Nuovo regolamento visite fiscali e assenze per malattia
Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica n. 206 del 17 ottobre 2017
Nella G.U. -Serie Generale- n.302 del 29-12-2017, è stato pubblicato il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, n. 206 del 17 ottobre 2017, recante le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonchè l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità per i dipendenti pubblici.
Il provvedimento è entrato in vigore il 13/01/2018.
Si riportano, di seguito, gli aspetti salienti dello stesso.
Richiesta della visita di controllo
Mediante l’utilizzo del canale telematico dell'INPS, la visita fiscale può essere richiesta fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia.
Conseguentemente, l'INPS la assegna ai medici incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari. La visita, inoltre, può essere richiesta anche su iniziativa dell'INPS.
Svolgimento delle visite fiscali
Le visite fiscali possono essere effettuate anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale, con cadenza sistematica e ripetitiva.
Fasce orarie di reperibilità - Sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 - Sussiste l'obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Messaggio n. 4640 del 22/12/2023 ad OGGETTO: Visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori pubblici. Fasce orarie di reperibilità:
Tanto rappresentato, nelle more dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale (o dell’eventuale riforma della sentenza n. 16305/2023 del TAR Lazio), sentito il Dipartimento della Funzione pubblica, in virtù del principio di armonizzazione contenuto nel citato articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165/2001, richiamato in sentenza, le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi)
Esclusioni dall'obbligo di reperibilità
Sono escluse le assenze riconducibili ad una delle seguenti circostanze:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- causa di servizio riconosciuta ascrivibile alle prime tre categorie della Tabella A allegata al DPR 30/12/1981, n. 834, oppure a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo DPR;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Verbale di visita fiscale
E’ redatto dal medico e trasmesso telematicamente all'INPS, nonchè messo a disposizione del dipendente sull’apposito servizio telematico predisposto dall'INPS.
L'esito del verbale è pubblicato sul portale dell'INPS dal datore di lavoro.
Variazione dell'indirizzo di reperibilità
L'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi, va comunicato preventivamente all'amministrazione di appartenenza, che a sua volta ne dà tempestiva comunicazione all'INPS.
Mancata effettuazione della visita fiscale
Qualora il dipendente sia assente al controllo all'indirizzo di reperibilità fornito, il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio. Immediata comunicazione motivata a riguardo, viene data al datore di lavoro che l'ha richiesta.
Mancata accettazione dell'esito della visita
Se il dipendente non accetta l'esito della visita fiscale, il medico è tenuto ad informarlo del fatto che deve eccepire il dissenso seduta stante.
Il medico annota sul verbale il manifestato dissenso che deve essere sottoscritto dal dipendente e contestualmente invita lo stesso a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo.
In caso di rifiuto a firmare del dipendente, l'INPS predispone apposito invito a visita ambulatoriale.
Rientro anticipato al lavoro
Ai fini della ripresa dell'attività lavorativa, per guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo al medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi oppure ad altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo
Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 08/10/2024 |
Sottocategoria: ANNO 2024 | Data ultima modifica: 08/10/2024 16:34:26 |
Permalink: VISITE FISCALI - NUOVI ORARI DI REPERIBILITA' | Tag: VISITE FISCALI - NUOVI ORARI DI REPERIBILITA' |
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