PENSIONI PERSONALE SCOLASTICO: 9^ SALVAGUARDIA
La legge 30 dicembre 2020, n.178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, riporta le disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (c.d. nona salvaguardia).
In particolare, il comma 346 individua le categorie di lavoratori alle quali continuano ad applicarsi i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze vigenti prima dell'entrata in vigore della legge Monti-Fornero, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.
Rientrano in questa situazione per il comparto scuola:
- lettera d - Lavoratori che nel corso del 2011, risultano essere stati nel corso dell'anno in congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 per assistere figli con disabilità grave;
- lettera e - Lavoratori che, con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31.12.2011, non siano stati riassunti a tempo indeterminato (Supplenti cessati per “fine supplenza” nel periodo dall’1.01.2007 al 31.12.2011).
I lavoratori e lavoratrici rientranti nelle condizioni sopra descritte, i quali perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge Monti-Fornero, entro il centoventesimo mese (10 anni) successivo alla data di entrata in vigore della legge, possono presentare istanza per usufruire della 9a salvaguardia.
Per coloro che rientrano nella lettera d:
1) Si deve verificare, consultando il proprio stato matricolare inserito al SIDI della propria scuola di titolarità se nell'anno solare 2011 è registrato almeno 1 giorno di assistenza di congedo retribuito (congedo biennale) per assistere i figli disabili.
2) Si deve verificare se entro il 31.12.2020 si matura il diritto a pensione secondo i requisiti ante Fornero.
Il personale che rientra nelle condizioni sopra indicate può presentare domanda di accesso al beneficio della 9^ salvaguardia presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio entro il 2 marzo 2021, come riportato nella circolare dello stesso Ispettorato n. 860 del 5.02.2021.
Si ricorda che la salvaguardia prevede una graduatoria. I possibili beneficiari per l’operazione nona salvaguardia saranno 2.400.
A coloro che rientreranno nei posti disponibili, l’Inps - Gestione Dipendenti Pubblici - Cassa Stato, concederà la pensione secondo le vecchie norme pre-Fornero.
Ai seguenti link: IL MESSAGGIO INPS
Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 12/02/2021 |
Sottocategoria: Anno 2021 | Data ultima modifica: 12/02/2021 12:08:46 |
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