Bonus 150 euro per dipendenti, pensionati e autonomi
Lavoratori dipendenti
I lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro riceveranno direttamente dal datore di lavoro, in detto mese, un importo pari a 150 euro, non soggetto ad IRPEF e non pignorabile. Unica condizione è che non siano titolari ad altro titolo della stessa indennità ed in tal senso dovranno produrre una dichiarazione di responsabilità. Viene precisato che l’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi che danno diritto alla contribuzione figurativa integrale da parte dell’INPS.
Il datore di lavoro compenserà l’importo corrisposto con i contributi dovuti all’INPS che dovrà impartire le necessarie istruzioni e i relativi codici.
Pensionati
Ai pensionati penserà direttamente l’Istituto previdenziale che erogherà nel mese di novembre l’importo di 150 euro ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, a condizione che il loro reddito imponibile ai fini IRPEF non superi i 20.000 euro e siano residenti in Italia. Se i suddetti trattamenti non sono erogati dall’INPS sarà individuato dal Casellario centrale delle pensioni l’Ente deputato al pagamento dell’indennità e che sarà successivamente rimborsato dall’INPS. Non entrano nel computo del reddito imponibile i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Percettori di altri redditi
Un particolare regime interessa i lavoratori domestici: l’INPS erogherà nel mese di novembre l’indennità di 150 euro a quelli già beneficiari dell’indennità di cui all’art. 32 comma 8 del D.L. n. 50/2022 che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del decreto aiuti-ter.
L’indennità sarà erogata direttamente nel mese di novembre anche ai percettori di NASPI e di disoccupazione agricola nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 del codice di procedura civile e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022 e che sono iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Non sono citati i titolari di rapporti di collaborazione eterodiretta, ma essi dovrebbero fruirne come se fossero dipendenti, almeno secondo il tenore della legge istitutiva di questa figura.
Entrano nel diritto, a particolari condizioni, i lavoratori stagionali, i lavoratori di competenza INPS e Sport e Salute, i lavoratori dello spettacolo e i nuclei familiari titolari del reddito di cittadinanza.
Autonomi e professionisti
Viene riproposta anche l’indennità una tantum prevista dal decreto di cui all’art. 33 del D.L. n. 50/2022 che è incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, gli interessati abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
A questo fine il limite di spesa previsto al comma 1 dello stesso art. 33 è incrementato di 412,5 milioni di euro per l’anno 2022.
L’indennità una tantum è prevista a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, nonché a favore dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994, e al decreto legislativo n. 103/1996, ovvero:
- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani;
- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali;
- lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla predetta gestione;
- pescatori autonomi anche associati in cooperative o compagnie e con rapporto di lavoro autonomo;
- liberi professionisti iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, ivi compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici.
- coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.
N.B. Sono esclusi dal beneficio gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri per l’attività di amministratore in società di capitali in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall’attività aziendale. |
Requisiti - Lavoratori autonomi e professionisti interessati devono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:
a) reddito personale assoggettabile a IRPEF, al netto di tutti i contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i trattamenti di fine rapporto e il reddito della casa di abitazione) non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021. Si tratta del dato rilevabile dal modello “Redditi Persone fisiche 2022” al rigo RN1 colonna 1, da cui vanno sottratti i contributi previdenziali obbligatori e l reddito fondiario dell’abitazione principale, riportati al rigo RN 2.
b) essere già iscritti alla gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022;
c) essere titolari di partita IVA attiva e con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;
d) avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;
e) non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022. L’indennità una tantum è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata, nonché con l’indennità di APE sociale;
f) non essere percettore delle prestazioni bonus 200 euro per i dipendenti e bonus 200 euro per i pensionati.
L’importo dell’indennità una tantum è pari a:
- 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro, ma superiore a 20.000 euro;
- 350 euro in favore dei lavoratori interessati che, nell’anno d’imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
Il bonus non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, non può essere ceduta, sequestrata o pignorata ed è corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta. Per il periodo di fruizione dell’indennità in argomento non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.
La domanda deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il 30 novembre 2022, tramite gli intermediari abilitati, i patronati, il Contact center INPS o accedendo tramite SPID alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” presente nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.
Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 27/09/2022 |
Sottocategoria: Anno 2022 | Data ultima modifica: 27/09/2022 20:55:05 |
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