IL DECRETO "AGOSTO" E' LEGGE - NOVITA' NELLE AGEVOLAZIONI PER LAVORATORI FRAGILI
ELIMINATO IL LICENZIAMENTO DEI SUPPLENTI ASSUNTI CON ORGANICO COVID
SCUOLA
1. Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici.
Il genitore lavoratore dipendente può svolgere il lavoro agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di quattordici anni. La quarantena dovrà essere stata disposta dall’ASL a seguito di contatto verificatosi
• all’interno del plesso scolastico,
• nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati,
• all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
Se il lavoro non può essere svolto in modalità agile e comunque in alternativa a questa possibilità, il lavoratore può astenersi dal lavoro (congedo) per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici. Per il periodo di congedo fruito è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione ed è coperto da contribuzione figurativa.
2. Lavoratori fragili
Fino al 15 ottobre 2020, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante:
- da immunodepressione,
- da esiti da patologie oncologiche,
- dallo svolgimento di relative terapie salvavita,
- riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, co. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104),
il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto. E’ prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Non è possibile monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di questa tipologia.
Dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020 questi lavoratori fragili – se non dichiarati inidonei - svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, che è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa, anche:
✓ con una diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti,
✓ con lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
3. Docenti e ATA supplenti Covid
I docenti e gli ATA con incarico a tempo determinato in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, svolgono il loro lavoro con le modalità del lavoro agile. Non saranno più licenziati per giusta causa e senza diritto ad alcun indennizzo.
4. Giudizi alla scuola primaria
Dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento.
5. Misure urgenti per garantire la funzionalità amministrativa delle istituzioni scolastiche (concorso DSGA e AA facenti funzioni) Limitatamente all’anno scolastico 2020/2021 nelle regioni nelle quali le procedure del concorso pubblico non si sono concluse con l’approvazione della graduatoria di merito entro il 31 agosto 2020, le immissioni in ruolo dei vincitori sono effettuate a seguito dell’approvazione delle graduatorie di merito, purché entro il 31 dicembre 2020, nei limiti dei posti autorizzati per l’anno scolastico 2020/2021. Gli effetti giuridici decorrono dall’inizio dell’anno scolastico, gli effetti economici dalla data della presa di servizio. Dalla data della presa di servizio dei vincitori di concorso sono revocati le reggenze e gli eventuali provvedimenti di conferimento dell’incarico di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) agli assistenti amministrativi sui posti in cui assumeranno servizio i vincitori di concorso. Restano confermati i contratti a tempo determinato comunque connessi o collegati alla sostituzione degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA. a potenziamento dell’attività di segreteria delle istituzioni scolastiche.
A cura della Segreteria Generale e degli Uffici
Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 12/10/2020 |
Sottocategoria: Anno 2020 | Data ultima modifica: 20/10/2020 14:34:46 |
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