PRESENTAZIONE DOMANDA PENSIONE OPZIONE DONNA E QUOTA 103 + BONUS
PENSIONAMENTI OPZIONE DONNA E QUOTA 103
Pubblicata la circolare Ministeriale (4814 del 30/01/2023) per il pensionamento QUOTA 103 e NUOVA OPZIONE DONNA. Il termine ultimo per la presentazione delle relative istanze di cessazione dal servizio, con effetti dall’inizio dell’anno scolastico 2023/24, è fissato al 28 febbraio 2023. Le relative istanze dovranno essere presentate, tramite il sistema Polis, febbraio 2023 utilizzando le funzioni che saranno disponibili nell’ambito della sezione “IstanzOnline” del sito.
Le istanze Polis disponibili sono:
- Cessazioni On Line - personale docente, educativo, IRC e ATA – Quota 103
- Cessazioni On Line - personale docente, educativo, IRC e ATA – Opzione donna
- Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Quota 103
- Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Opzione donna
Opzione Donna contributiva 2022
Per l’Opzione Donna Contributivo 2022, essendo le causali di uscita estremamente soggettive, abbiamo aggiunto, sia nei forms che nelle stampe, una legenda esplicativa.
Si ricorda che, per beneficiare del pensionamento con Opzione Donna, le lavoratrici, entro il 31.12.2022, debbono avere una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio, nel limite massimo di due anni e al ricorrere di una delle seguenti condizioni soggettive:
- assistenza ex articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104;
- riduzione capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%. Il programma calcolerà l’importo pensionistico spettante, come già avveniva per i pensionamenti con tale tipologia fino al 01.09 2022, ma sarà compito del consulente verificare, dietro le dichiarazioni e la documentazione fornita dalle interessate, il ricorrere delle condizioni soggettive richieste per tale tipologia di pensionamento all’1.9.2023.
Quota 103
Per accedere a questa nuova cessazione sono richiesti al 31.12.2023 un’età anagrafica di almeno 62 anni e una anzianità contributiva minima di almeno 41 anni; la pensione sarà liquidata in misura non superiore a cinque volte il trattamento minimo per il 2023, minimo sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni per il biennio 2023/2024), raggiunta la quale verrà messo in pagamento l’intero importo spettante per la pensione. Per non subire penalizzazioni non si deve superare l’importo lordo mensile di € 2.857,00.
N.d.R. I lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che del privato, in possesso dei requisiti per l'accesso a Quota 103 potranno optare per la corresponsione in busta paga della quota di contribuzione a loro carico (cosiddettro BONUS). Pertanto coloro che matureranno i requisiti di 62 anni di età e 41 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023 avranno tre opportunità:
• Andare in pensione con «Quota 103»;
• Restare in servizio senza optare per la facoltà in esame;
• Restare in servizio ed optare per la corresponsione in busta paga della quota di contribuzione che il datore di lavoro versa all’Inps per conto del dipendente (cosiddetto BONUS), congelando l'importo della futura pensione a quanto maturato entro il 31/12/2023.
• Andare in pensione con «Quota 103»;
• Restare in servizio senza optare per la facoltà in esame;
• Restare in servizio ed optare per la corresponsione in busta paga della quota di contribuzione che il datore di lavoro versa all’Inps per conto del dipendente (cosiddetto BONUS), congelando l'importo della futura pensione a quanto maturato entro il 31/12/2023.
Come ormai ci hanno abituati da tempo immemore, per poter usufruire di quest'ultima possibilità si deve attendere un decreto attuativo che doveva essere emanato entro il 31 gennaio 2023, a tutt'oggi (10/02/2023) non si ha traccia. Parimenti non è stata pubblicata ancora la circolare INPS che detta le modalità di richiesta del BONUS.
ULTERIORE PRECISAZIONE PER TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA -
1) COLORO CHE INTENDONO USUFRUIRE DI QUOTA 103 E CESSARE IL SERVIZIO DAL 01/09/2023, DEVONO PRESENTARE LE DIMISSIONI TRAMITE ISTANZE ONLINE ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2023
2) COLORO INVECE CHE INTENDONO USUFRUIRE DI QUOTA 103 E RIMANERE IN SERVIZIO USUFRUENDO DEL BONUS, NON DOVRANNO PRESENTARE LE DIMISSIONI MA DOVRANNO PRESENTARE ESCLUSIVAMENTE L'ISTANZA DI PENSIONAMENTO ALL'INPS NEI TERMINI E MODALITA' CHE VERRANNO STABILITE CON CIRCOLARE (VI TERREMO INFORMATI)
SCHEMA RIEPILOGATIVO CON LE VARIE OPZIONI PENSIONISTICHE
LA CIRCOLARE MINISTERIALE 4814 DEL 30/01/2023 INTEGRALE
Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 29/01/2023 |
Sottocategoria: Anno 2023 | Data ultima modifica: 10/02/2023 09:40:32 |
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