DOCENTI - OBBLIGHI DI SERVIZIO DAL TERMINE DELLE LEZIONI AL 30/06
A seguito di numerose richieste di chiarimenti, come ogni fine anno, da parte dei docenti che, terminate le lezioni, si trovano a dover combattere con alcuni Dirigenti che si inventano “obblighi di servizio” a cui sarebbero tenuti, cerchiamo di fare un minimo di chiarezza attraverso i riferimenti contrattuali e la normativa vigente.
In primo luogo ci si deve riferire agli artt. 28 e 29 del CCNL/2007 che definiscono puntualmente quali sono gli obblighi di lavoro del personale docente, la cui articolazione suddivisa in attività di insegnamento ed in attività funzionali all’insegnamento. Appare perciò chiaro che quando sono terminate le lezioni l’attività obbligatoria di insegnamento (art. 28) non è più doverosa ciò per un motivo molto semplice all’assenza della “materia prima” e cioè gli alunni, se non è chiaro il concetto si può trovare conforto anche all’art. 1256 del c.c. che recita “La obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.”
Venendo poi alle attività funzionali all’insegnamento (art. 29) queste sono suddivise in:
• 40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del collegio docenti;
• 40 ore annue per la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione.
Pertanto ognuna delle due attività sono a se stanti (40+40 ore) e in nessun modo può esserci interscambio. A queste vanno aggiunte le attività obbligatorie quali scrutini ed esami e la compilazione degli atti relativi alla valutazione, il tutto non è ricompreso nelle 40+40 ore. E’ bene ricordare che se si sono già raggiunte le 40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del collegio docenti e sono previsti altri incontri,si può richiedere il pagamento delle ore aggiuntive o all’esonero dalla partecipazione. Pertanto nel contratto nessun’altro obbligo è previsto a carico dei docenti quando le lezioni sono sospese (mese di giugno compreso), se non la sola parte residua degli obblighi di cui all’art. 29 del contratto, le attività collegiali e/o le attività funzionali all’insegnamento e cioè quelle relative a scrutini ed esami, riunioni di collegio docenti e consigli di classe, ma solo se programmate, cioè comprese nel piano annuale delle attività proposto da Dirigente Scolastico ed approvato dal collegio a inizio d’anno, senza eccedere la quantità fissata dal CCNL/2007. Il Piano può subire variazioni in corso d’anno, sulla scorta di sopraggiunte esigenze, deve comunque coinvolgere il collegio docenti.
Chiaramente nel periodo in cui non vi è lezione, ed escludendo ciò che prevede il Piano delle attività, i docenti non possono essere obbligati (nemmeno sotto la minaccia di un ordine di servizio):
• Alla presenza a scuola secondo il loro normale orario d’insegnamento;
• A recarsi tutte le mattine a scuola per firmare il registro delle presenze;
• Ad attività di riordino della biblioteca o altre attività normalmente “estranee” all’insegnamento;
• Ad adempiere a qualsiasi attività prevista in un “elenco” di impegni stilato autonomamente dal Dirigente e non previsto nel Piano delle attività.
Unica eccezione si rileva per i docenti della scuola di II grado non impegnati negli esami, come previsto dall’art. 11 dell'OM. n. 41 dell'11 maggio 2012 che prescrive: “Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte..”. Anche da ciò si evince chiaramente che il “Rimanere a disposizione” non vuol dire essere obbligati alla presenza o alla firma per tutti i giorni che vanno dalla fine delle lezioni al 30/6, come se non bastasse lo stesso art.11 rafforza tale concetto declamando con ulteriore chiarezza che il docente “assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte”.
In conclusione si rammentano, ad abundantiam:
- la Nota ministeriale prot. n. 1972 del 30 giugno 1980, che già allora chiariva la questione: “Appare in contrasto con il sistema previsto dai Decreti Presidenziali 31 maggio 1974, numero 416 e 417, l’imposizione di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attive e rispondenti a reali esigenze delle singole scuole. Si tratterebbe infatti di presenza permanente formale che, in tal caso, non terrebbe conto della peculiare caratteristica dell’istituzione scolastica, che si differenzia della prevalente attività (quella di insegnamento destinato agli alunni) prevista dal calendario scolastico.”
- la sentenza del Consiglio di Stato n. 173/1987 in cui si decretava: “…Né è ipotizzabile l’imposizione dell’obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall’impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza nel sistema delineato dal D.P.R. n. 417/1974”.
- le sentenze dei Giudici del Lavoro di Trento del 23/01/2004 e quello Napoli n. 5344 del 2006 i quali affermavano "che durante la sospensione delle lezioni, possono essere effettuate solo attività funzionali di insegnamento di carattere collegiale, previste nel piano annuale deliberato dal Collegio dei Docenti a settembre ed eventualmente integrato successivamente, sempre con delibera del Collegio.
Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 12/05/2023 |
Sottocategoria: Anno 2023 | Data ultima modifica: 12/05/2023 10:54:47 |
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