Normativa di riferimento
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- Ipotesi CCNI 12 giugno 2019
- C.M. 20 giugno 2019 prot. n. 28978
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Le domande
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- Le domande sia di utilizzazione che di assegnazione provvisoria vanno presentate :
- personale docente (infanzia, primaria e secondaria): dal 9 luglio al 20 luglio 2019 su Istanze On Line
- personale docente dei licei musicali e coreutici: dal 9 luglio al 20 luglio 2019 in modalità cartacea
- personale docente assunto ex DDG 85/2018 le cui graduatorie siano state pubblicate entro il 31 agosto 2018: domande di assegnazione provvisoria in modalità cartacea dal 9 luglio al 20 luglio 2019
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Destinatari delle utilizzazioni
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- In linea generale tutti i docenti, che, dopo le operazioni di trasferimento, risultino a qualunque titolo senza sede definitiva.
- In particolare:
- I docenti in esubero su provincia
- I docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata o d’ufficio che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nella scuola di precedente titolarità
- I docenti appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero che richiedono l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo o su posti di sostegno anche se privi di specializzazione
- I docenti titolari su insegnamento curriculare, in possesso della specializzazione, che chiedono di essere utilizzati sul sostegno
- I docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili.
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L’assegnazione provvisoria
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- L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
- L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia.
- L’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’interno del comune di titolarità.
- L’assegnazione provvisoria può essere richiesta anche dai docenti al 3° anno del FIT, assunti con DDG 85/2018 dal 1° settembre 2018 a seguito di graduatoria di merito pubblicata entro il 31 agosto 2018.
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Immessi in ruolo dal 2019/20
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- Non sono consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti del personale assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 2019/20.
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Preferenze
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- L’assegnazione provvisoria può essere chiesta soltanto per una provincia o per quella di titolarità o per altra provincia, indicando fino a 20 preferenze per i docenti dell’infanzia e primaria e fino a 15 per i docenti della secondaria di primo e secondo grado.
- Le preferenze sono esprimibili tramite i codici di scuola, comune, distretto, provincia.
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Le precedenze di cui all’art. 8, valide sia per le utilizzazioni che per le assegnazioni provvisorie
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- Punto I – personale con gravi motivi di salute:
- personale docente non vedente;
- personale docente emodializzato.
- Punto II – personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità.
- Punto III – personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative:
- disabili di cui all’art. 21 della legge 104/92 con un grado di invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 648/50;
- personale che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);
- disabili di cui all’art. 33, comma 6, della legge 104/92 (situazione di gravità).
- personale che assiste i seguenti familiari disabili di cui all’art. 33, commi 5 e 7 (situazione di gravità e necessità di assistenza continuativa, globale e permanente) della legge 104/92 che sia:
- genitore, anche adottante o chi esercita legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità;
- coniuge o parte dell’unione civile di soggetto con disabilità in situazione di gravità;
- solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore;
- lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età inferiore ai sei anni;
- lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali.
- unico parente o affine entro il secondo grado (ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità.
- Punto V – personale cessato a qualunque titolo dal collocamento fuori ruolo.
- Punto VI – personale coniuge di militare o di categoria equiparata.
- Punto VII – personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali.
- Punto VIII – personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale.
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Assegnazione provvisoria su altro grado di istruzione o per altra classe di concorso
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- L’assegnazione provvisoria può essere richiesta, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione alle seguenti condizioni:
- aver superato il periodo di prova;
- essere in possesso della relativa abilitazione per il posto o classe di concorso richiesta.
- La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità.
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