolastico). Quindi in realtà la formulazione non creerebbe nemmeno i presupposti normativi per rendere legittime le sospensioni dal servizio irrogate dal dirigente a docenti, sempre finora annullate in Corte d’Appello.

 

Ribadiamo: per manifesta incompatibilità con l’ordinamento scolastico e con il rapporto di lavoro dove si esercita  la libertà di insegnamento e il diritto all’apprendimento il comma 9-quinquies è da cancellare.

 

Per cui si suggerisce di sostituire il comma 9-quinquies con il seguente:

 

In attesa del nuovo contratto che dovrà disciplinare la materia relativa alle sanzioni disciplinari, per il personale docente presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare resta regolato dal D.L.vo 297/94 e si svolge secondo le disposizioni del presente decreto.

 

 

1.      Tutta la partita è da ricondurre nell’ambito contrattuale anche per dare un ruolo agli organismi di garanzia  (CSPI) nel caso ci siano implicazioni sulla libertà di insegnamento.

 

 

 

Proposta di modifica dello Schema di D.L.vo Madia

 

 

Art. 20 (Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni)

 

 

Al comma 9 dopo la parola docente cassare “educativo e     amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA)”

 

 

Anche il personale  Ata e gli educatori hanno diritto alla  stabilizzazione.

 

Escludere il personale ATA e quello educativo dalla possibilità di una stabilizzazione è ancora una volta una palese discriminazione a danno di questi lavoratori, dal momento che la legge 107 ha previsto un piano straordinario di assunzione solo per il personale docente. 

 

Questo personale rientra nei requisiti previsti dalla sentenza della Corte di Giustizia europea, cioè il superamento di 36 mesi di servizio su posti vacanti e disponibili, con contratti annuali a tempo determinato fino al 30 giugno o al 31 agosto, anche non consecutivi, con lo stesso profilo presso la medesima amministrazione.

 

Pertanto, il personale ATA ed educativo andrebbe escluso dal comma 9 dell’art. 20 e compreso tra il personale destinatario di assunzione.

 

La proposta di modifica del comma 9 dell’art.20 che prevede, dunque, che vengano cancellate le parole “educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA)” risultando così riformulato: “

 

:  “Il presente articolo non si applica al reclutamento del personale docente presso le istituzioni scolastiche statali”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente allo Schema di decreto legislativo recante modifiche al D.L.vo 27 ottobre 2009, n. 150 emanato in prima deliberazione dal Consiglio dei Ministri il 23 febbraio 2017, ci limitiamo alle seguenti brevi osservazioni:

 

 

a)     valutiamo positivamente la sostituzione disposta dall’art. 13 dello Schema suddetto dell’art. 19 del D.L.vo 150/209 che ai commi 1 e 2 prevedeva la compilazione di una graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale e fissava parametri percentuali di inserimento in prestabilite fasce di merito al fine di differenziarne la corresponsione del trattamento accessorio collegato alla performance individuale;

 

b)     condividiamo altresì l’applicazione del criterio di attribuzione dei “premi” con riferimento alla retribuzione di risultato; (da far cadere)

 

c)     desta invece perplessità l’art. aggiuntivo 19-bis per le modalità di partecipazione  dei cittadini e degli “altri utenti finali  al processo di misurazione delle performance organizzative;

 

d)      accogliamo positivamente il contenuto della Relazione tecnica relativa all’art. 10 dello Schema di modifica dell’art. 14 del D.L.vo 165/2009 nella parte in cui viene  evidenziata in grassetto ( pag. 5)  una osservazione che fa salva la disposizioni dell’art. 74, comma 4, del D.L.vo 150/2009 relativa al personale docente della scuola. Riteniamo, comunque, che tale circostanza debba essere oggetto di specifica menzione nell’articolato dello Schema stesso..

 

Considerazione conclusiva, di ordine generale. Il D.L.vo n. 150 non è applicabile alla scuola: questo va chiarito, insieme alla richiesta di disapplicazione del comma 196 dell’art 1 della legge 107/ 2015 che contraddice la possibilità di modifiche precedentemente sancita dall’art 2 comma 2.

 

 

 

SOSTEGNO AI GENITORI CON FIGLI CON DISABILITA’ GRAVE

 

Un discorso a parte merita la proposta di emendamento che si propone di inserire all’articolo 5 che propone modifiche all’art 7 del D.L.vo 165/2001 nella seguente formulazione

 

 Dopo il comma 4-ter, inserire il comma 4-quater

 

“A tutela e sostegno della genitorialità, al personale di ruolo dipendente dalle pubbliche amministrazioni con figli con invalidità riconosciuta al 100% e con disabilità di cui all’art. 33,comma 3 della Legge 104/1992, è riconosciuto come criterio di priorità  l’assegnazione della  sede di servizio nel comune di residenza del figlio, in soprannumero o in posizione di comando.” 

 

Tale proposta, benché apra dei problemi con l’intero mondo del lavoro, anche privato, in materia di tutela delle persone con disabilità, si fonda su situazioni di reale difficoltà che vivono le famiglie che, dovendo assistere i figli in condizione di non autosufficienza, non riescono ad avvicinarsi nella sede di lavoro in quanto preceduti costantemente dagli stessi lavoratori con disabilità anche non invalidante e anche lieve. Tale rivendicazione è all’attenzione della Ministra dell’Istruzione Università e Ricerca ed è stata fatta oggetto di discussione nella commissione lavoro della Camera

 

 

 

 


Categoria: News provincialiData di pubblicazione: 05/04/2017
Sottocategoria: Anno 2017Data ultima modifica: 05/04/2017
Permalink: OSSERVAZIONI E PROPOSTE EMENDATIVE-DECRETO MADIATag: OSSERVAZIONI E PROPOSTE EMENDATIVE-DECRETO MADIA
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