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INFORMATIVA - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL PAGAMENTO DEGLI ARRETRATI

Abbiamo ricevuto la seguente informativa da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato, l'originale è comunque scaricabile al seguente link INFORMATIVA PRESCRIZIONE

Informativa– Ricostruzioni di Carriera – Prescrizione del diritto al pagamento degli arretrati

Con la Circolare n. 28 del 02/12/2021 disponibile sul sito https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_28_2021/ la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito indicazioni in merito ai provvedimenti in oggetto con riferimento sia alla fase di verifica della regolarità amministrativa e contabile, che a quella successiva della liquidazione degli arretrati stipendiali.

In particolare per il visto di regolarità è stata riconosciuto il diritto alla ricostruzione di carriera anche su istanze presentate dagli interessati anche oltre i 10 anni.

Per quanto attiene invece la liquidazione degli arretrati dovuti, è stato ribadito che, in assenza di atti interruttivi del termine di prescrizione quinquennale di cui all’articolo 2948 del C.C. da parte del Dipendente, possono essere liquidati esclusivamente gli arretrati relativi al quinquennio antecedente l’emanazione del provvedimento in oggetto.

Per quanto sopra, si ritiene opportuno informare circa le linee di azione che questa RTS è tenuta ad adottare in aderenza alla citata disposizione per ognuna delle seguente fattispecie:

  1. ISTANZA DI RICOSTRUZIONE DI CARRIERA PRESENTATA DAL DIPENDENTE OLTRE I 10 ANNI DALLA CONFERMA IN RUOLO.
  2. RICOSTRUZIONE DI CARRIERA A DOMANDA DELL’INTERESSATO EMESSA TARDIVAMENTE DALL’AMMINISTRAZIONE PER INERZIA DELL’UFFICIO
  3. RIALLINEAMENTO DI CARRIERA D’UFFICIO EMESSO TARDIVAMENTE DALL’AMMINISTRAZIONE PER INERZIA DELL’UFFICIO

In tali casi, fermo restando la verifica di tutti gli altri requisiti di legge, il diritto al riconoscimento giuridico della ricostruzione di carriera viene garantito in fase di verifica della regolarità amministrativa e contabile ai sensi del D.Lgs. 123/2011

Ai fini del pagamento degli arretrati stipendiali, in assenza di atti interruttivi della prescrizione quinquennale da parte dell’interessato, verranno erogati solo gli arretrati relativi al quinquennio antecedente alla data di emanazione del provvedimento di Ricostruzione o di Riallineamento di Carriera.

In tali casi gli Uffici competenti dovranno esplicitare nel provvedimento di Ricostruzione e Progressione di Carriera (oppure in un’apposito allegato) la seguente dicitura:

“Gli eventuali benefici economici derivanti dall’applicazione del presente provvedimento sono soggetti a prescrizione quinquennale, come ribadito dalle circolari MEF-RGS n. 27 del 06/10/2017 e n. 28 del 02/12/2021, non essendo stati rinvenuti nel fascicolo dell’interessato atti idonei a interromperla. Il termine prescrizionale quinquennale decorre dalla data di emanazione del presente decreto”.

Qualora invece vi fossero agli atti, comunicazioni del dipendente che interrompono la prescrizione, queste devono essere citate nel provvedimento con i relativi estremi di protocollo ed allegate allo stesso; le interruzioni della prescrizione saranno valutate ai fini dell’applicazione della prescrizione quinquennale nella fase del pagamento degli arretrati stipendiali.

Infine si fa presente che in caso di chiarimenti è possibile utilizzare i seguenti contatti:

  1. di Forlì Cesena / Rimini / Ravenna: tel. 0543 38711 (lunedì 10:00-13:00) mail rgs.rps.fc@mef.gov.it
  2. di Ravenna tel. 0544 250811 (lunedì 10:00-13:00) mail: rgs.rps.ra@mef.gov.it

Categoria: News provincialiData di pubblicazione: 03/03/2023
Sottocategoria: Anno 2023Data ultima modifica: 03/03/2023 10:06:36
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