Il Ministero dell’istruzione e del merito ha emanato la nota 3023 del 22/04/2024 comunicando la riapertura dei termini per la richiesta del BONUS MAMME da parte del personale Docente ed ATA, a Tempo Indeterminato
Trascriviamo di seguito la nota integralmente
OGGETTO: Misure di semplificazione per l’accesso all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ai sensi dell’art.1 commi da 180 a 182 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213. Riapertura
Con circolare AOODPRR 2244 del 26 marzo 2024 sono state fornite le istruzioni operative al fine della presentazione dell’istanza di cui alla legge 30 dicembre 2023 n. 213 (il cosiddetto “Bonus mamme”, ovvero l’esonero della contribuzione previdenziale, fino a un massimo di 3000 euro annui, per le lavoratrici madri) l’applicativo rientra nel programma per la semplificazione portato avanti da questo Ministero che ha individuato, tra le priorità strategiche, lo snellimento delle procedure amministrative e la razionalizzazione del lavoro del personale assegnato alle segreterie scolastiche.
Con la presente si informa che a far data dalle ore 16.00 del giorno 22 Aprile 2024 le funzioni di presentazione della domanda telematica verranno nuovamente aperte.
Si ricorda che, l’articolo 1, comma 180 della legge in oggetto riconosce l’esonero alle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 e fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
In via sperimentale, il successivo comma 181 riconosce il medesimo esonero anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Se riconosciuto, l’esonero verrà quantificato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti e accreditato direttamente alla lavoratrice madre beneficiaria tramite il sistema NoiPa.
Si rimanda alla Circolare dell’INPS n. 27 del 31 gennaio 2024 per chiarimenti sulle condizioni di spettanza della misura.
Si invitano, pertanto, i dirigenti scolastici a dare adeguata informativa ai docenti, al personale ATA delle proprie istituzioni scolastiche della riapertura delle funzioni per la presentazione della domanda per beneficiare dell’esonero previsto dall’art. 1, commi 180-182, della Legge 213/2023. La domanda può essere presentata anche dai dirigenti e dal personale amministrativo del Ministero e degli USR con contratto a tempo indeterminato.
Indicazioni per presentare l’istanza nell’area riservata:
Si ricorda infine che, per accedere al servizio, l’utente deve effettuare il login nell‘area riservata in alto a destra all’interno del sito del Ministero (http://mim.gov.it) accedendo con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).
Effettuato l’accesso nell’area riservata l’utente dovrà selezionare il servizio “Decontribuzione di maternità” nell’elenco di tutti i servizi (menù -> servizi -> tutti i servizi).
Una volta effettuato l’accesso all’istanza, i dati anagrafici della lavoratrice verranno compilati automaticamente (eventuali rettifiche possono essere effettuate dalla funzione Gestione profilo -> Modifica dati personali sempre nell’area riservata).
Nell’istanza le lavoratrici in possesso dei requisiti previsti dalla circolare INPS n. 27 del 31 gennaio 2024 dovranno indicare i dati anagrafici dei figli (nome, cognome, data di nascita e codice fiscale).
È possibile indicare da due ad un massimo tre figli. In caso di lavoratrice madre di più di tre figli è necessario includere tra quelli comunicati il codice fiscale del figlio più piccolo.
Nel caso si indichino solo due figli, si ricorda che nella circolare INPS citata, al paragrafo condizioni di spettanza dell’esonero, è indicato che: << Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024,
l’esonero trova applicazione anche in favore delle lavoratrici madri di due figli, a condizione che il figlio più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni (da intendersi come 9 anni e 364 giorni).>>
Compilata l’istanza, l’utente dovrà procedere all’inoltro con lo specifico pulsante e potrà successivamente scaricarla in pdf.
Per procedere all’inoltro, l’utente dovrà prendere visione dell’informativa privacy.
Si invitano gli utenti a verificare attentamente quanto inserito prima dell’inoltro, in quanto, una volta inviata l’istanza, non sarà più possibile apportare modifiche.
Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare le FAQ dell'INPS al seguente link FAQ BONUS MAMME
MODALITA' DI RICHIESTA
Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 23/04/2024 |
Sottocategoria: ANNO 2024 | Data ultima modifica: 23/04/2024 21:14:28 |
Permalink: BONUS MAMME 2024 RIAPERTURA TERMINI DOMANDA | Tag: BONUS MAMME 2024 RIAPERTURA TERMINI DOMANDA |
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